TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/08/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 608/2023 R.G., alla quale sono state riunite le cause di cui al N. 725/2023 e 788/2023, promossa da:
, , difesi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati dall'avv. SOLAZZI GIANFRANCO,
RICORRENTI
contro
: difesa e rappresentata dall'avv. COSTANTINI STEFANO, Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 2.865,56 a titolo di differenze retributive.
La sig.ra esponeva di avere lavorato alle dipendenze della dal Pt_1 CP_1
19.02.2022 al 24.03.2023, svolgendo mansioni di operaia “addetta alle farciture”,
pagina 1 di 8 inquadrata al livello “A4” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione Artigianato.
Era stata assunta con contratto di lavoro subordinato determinato, con scadenza
30.09.2022, successivamente prorogato sino al 24.03.2023, con un orario di lavoro a tempo part-time 60% (24 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore
15:00 alle ore 19:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni contrattuali, la ricorrente asseriva di avere osservato un orario di lavoro decisamente superiore, prestando la propria attività lavorativa a tempo pieno (40 ore settimanali), dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 22:00.
Al giudizio venivano riunite le cause di cui al R.G. 725/2023 e 788/2023 con le quali anche i sig.ri e convenivano in Parte_2 Parte_3
giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive, quantificate in € 85.029, 01 dal sig. e in € Pt_2
57.198,55 dal sig. Pt_3
Il Sig. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_2
dal 12.06.2017 al 30.05.2022, svolgendo mansioni di operaio “aiuto CP_1
formatore”, inquadrato al livello “A3” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione –
Artigianato, con un orario di lavoro part-time 75% (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni contrattuali, il Sig. asseriva di avere prestato attività lavoro per un orario Pt_2
nettamente superiore, per 54 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 04:00 alle ore 13:00 (fino al 30.04.2020 dalle ore 03:00 alle ore 12:00).
Il sig. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_3
dal 17.07.2017 al 31.05.2023, svolgendo mansioni di operaio “aiuto CP_1
formatore”, inquadrato al livello “A3” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione –
Artigianato, con un orario di lavoro part-time 75% (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 11:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni pagina 2 di 8 contrattuali, il Sig. asseriva di avere effettivamente osservato un orario di Pt_3
lavoro decisamente superiore rispetto, prestando la propria attività lavorativa per almeno 48 ore settimanali, dal lunedì al sabato per 8 ore al giorno, nel periodo dal
17.07.2017 al 15.06.2023. In particolare, per il periodo dall'assunzione
(17.07.2017) e sino a tutto il 2020 il ricorrente lavorava dalle ore 05:30 alle ore
13:30, dal lunedì al sabato mentre nel periodo successivo, da gennaio 2021 a giugno 2023, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 dal lunedì al sabato.
I ricorrenti lamentavano, inoltre, come la società resistente elaborasse le buste paga con un importo mensile forfettario, incorporando ogni voce retributiva/istituto contrattuale e scaricando come godute ferie e permessi invero mai usufruiti, aggiungendo “premi di risultato” e “lavoro straordinario a forfait” per somme, comunque, insufficienti a retribuire l'effettiva quantità di lavoro prestata dal ricorrente.
La società resistente si costituiva in tutti e tre i giudizi, negando lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato da parte dei ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
***
1. La causa è stata istruita mediante l'ammissione la prova testimoniale, di dipendenti ed ex-dipendenti della resistente.
La teste , dipendente da giugno 2017 a settembre 2019 ha dichiarato Tes_1
che“Io ho lavorato su turni diversi sia in orario diurno che notturno;
non ho mai lavorato meno di 8 ore e a volte su turni di 10-12 ore.Non ho conosciuto
[...]
ho lavorato assieme a volte sugli stessi turni Pt_4 Parte_3
e a volte su turni diversi. Il sig. si occupava di infornare il pane. Il sig Pt_3 Pt_3
a volte iniziava a lavorare al mio stesso orario e a volte in orario diverso.
