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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2788 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA V.EMANUELE 100 CP_1 P.IVA_1
(UFFICIO LEGALE ) presso lo studio dell'Avv. CP_2 CP_2
AIME ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., adiva questo Tribunale al fine Parte_1
di ottenere l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con la propria parente, sig.ra , deceduta in data 5/10/2016, Persona_1
nel periodo compreso tra il 14/04/2016 e il 30/06/2016, in qualità di badante, chiedendo la condanna dell' all'iscrizione del predetto rapporto di lavoro CP_1
negli archivi previdenziali, con ogni conseguenza assistenziale.
L' si costituiva in giudizio, contestando integralmente la fondatezza del CP_1
ricorso e deducendo che la domanda amministrativa è stata presentata due anni dopo il decesso della presunta datrice di lavoro, in assenza di documentazione probatoria adeguata, se non alcune buste paga prive di sottoscrizione e data certa. All'udienza del 09/01/2025, si procedeva all'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente, sig.ra e sig.ra , le cui dichiarazioni Tes_1 Testimone_2
confermano la prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente presso l'abitazione della sig.ra nonché l'effettivo svolgimento di Pt_1 Persona_1
mansioni tipiche del lavoro domestico e di assistenza alla persona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2094 c.c., il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza per la prestazione continuativa di attività lavorativa con inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro e soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di quest'ultimo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta non risulta pienamente satisfattiva, ma le prove testimoniali assunte hanno fornito elementi concreti da cui si evince una condizione di fatto caratterizzata dalla stabile prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente, nel domicilio della defunta, con modalità tali da configurare elementi tipici della subordinazione.
In particolare, le testimonianze rese da e , entrambe Tes_1 Testimone_2
residenti nella medesima contrada e vicine di casa della defunta, hanno confermato, con coerenza e circostanze precise, che:
• il ricorrente prestava quotidianamente attività domestica e di assistenza;
• seguiva istruzioni impartite dalla datrice di lavoro;
• era presente in orari tipici di lavoro e svolgeva mansioni ripetitive e programmate;
• la datrice di lavoro affermava di retribuirlo regolarmente.
Anche se la retribuzione non è stata provata documentalmente, le dichiarazioni testimoniali, rilasciate sotto giuramento, forniscono riscontri significativi in merito alla realtà del rapporto. Tali dichiarazioni non possono essere qualificate come meramente esplorative, bensì risultano fondate su osservazioni dirette e su una frequentazione assidua con le parti interessate, elementi che attribuiscono alla prova testimoniale una valenza rafforzata.
Quanto alla relazione di parentela, la giurisprudenza afferma che la stessa non è di per sé ostativa al riconoscimento del rapporto di lavoro, potendo il vincolo familiare concorrere con l'instaurazione di un genuino rapporto di tipo subordinato, laddove vi siano indici oggettivi e soggettivi che ne confermino l'esistenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente integri gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente fondatezza della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
2788/2019, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1 accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Parte_1
e la sig.ra nel periodo dal 14/04/2016 al
[...] Persona_1
30/06/2016; condanna l' ad iscrivere detto rapporto negli archivi previdenziali, con diritto CP_1
del ricorrente alle relative prestazioni;
condanna l' al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1500,00 a favore CP_1
del procuratore distrattario.
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo