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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RA DE BO Presidente
CA OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 133/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Esposto
appellante
contro
(c.f. e p. iva ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore, nonché (c.f.: Controparte_1 Controparte_1
), già titolare dell'omonima Ditta individuale;
C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Attilio de Benedictis appellati – appellanti in via incidentale
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Bolognini
altra appellata
e corr. Fano (PU) Piazzale San Controparte_3
Paolo n. 13, Cod. Fisc. , in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_3
appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1221/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 20.12.2023.
All'udienza tenutasi in data del 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante in citazione e non modificate: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Teramo, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della s sentenza n. 1221/2023 pubbl. il
20/12/2023, Repert. n. 1586/2023 del 21/12/2023 resa dal Tribunale di Teramo, in
pag. 2/16 persona del G.U. Dott.ssa GOT Carla Fazziniex ex articolo 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 382/2023 R.G. comunicata il 21.12.2023, e mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: respingere tutte le domande formulate da (C.F. e P. Controparte_1
IVA ), con sede in Montorio al Vomano alla Via Marcacci n.38, in P.IVA_2 persona del suo Amministratore, Sig. , nonché, per quanto di ragione, Controparte_1 il Sig. (C.F.: , res.te in Montorio al Vomano Controparte_1 C.F._1 alla Via Di Giammarco n. 15, già titolare dell'omonima Ditta individuale, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni degli appellati-appellanti in via incidentale e Controparte_1
, in comparsa e non modificate: Controparte_1
“Piaccia all'On. Corte d'Appello adita:
In via preliminare
- Ritenere inammissibile l'atto d'appello proposto dalla per Parte_1 violazione dell'art. 342 C.p.c., con quanto ne consegue ex art. 348 bis C.p.c..
Nel merito:
- rigettare in ogni sua parte l'appello principale proposto dalla Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando che la stessa appellante è tenuta al pagamento della somma di € 167.160,00, oltre agli interessi commerciali di legge;
- in accoglimento dell'Appello incidentale proposto da questa parte:
a) Nel merito:
pag. 3/16 a) dichiarare tenuta e condannare la al pagamento, in favore Parte_1 della in ogni caso, della somma di € 167.160,00, in quanto non Controparte_1 contestata, per lavori eseguiti e riconosciuti, oltre che, per lavori extracontrattuali, dell'ulteriore somma di € 80.121,92 o di quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, sempre con gli interessi commerciali dal dì del diritto al saldo;
b) rideterminare la liquidazione delle competenze di I grado, confermato l'importo delle spese vive, € 14.103,00, oltre 15% ed accessori, o, perlomeno, nella misura minima di €
7.052,00, sempre oltre 15% ed accessori, sempre con condanna al pagamento nei confronti della Parte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi tutti del giudizio di I grado, nei termini dianzi specificati e del grado di appello nella misura data dai vigenti parametri.
b) In via istruttoria:
Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute
e My Bag Re s.r.l. sul seguente capitolo: Parte_1
A)“La My Bag Re s.r.l. ha effettuato, in favore della il Parte_1 pagamento delle somme stabilite nel Contratto di subappalto a data 21.12.2021, avuto riguardo agli artt. 21 e ss. di esso.”.
Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze.
1) “Vero o meno che la a fronte del complesso dei lavori de Controparte_1 quibus, ha emesso, nei confronti della le seguenti fatture, che si Parte_1 producono, il cui importo corrisponde a quanto pattuito nel contratto di subappalto:
a) Fattura n.01/2022 del 31.5.2022 dell'importo di € 93.000,00;
b) Fattura n.15/2022 del 28.10.2022 dell'importo di € 124.160,00.”.
2) “Vero o meno che, a fronte delle fatture nn. 01 e 15/2022, è stato versato, in data
02.01.2023, il solo acconto di € 50.000,00.”.
pag. 4/16 3) “Vero o meno che il Direttore dei Lavori, Arch. ha redatto il Testimone_1 computo metrico dei lavori a data 16.5.2021, sottoposto alla al Controparte_4 momento del conferimento a quest'ultima del subappalto.”.
4) “Vero o meno che, in data 26.10.2022, il Direttore dei Lavori, Arch.