Nel primo caso uscivamo insieme, dopo avere svolto le 8 ore di lavoro.
pagina 3 di 8 Conosc Con lui ho iniziato a lavorare presso la resistente Parte_2
nello stesso mese. Lui faceva la laminazione. Quando io ho finito di lavorare presso la resistente, lui ha continuato. Quando ho lavorato nei suoi stessi turni, entrambi lavoravamo per 8 ore”) e del teste dipendente da giugno Testimone_2
2018 a giugno 2022 (“I miei turni di lavoro variavano, non erano sempre gli stessi. Fino al
2020 non ho mai lavorato meno di 8 ore al giorno mentre successivamente
i miei turni non erano inferiori a 10 ore. Ogni giorno firmavo un foglio di presenza ma solo all'uscita. Ogni venerdì veniva affisso un foglio con i turni di servizio che io fotografavo...Non conosco la sig.ra Parte_1
mentre conosco gli altri due ricorrenti. Anche loro osservavano lo stesso numero di ore di lavoro ma non necessariamente lavoravamo negli stessi turni di lavoro. Il sig. si occupa del taglio e di infornare il pane mentre il sig. Pt_3
era un impastatore e quindi iniziava a lavorare prima degli altri”). Pt_2
Le due deposizioni coprono temporalmente tutto il periodo in contestazione per il ricorrente mentre per resta scoperto il Parte_2 Parte_3
periodo dal luglio 2022 al maggio 2023. Nessuno dei due testimoni ha lavorato con la ricorrente assunta in epoca successiva. Parte_1
I due testimoni non hanno costantemente lavorato su turni identici a quelli dei ricorrenti e quindi le loro dichiarazioni non possono confermare in modo assolutamente puntuale le allegazioni dei ricorsi. Tuttavia confermano, per personale esperienza, gli orari di lavoro indicati negli turni settimanali prodotti dai ricorrenti che riportano orari di lavoro mai inferiori alle 8 ore giornaliere e spesso di 10, 11 o anche 12 ore (teste :“questi fogli venivano affissi sul Tes_1
muro della postazione di lavoro e indicano i nomi dei dipendenti e i relativi turni di lavoro che eravamo tenuti a svolgere”; teste in questi fogli erano indicati gli orai Testimone_2
pagina 4 di 8 che effettivamente osservavamo. Gli orari indicati nei fogli che firmavo alla fine del turno erano inferiori a quelli che facevo effettivamente”).
I turni di servizio prodotti nei giudizi riuniti coprono un lasso temporale ampio
(sette settimane) ma inferiore a quello dedotto in causa. Precisamente sono in atti i turni delle seguenti settimane lavorative:
8 aprile 13 aprile 2019
29 luglio 3 agosto 2019
5 agosto 10 agosto 2019
14 ottobre 19 ottobre 2019
21 ottobre 26 ottobre 2019
29 giugno 4 luglio 2020
9 novembre 14 novembre 2021
Questi documenti non sono stati formalmente disconosciuti da parte resistente e neppure risultano nella sostanza contraddetti dai testi indotti dalla resistente, che si sono limitati a sollevare solo qualche timido dubbio (teste “Mi Tes_3
pare che i turni di lavoro comunicati fossero di 5-6 ore. Poteva capitare che i dipendenti si fermassero più tempo se non esaurivano in tempo i carichi assegnati… a me pare che i fogli dei turni affissi fossero diversi…”; teste (“Settimanalmente venivano programmati i turni Tes_4
di lavoro che variavano anche in base agli ordini. Ricordo che i dipendenti avevano delle fasce orarie indicative sulla base delle quali venivano poi spartiti gli orari””).
Trattandosi di turni settimanali è evidente che si tratta di una programmazione e non della fotografia dell'orario di lavoro svolto. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere che l'orario effettivo fosse sensibilmente diverso da quello programmato.
Per questi motivi
deve ritenersi accertato che i ricorrenti e Parte_2
abbiano svolto nelle settimane indicate nei prospetti dei turni Parte_3
settimanali prodotti, gli orari di lavoro ivi indicati.
pagina 5 di 8 2. Per gli ulteriori periodi per i quali non risultano prodotti i turni settimanali dei due ricorrenti l'orario di lavoro è accertato nella misura di 48 ore settimanali, fino alla data del 30.06.2022. Ciò sulla base di quanto riferito dai due testimoni e dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.,
n. 415 del 13.12.2023 del Tribunale di Pesaro, nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della resistente, per l'imputazione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Tra le condotte addebitate vi è l'utilizzo del personale dipendente per un numero di ore notevolmente superiore a quello regolarizzato. Le condotte oggetto dell'imputazione penale patteggiata sono state accertate fino alla data del
13.03.2022.
