Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' NOME DEL P PO ALI NO76 01/02 REPUBBLICA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21722/99 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 21075 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 22/03/02 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SS ON, IA MA SA, RT UC, ZO UC, AR MA, RO SA, RU EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 28, presso lo studio dell'avvocato COLA DI RIENZO SALVATORE САВІВВО, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, 1216 -1- GIUSEPPE FABIANI, LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3028/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 14/12/98 R.G. N. 3440/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI M. ELISABETTA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con separati atti, gli attuali ricorrenti chiedevano al pretore di Lecce la condanna dell'Inps al pagamento in loro favore della differenza tra la già percepita indennità di disoccupazione agricola relativa a vari anni e quanto dovuto in più per effetto della sentenza n. 288 del 1994 della Corte Costituzionale. Il pretore di Lecce, con sentenza del 18 dicembre 1995, accoglieva l'eccezione sollevata dall' Inps di decadenza dall'azione ex artt. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 e 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con la legge n. 438 del 1992 e, per l'effetto, rigettava la domanda. I ricorrenti proponevano appello, sostenendo che aveva errato il pretore nel ritenere intervenuta la decadenza, e l'Inps, costituendosi in giudizio, deduceva che, sulla base di un protocollo di intesa intervenuto con i patronati, aveva riliquidato le prestazioni in oggetto, per cui chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Il tribunale, con sentenza del 3 dicembre 1998, preso atto del suddetto protocollo di intesa, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio. Avverso la sentenza ES ON e gli altri assicurati specificatamente indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione I ricorrenti con l'unico motivo di annullamento denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché difetto di motivazione, deducendo che sia il pretore che il tribunale si sono pronunciati per errore su una fattispecie, costituita dalle differenze per la rivalutazione della già corrisposta indennità di disoccupazione, diversa da quella dedotta in giudizio, che consisteva invece nella richiesta di condanna al pagamento della mai corrisposta indennità di disoccupazione, e non della mera rivalutazione della medesima. Pertanto la sentenza del tribunale era errata ed andava cassata. Il ricorso è fondato. Invero, sebbene gli stessi ricorrenti deducano nel ricorso che la differenza tra la fattispecie dedotta in giudizio con gli atti introduttivi e quella decisa. non venne rilevata in appello, perché gli appelli avverso la sentenza pretorile avevano per oggetto solo la questione della decadenza, per cui parrebbe lecito concludere che la fattispecie erroneamente esaminata e ritenuta dal pretore sia divenuta irretrattabile, in quanto la sentenza pretorile in parte qua non venne gravata da appello, va però rilevato che dal ricorso in esame non emergono con chiarezza i termini esatti della questione, che questa Corte è però autorizzata a trarre direttamente dagli atti, data la denuncia di errores in procedendo. Orbene, dall'atto di appello proposto al tribunale di Lecce in realtà si evince, al di là della doglianza relativa alla prescrizione, che venne ad esso devoluta anche la questione del diritto degli interessati a percepire la indennità di disoccupazione agricola, con la richiesta della condanna dell'Inps al pagamento di relativi importi. Conseguentemente il tribunale, dovendo leggere l'atto di appello nella sua interezza, non poteva limitarsi a ritenere che fosse stata ad esso devoluta solo la questione della decadenza o del pagamento della mera и rivalutazione della indennità di disoccupazione, e doveva pronunciarsi т sulla stessa debenza della indennità, per cui non poteva limitarsi a ritenere cessata la materia del contendere sulla base del protocollo di intesa di cui si è detto, che viceversa, era relativo, pare di capire dalla stringata sentenza impugnata, alla differenza dovuta in più per effetto della sentenza della Corte Costituzionale citata. . 2 Ne segue che, essendo la sentenza affetta dei vizi denunciati, ed in particolare da quello di divergenza tra il chiesto ed il pronunciato, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Bari. Roma, 22 marzo 2002 в итал incluso Cresse Il Cons. est. Il Presidente Bu 3 еже 3 0 1 5 A . I S . T D S N R , A IL CANCELLIERE A T O ' 3 , L L 7 Depositato in Cancelleria L A L - S O E 8 E B oggi, 23 MAG. 2002 - D P I 1 S I 1 I S D N N E A E G T S G O S I G O A E IL CANCELLIERECastille A E P D L M E O O N T I , T A T O A I L R D R L T I E E S I D T M G N O E E R S E 3