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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19416/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. ANNA PONZONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. ANNA PONZONI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“CONDIZIONI inerenti alla figlia a. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli stessi genitori, la conservazione di rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La figlia avrà residenza abituale presso la casa della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
1 residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
b. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come accordo raggiunto dalle parti e precisamente: trascorrerà con il padre tutti i fine settimana dal venerdì sera (dalle Per_1 ore 18,00) il padre ritirerà la figlia dall'abitazione della madre alla domenica sera (fino alle ore 18,00) quando il padre riaccompagnerà a casa della SI.ra . Per_1 CP_1
Per il periodo Natalizio – da intendersi quello intercorrente tra la mattina del 23 dicembre e la sera del 6 gennaio come segue: (negli anni pari) dal 23 al 30 dicembre compresi con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre alternativamente di anno in anno con recupero della minore alle ore 10,00 la mattina del 31 e riaccompagno la sera dell'Epifania alle ore 20,00.
Per il periodo Pasquale – da intendersi quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua e il martedì successivo – (negli anni pari) dal giovedì alle 8.00 alla domenica di Pasqua alle ore 20,00 con la madre e dalle ore 20,00 della domenica al martedì sera alle ore 20,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa, sempre con il criterio dell'alternanza di anno in anno. Ulteriori periodi di chiusura dalle scuole con festività infrasettimanali civili e religiose (comprensivi di eventuali “ponti” quali, a titolo esemplificativo, santo patrono, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre) saranno trascorsi dalla minore presso l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Per il periodo estivo feriale una o due settimane anche non consecutive con il padre e altrettanto con la madre, periodo che i genitori concorderanno entro il giorno 31/5 d'ogni anno e previa reciproca comunicazione del luogo di vacanza ove entrambi si recheranno con la figlia. I genitori si danno, altresì, atto della disponibilità di modificare la ivi prevista frequentazione genitori/figlia in base alle diverse e rispettive eSIenze personali e lavorative (comunicandosi le variazioni con un preavviso di almeno 2 giorni) e soprattutto alle eSIenze, necessità e desideri della figlia lasciandola libera di decidere in merito al pernottamento fuori casa. I genitori si impegnano a mantenere rapporti reciprocamente rispettosi, senza intromissioni sulle modalità di gestione durante i tempi di rispettiva competenza, fatte salve eSIenze di necessaria tutela dei minori stessi.
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici c. Il SI. si impegna e si obbliga a versare alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra già in uso. CP_1
d. L'assegno unico universale erogato dall'Inps, se dovuto, sarà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra , entrambi i genitori si obbligano sin da ora a sottoscrivere la necessaria CP_1
2 documentazione per la richiesta di detto assegno e/o a trasferire l'importo dell'assegno unico, attualmente percepito dal padre alla madre, con decorrenza dal mese di ottobre 2024. In caso di ritardo nella modifica dell'erogazione dell'assegno unico il SI. si obbliga a versare la somma pari Parte_1 all'assegno unico accreditato da INPS alla SI.ra . CP_1
e. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia come da protocollo del tribunale di Brescia a cui si rimanda e che si riporta per Per_1
completezza.
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II)cure termali e fisioterapiche;
III)farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuole e dopo-scuola Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa,
3 che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute di consegnare all'altro idonea documentazione recante il Codice Fiscale della figlia affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in ugual misura.
f. Confermare che nessun assegno viene convenuto tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g. I coniugi mantengono in proprietà esclusiva le vetture già intestate e in uso.
h. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore.
i. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
j. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver regolato, con reciproca soddisfazione, ogni ulteriore questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
k. Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Bedizzole (atto n. 9, parte II, serie A), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19416/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. ANNA PONZONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. ANNA PONZONI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“CONDIZIONI inerenti alla figlia a. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli stessi genitori, la conservazione di rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La figlia avrà residenza abituale presso la casa della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
1 residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
b. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come accordo raggiunto dalle parti e precisamente: trascorrerà con il padre tutti i fine settimana dal venerdì sera (dalle Per_1 ore 18,00) il padre ritirerà la figlia dall'abitazione della madre alla domenica sera (fino alle ore 18,00) quando il padre riaccompagnerà a casa della SI.ra . Per_1 CP_1
Per il periodo Natalizio – da intendersi quello intercorrente tra la mattina del 23 dicembre e la sera del 6 gennaio come segue: (negli anni pari) dal 23 al 30 dicembre compresi con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre alternativamente di anno in anno con recupero della minore alle ore 10,00 la mattina del 31 e riaccompagno la sera dell'Epifania alle ore 20,00.
Per il periodo Pasquale – da intendersi quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua e il martedì successivo – (negli anni pari) dal giovedì alle 8.00 alla domenica di Pasqua alle ore 20,00 con la madre e dalle ore 20,00 della domenica al martedì sera alle ore 20,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa, sempre con il criterio dell'alternanza di anno in anno. Ulteriori periodi di chiusura dalle scuole con festività infrasettimanali civili e religiose (comprensivi di eventuali “ponti” quali, a titolo esemplificativo, santo patrono, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre) saranno trascorsi dalla minore presso l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Per il periodo estivo feriale una o due settimane anche non consecutive con il padre e altrettanto con la madre, periodo che i genitori concorderanno entro il giorno 31/5 d'ogni anno e previa reciproca comunicazione del luogo di vacanza ove entrambi si recheranno con la figlia. I genitori si danno, altresì, atto della disponibilità di modificare la ivi prevista frequentazione genitori/figlia in base alle diverse e rispettive eSIenze personali e lavorative (comunicandosi le variazioni con un preavviso di almeno 2 giorni) e soprattutto alle eSIenze, necessità e desideri della figlia lasciandola libera di decidere in merito al pernottamento fuori casa. I genitori si impegnano a mantenere rapporti reciprocamente rispettosi, senza intromissioni sulle modalità di gestione durante i tempi di rispettiva competenza, fatte salve eSIenze di necessaria tutela dei minori stessi.
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici c. Il SI. si impegna e si obbliga a versare alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025. Tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra già in uso. CP_1
d. L'assegno unico universale erogato dall'Inps, se dovuto, sarà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra , entrambi i genitori si obbligano sin da ora a sottoscrivere la necessaria CP_1
2 documentazione per la richiesta di detto assegno e/o a trasferire l'importo dell'assegno unico, attualmente percepito dal padre alla madre, con decorrenza dal mese di ottobre 2024. In caso di ritardo nella modifica dell'erogazione dell'assegno unico il SI. si obbliga a versare la somma pari Parte_1 all'assegno unico accreditato da INPS alla SI.ra . CP_1
e. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia come da protocollo del tribunale di Brescia a cui si rimanda e che si riporta per Per_1
completezza.
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II)cure termali e fisioterapiche;
III)farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato, pre-scuole e dopo-scuola Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Le spese straordinarie avranno la seguente regolamentazione: per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa,
3 che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute di consegnare all'altro idonea documentazione recante il Codice Fiscale della figlia affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in ugual misura.
f. Confermare che nessun assegno viene convenuto tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g. I coniugi mantengono in proprietà esclusiva le vetture già intestate e in uso.
h. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore.
i. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
j. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver regolato, con reciproca soddisfazione, ogni ulteriore questione economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
k. Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Bedizzole (atto n. 9, parte II, serie A), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4 Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
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