3. Sebbene non abbia efficacia di giudicato e non sia vincolante per il giudice civile
(Cass. 9957/2025; id. n. 31010/2023; id. 2897/2024: “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili
- può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”), la sentenza penale costituisce indubbiamente un ulteriore elemento che corrobora le allegazioni dei ricorrenti, dimostrando che la resistente, fino alla data di esaurimento dell'attività investigativa, utilizzava in modo generalizzato e improprio il part time, adibendo i dipendenti addetti alla produzione ad orari mai inferiori alle 8 ore giornaliere, per sei giorni a settimana. Pratica che, secondo quanto riferito dal teste
[...]
ra ancora attuale a giugno 2022. Tes_5
pagina 6 di 8 4. L'accertamento in tale misura minima dell'orario di lavoro dei due ricorrenti non consegue all'applicazione dell'art. 432 c.p.c. bensì delle ordinarie regole in materia di accertamento dei fatti controversi e in particolare delle presunzioni, che sono idonee a provare fatti ignoti se gravi, precise e concordanti (art. 2729 cc.).
Trattandosi nella sostanza di rapporti di lavoro a tempo pieno, le differenze retributive incidono sugli istituti di retribuzione indiretta e differita.
5. Riassumendo, deve dichiararsi che:
- nel periodo dal 12.06.2017 al 30.05.2022 il ricorrente ha Parte_2
lavorato alle dipendenze della resistente per 48 ore settimanali salvo per i periodi indicati nei turni settimanali prodotti nei due procedimenti riuniti, nei quali l'orario di lavoro è stato quello ivi indicato in corrispondenza del nominativo del ricorrente;
- nel periodo dal 12.06.2017 al 30.06.2022, il sig. ha Parte_3
lavorato alle dipendenze della resistente per 48 ore settimanali, salvo per i periodi indicati nei turni settimanali prodotti nei due procedimenti riuniti, nei quali l'orario di lavoro è stato quello ivi indicato in corrispondenza del nominativo del ricorrente.
6. I ricorrenti e hanno altresì proposto Parte_2 Parte_3
rivendicazioni relative a ferie e permessi che (diversamente da quanto appare nelle buste paga) non sarebbero stati goduti. Queste domande non possono essere accolte poiché gli istanti non hanno assolto al relativo onere probatorio che – a fronte delle univoche evidenze del LUL - avrebbe richiesto una dimostrazione puntuale della prestazione lavorativa svolta nei giorni indicati come ferie godute o permessi.
7. Le conclusioni raggiunte in relazione ai due ricorsi riuniti non possono valere per la ricorrente in quanto la lavoratrice, a differenza degli altri due Parte_1
pagina 7 di 8 ricorrenti, non ha depositato alcun prospetto dei turni in cui fosse indicato il proprio nome e nessuno dei testi escussi ha mai lavorato assieme a lei, con la conseguenza di non poter riferire nulla in merito ai suoi orari di lavoro. Inoltre, la sua assunzione è avvenuta in epoca successiva all'accertamento penale. Il suo ricorso va perciò respinto.
8. Le spese di lite sostenute dai ricorrenti e sono Parte_2 Parte_3
liquidate per ciascuno in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le spese di lite sostenute dalla resistente in relazione alla domanda di sono liquidate in complessivi Parte_1
€ 1314,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e poste in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente i ricorsi proposti dai sigg.ri e Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze Parte_3
retributive conseguenti al maggior orario di lavoro svolto, come accertato al punto 5 della presente sentenza.
Respinge il ricorso proposto da Parte_1
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 11/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 608/2023 R.G., alla quale sono state riunite le cause di cui al N. 725/2023 e 788/2023, promossa da:
, , difesi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati dall'avv. SOLAZZI GIANFRANCO,
RICORRENTI
contro
: difesa e rappresentata dall'avv. COSTANTINI STEFANO, Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1
della somma di € 2.865,56 a titolo di differenze retributive.
La sig.ra esponeva di avere lavorato alle dipendenze della dal Pt_1 CP_1
19.02.2022 al 24.03.2023, svolgendo mansioni di operaia “addetta alle farciture”,
pagina 1 di 8 inquadrata al livello “A4” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione Artigianato.
Era stata assunta con contratto di lavoro subordinato determinato, con scadenza
30.09.2022, successivamente prorogato sino al 24.03.2023, con un orario di lavoro a tempo part-time 60% (24 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore
15:00 alle ore 19:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni contrattuali, la ricorrente asseriva di avere osservato un orario di lavoro decisamente superiore, prestando la propria attività lavorativa a tempo pieno (40 ore settimanali), dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 22:00.
Al giudizio venivano riunite le cause di cui al R.G. 725/2023 e 788/2023 con le quali anche i sig.ri e convenivano in Parte_2 Parte_3
giudizio la società al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive, quantificate in € 85.029, 01 dal sig. e in € Pt_2
57.198,55 dal sig. Pt_3
Il Sig. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_2
dal 12.06.2017 al 30.05.2022, svolgendo mansioni di operaio “aiuto CP_1
formatore”, inquadrato al livello “A3” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione –
Artigianato, con un orario di lavoro part-time 75% (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni contrattuali, il Sig. asseriva di avere prestato attività lavoro per un orario Pt_2
nettamente superiore, per 54 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 04:00 alle ore 13:00 (fino al 30.04.2020 dalle ore 03:00 alle ore 12:00).
Il sig. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_3
dal 17.07.2017 al 31.05.2023, svolgendo mansioni di operaio “aiuto CP_1
formatore”, inquadrato al livello “A3” del C.C.N.L. Alimentari e Panificazione –
Artigianato, con un orario di lavoro part-time 75% (30 ore settimanali), dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 11:00. Tuttavia, a dispetto delle previsioni pagina 2 di 8 contrattuali, il Sig. asseriva di avere effettivamente osservato un orario di Pt_3
lavoro decisamente superiore rispetto, prestando la propria attività lavorativa per almeno 48 ore settimanali, dal lunedì al sabato per 8 ore al giorno, nel periodo dal
17.07.2017 al 15.06.2023. In particolare, per il periodo dall'assunzione
(17.07.2017) e sino a tutto il 2020 il ricorrente lavorava dalle ore 05:30 alle ore
13:30, dal lunedì al sabato mentre nel periodo successivo, da gennaio 2021 a giugno 2023, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 dal lunedì al sabato.
I ricorrenti lamentavano, inoltre, come la società resistente elaborasse le buste paga con un importo mensile forfettario, incorporando ogni voce retributiva/istituto contrattuale e scaricando come godute ferie e permessi invero mai usufruiti, aggiungendo “premi di risultato” e “lavoro straordinario a forfait” per somme, comunque, insufficienti a retribuire l'effettiva quantità di lavoro prestata dal ricorrente.
La società resistente si costituiva in tutti e tre i giudizi, negando lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato da parte dei ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
***
1. La causa è stata istruita mediante l'ammissione la prova testimoniale, di dipendenti ed ex-dipendenti della resistente.
La teste , dipendente da giugno 2017 a settembre 2019 ha dichiarato Tes_1
che“Io ho lavorato su turni diversi sia in orario diurno che notturno;
non ho mai lavorato meno di 8 ore e a volte su turni di 10-12 ore.Non ho conosciuto
[...]
ho lavorato assieme a volte sugli stessi turni Pt_4 Parte_3
e a volte su turni diversi. Il sig. si occupava di infornare il pane. Il sig Pt_3 Pt_3
a volte iniziava a lavorare al mio stesso orario e a volte in orario diverso.
