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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6358/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SEMENZIN PAOLA e l'avv. ANDRETTA CRIZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SEMENZIN PAOLA e l'avv. ANDRETTA CRIZIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nato a [...]_1
AP (VI) il 05/05/1981) e (nata a [...] il Parte_2
14/02/1979), matrimonio contratto il 30/05/2009 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TEZZE SUL BRENTA alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare, sita in Asolo (TV), Via Magre n. 5 e catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Asolo, Sez. Urb. B, Foglio 6, particella 885, sub. 4 e 5, viene assegnata alla sig.ra affinché la abiti con i Parte_2
figli. Il signor trasferirà la propria residenza in altro luogo, portando con sé ogni bene di sua proprietà. Parte_1
3. Il conto corrente bancario n. 33000011281 acceso presso Banca del Veneto Centrale verrà chiuso entro tre mesi dal deposito del presente atto e il saldo verrà incassato dal sig. , dandosi reciprocamente atto di null'altro avere l'una a Parte_1
pretendere dall'altra per detto rapporto bancario.
4. I coniugi si riconoscono reciprocamente una completa autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.
5. Il signor si accolla per intero le rate del mutuo fino a scadenza, manlevando e tenendo indenne la signora Parte_1
da ogni pretesa dell'Istituto finanziatore. Parte_2
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini
2 della validità per l'espatrio.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1) I figli vengono affidati ad entrambi i coniugi in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Attesa la patologia di cui sono affetti i figli minori, il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempi di visita, salvo ogni e più ampio diverso accordo tra le parti:
- Le domeniche dalle ore 14.00 alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, oltre a due visite infra settimanali serali presso l'abitazione da concordare con la madre;
- durante le vacanze natalizie, i figli rimarranno con la madre con facoltà del padre di tenerli con sé in un giorno infra settimanale da concordare, oltre a due visite infra settimanali serali presso l'abitazione da concordare con la madre. Il giorno di Natale verrà goduto negli anni pari con la madre e negli anni dispari col padre con rientro presso la casa famigliare ad ore 20.00.
- durante le vacanze pasquali, i figli rimarranno con la madre con facoltà del padre di tenerli con sé in un giorno infra settimanale da concordare, oltre a due visite infra settimanali serali presso l'abitazione da concordare con la madre. Il giorno di Pasqua verrà goduto negli anni dispari con la madre e negli anni pari col padre con rientro presso la casa famigliare ad ore 20.00.
- durante le vacanze estive, i figli rimarranno con la madre. I figli staranno con il padre le domeniche dalle ore 14.00 alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, oltre a due visite infra settimanali serali da concordare con la madre in base agli impegni lavorativi o di vacanza. Le parti si impegnano a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno,
i rispettivi calendari e la località delle vacanze.
3) Le parti convengono che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_1 Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il padre si farà carico del 50 % delle spese straordinarie relative ai figli così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, cui si rimanda integralmente e che i coniugi dichiarano di conoscere. In caso di dissenso sulle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore dissenziente dovrà motivare detto dissenso per iscritto
3 entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria.
5) I coniugi concordano che sarà diritto della signora quale genitore stabilmente convivente con i figli, Parte_2
percepire il 100% dell'assegno unico e universale per la prole;
i genitori concordano, pertanto, che la signora Parte_2
richiederà ed incasserà l'assegno unico e universale ex d.lgs. 230/2021 riferito ai figli nella misura del 100%. L'ultimo assegno unico incassato ammonta complessivamente ad € 676,60 (come evincibile dal doc. 15).
6) I coniugi concordano altresì che sarà diritto della signora quale genitore stabilmente convivente con i Parte_2
figli, percepire il 100% di ogni elargizione riconducibile alla situazione di handicap dei figli che è o verrà riconosciuta dallo
Stato Italiano o da enti pubblici e/o privati.
7) La pensione percepita dai figli verrà utilizzata dalla sig.ra per il pagamento delle spese mediche dei predetti, Parte_2
preventivamente concordate con il sig. . Eventuali spese non coperte dalla pensione o da altre forme previdenziali e Parte_1
assistenziali verranno divise tra i coniugi, come le altre spese straordinarie.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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