Nel primo caso uscivamo insieme, dopo avere svolto le 8 ore di lavoro.
pagina 3 di 8 Conosc Con lui ho iniziato a lavorare presso la resistente Parte_2
nello stesso mese. Lui faceva la laminazione. Quando io ho finito di lavorare presso la resistente, lui ha continuato. Quando ho lavorato nei suoi stessi turni, entrambi lavoravamo per 8 ore”) e del teste dipendente da giugno Testimone_2
2018 a giugno 2022 (“I miei turni di lavoro variavano, non erano sempre gli stessi. Fino al
2020 non ho mai lavorato meno di 8 ore al giorno mentre successivamente
i miei turni non erano inferiori a 10 ore. Ogni giorno firmavo un foglio di presenza ma solo all'uscita. Ogni venerdì veniva affisso un foglio con i turni di servizio che io fotografavo...Non conosco la sig.ra Parte_1
mentre conosco gli altri due ricorrenti. Anche loro osservavano lo stesso numero di ore di lavoro ma non necessariamente lavoravamo negli stessi turni di lavoro. Il sig. si occupa del taglio e di infornare il pane mentre il sig. Pt_3
era un impastatore e quindi iniziava a lavorare prima degli altri”). Pt_2
Le due deposizioni coprono temporalmente tutto il periodo in contestazione per il ricorrente mentre per resta scoperto il Parte_2 Parte_3
periodo dal luglio 2022 al maggio 2023. Nessuno dei due testimoni ha lavorato con la ricorrente assunta in epoca successiva. Parte_1
I due testimoni non hanno costantemente lavorato su turni identici a quelli dei ricorrenti e quindi le loro dichiarazioni non possono confermare in modo assolutamente puntuale le allegazioni dei ricorsi. Tuttavia confermano, per personale esperienza, gli orari di lavoro indicati negli turni settimanali prodotti dai ricorrenti che riportano orari di lavoro mai inferiori alle 8 ore giornaliere e spesso di 10, 11 o anche 12 ore (teste :“questi fogli venivano affissi sul Tes_1
muro della postazione di lavoro e indicano i nomi dei dipendenti e i relativi turni di lavoro che eravamo tenuti a svolgere”; teste in questi fogli erano indicati gli orai Testimone_2
pagina 4 di 8 che effettivamente osservavamo. Gli orari indicati nei fogli che firmavo alla fine del turno erano inferiori a quelli che facevo effettivamente”).
I turni di servizio prodotti nei giudizi riuniti coprono un lasso temporale ampio
(sette settimane) ma inferiore a quello dedotto in causa. Precisamente sono in atti i turni delle seguenti settimane lavorative:
8 aprile 13 aprile 2019
29 luglio 3 agosto 2019
5 agosto 10 agosto 2019
14 ottobre 19 ottobre 2019
21 ottobre 26 ottobre 2019
29 giugno 4 luglio 2020
9 novembre 14 novembre 2021
Questi documenti non sono stati formalmente disconosciuti da parte resistente e neppure risultano nella sostanza contraddetti dai testi indotti dalla resistente, che si sono limitati a sollevare solo qualche timido dubbio (teste “Mi Tes_3
pare che i turni di lavoro comunicati fossero di 5-6 ore. Poteva capitare che i dipendenti si fermassero più tempo se non esaurivano in tempo i carichi assegnati… a me pare che i fogli dei turni affissi fossero diversi…”; teste (“Settimanalmente venivano programmati i turni Tes_4
di lavoro che variavano anche in base agli ordini. Ricordo che i dipendenti avevano delle fasce orarie indicative sulla base delle quali venivano poi spartiti gli orari””).
Trattandosi di turni settimanali è evidente che si tratta di una programmazione e non della fotografia dell'orario di lavoro svolto. Tuttavia, non vi sono ragioni per ritenere che l'orario effettivo fosse sensibilmente diverso da quello programmato.
Per questi motivi
deve ritenersi accertato che i ricorrenti e Parte_2
abbiano svolto nelle settimane indicate nei prospetti dei turni Parte_3
settimanali prodotti, gli orari di lavoro ivi indicati.
pagina 5 di 8 2. Per gli ulteriori periodi per i quali non risultano prodotti i turni settimanali dei due ricorrenti l'orario di lavoro è accertato nella misura di 48 ore settimanali, fino alla data del 30.06.2022. Ciò sulla base di quanto riferito dai due testimoni e dell'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.,
n. 415 del 13.12.2023 del Tribunale di Pesaro, nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della resistente, per l'imputazione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Tra le condotte addebitate vi è l'utilizzo del personale dipendente per un numero di ore notevolmente superiore a quello regolarizzato. Le condotte oggetto dell'imputazione penale patteggiata sono state accertate fino alla data del
13.03.2022.
3. Sebbene non abbia efficacia di giudicato e non sia vincolante per il giudice civile
(Cass. 9957/2025; id. n. 31010/2023; id. 2897/2024: “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili
- può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”), la sentenza penale costituisce indubbiamente un ulteriore elemento che corrobora le allegazioni dei ricorrenti, dimostrando che la resistente, fino alla data di esaurimento dell'attività investigativa, utilizzava in modo generalizzato e improprio il part time, adibendo i dipendenti addetti alla produzione ad orari mai inferiori alle 8 ore giornaliere, per sei giorni a settimana. Pratica che, secondo quanto riferito dal teste
[...]
ra ancora attuale a giugno 2022. Tes_5
pagina 6 di 8 4. L'accertamento in tale misura minima dell'orario di lavoro dei due ricorrenti non consegue all'applicazione dell'art. 432 c.p.c. bensì delle ordinarie regole in materia di accertamento dei fatti controversi e in particolare delle presunzioni, che sono idonee a provare fatti ignoti se gravi, precise e concordanti (art. 2729 cc.).
Trattandosi nella sostanza di rapporti di lavoro a tempo pieno, le differenze retributive incidono sugli istituti di retribuzione indiretta e differita.
5. Riassumendo, deve dichiararsi che:
- nel periodo dal 12.06.2017 al 30.05.2022 il ricorrente ha Parte_2
lavorato alle dipendenze della resistente per 48 ore settimanali salvo per i periodi indicati nei turni settimanali prodotti nei due procedimenti riuniti, nei quali l'orario di lavoro è stato quello ivi indicato in corrispondenza del nominativo del ricorrente;
- nel periodo dal 12.06.2017 al 30.06.2022, il sig. ha Parte_3
lavorato alle dipendenze della resistente per 48 ore settimanali, salvo per i periodi indicati nei turni settimanali prodotti nei due procedimenti riuniti, nei quali l'orario di lavoro è stato quello ivi indicato in corrispondenza del nominativo del ricorrente.
6. I ricorrenti e hanno altresì proposto Parte_2 Parte_3
rivendicazioni relative a ferie e permessi che (diversamente da quanto appare nelle buste paga) non sarebbero stati goduti. Queste domande non possono essere accolte poiché gli istanti non hanno assolto al relativo onere probatorio che – a fronte delle univoche evidenze del LUL - avrebbe richiesto una dimostrazione puntuale della prestazione lavorativa svolta nei giorni indicati come ferie godute o permessi.
7. Le conclusioni raggiunte in relazione ai due ricorsi riuniti non possono valere per la ricorrente in quanto la lavoratrice, a differenza degli altri due Parte_1
pagina 7 di 8 ricorrenti, non ha depositato alcun prospetto dei turni in cui fosse indicato il proprio nome e nessuno dei testi escussi ha mai lavorato assieme a lei, con la conseguenza di non poter riferire nulla in merito ai suoi orari di lavoro. Inoltre, la sua assunzione è avvenuta in epoca successiva all'accertamento penale. Il suo ricorso va perciò respinto.
8. Le spese di lite sostenute dai ricorrenti e sono Parte_2 Parte_3
liquidate per ciascuno in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Le spese di lite sostenute dalla resistente in relazione alla domanda di sono liquidate in complessivi Parte_1
€ 1314,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e poste in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente i ricorsi proposti dai sigg.ri e Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la resistente al pagamento delle differenze Parte_3
retributive conseguenti al maggior orario di lavoro svolto, come accertato al punto 5 della presente sentenza.
Respinge il ricorso proposto da Parte_1
Spese di lite come in parte motiva.
Pesaro, 11/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8