[...] ha verificato le opere eseguite dalla e, all'esito, ha sottoscritto Tes_1 Controparte_4 insieme a questa il verbale di fine lavori, contenente la dichiarazione di perfetta esecuzione delle opere appaltate (e subappaltate), con l'espressa dicitura: “Per quanto sopra ed in base al contratto di subappalto, si può pagare all'Impresa l'importo dei lavori.”.
5)) “Vero o meno che la ha effettuato presso il Condominio Controparte_1
“ , le seguenti attività ed opere extracontrattuali: Controparte_3
U.M. Quantità P.U.
1.Sanificazione per ambienti esterni e ponteggi mq 3.000 6,27
2.Realizzazione impianto messa a terra a corpo 4,00 850
3. Installazione quadro di cantiere a corpo 2,00 450
4. provvisto di funi ora 1.080 5,51 Pt_2
5. Operatore all'argano ora 1.620 31,05
Si indicano a testi: A) il Direttore dei Lavori, Arch. nonché i Sigg.: Testimone_1
1) , res.te alla Via Lanza n.92 a 71010 Lesina (FG) 2) Persona_1 Parte_3
res.,te alla Via Mario Carli n.5 a 71016 S.Severo (FG) 3) ,
[...] Parte_4 res.te alla Via Giuseppe Parini n.46/A a 71010 Serracapriola (FG) 4) Parte_5 res.te alla SS 16 Sud,n. 8 a 66054 Vasto (CH)..
Si opus sit, si chiede disporsi CTU per la verifica del valore delle opere realizzate extra contratto, elencate in citazione al punto 12).
Al fine di accertare se il pagamento delle spettanze della da parte Parte_1 della My Bag RE sia avvenuto, essendo rilevante per il decidere,si chiede ordinarsi
pag. 5/16 l'esibizione delle scritture contabili di entrambe le Società relative agli anni 2021, 2022
e 2023.”
Conclusioni dell'appellata Controparte_2
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese di lite maggiorate delle spese generali oltre che degli oneri di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1221/2023 pubblicata in data 20 dicembre
2023 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda principale proposta dalla
[...]
e da personalmente, avente ad oggetto il pagamento del CP_1 Controparte_1 corrispettivo alla stessa dovuto per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto stipulato con la in data 17.12.2021, condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 167.160,00 in favore dell'attrice nonché alle spese di lite. Il primo giudice ordinava, poi, la separazione delle altre due domande di indebito arricchimento proposte dall'attrice nei confronti del Controparte_3
e della dichiarando la propria
[...] Controparte_2 incompetenza territoriale e condannando l'attrice alla refusione in favore di detti convenuti delle spese di lite.
1.1. A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver stipulato con
[...] il contratto di subappalto del 17.12.21, avente ad oggetto i lavori di Pt_1
“efficientamento energetico” presso il Condominio di Fano, Controparte_3
a questa appaltati da in forza di un precedente contratto di Controparte_2 subappalto. Sosteneva l'appellante di aver emesso, a seguito dell'esecuzione dei lavori, due fatture alla per complessivi €. 217.160,00, lamentando che, Parte_1 nonostante in data 26.10.22 il direttore dei lavori avesse sottoscritto il verbale di fine lavori con dichiarazione di perfetta esecuzione, autorizzando così il versamento del corrispettivo all'impresa, aveva ricevuto dalla convenuta solo un acconto di
€.50.000,00.
pag. 6/16 Deduceva l'attrice che il contratto con aveva subordinato il pagamento Parte_1 della subappaltatrice a quello in favore di quest'ultima da parte del general contractor e che stante la mancata attivazione da parte di Controparte_2 [...] per ottenere detto corrispettivo e costituendo la disposizione contrattuale Pt_1 innanzi richiamata una modalità di pagamento, la aveva diritto Controparte_1 all'immediato pagamento delle somme residue, con accertamento del proprio diritto ex art. 2900 c.c. a surrogarsi nel credito di nei confronti di Parte_1 [...]
e in quello di quest'ultima verso il Condominio per salvaguardare Controparte_2 il proprio credito.
Deduceva, inoltre, di aver eseguito in favore della appaltatrice lavori extra Pt_1 contratto per la somma di euro €. 80.121,92 per i quali chiedeva la condanna al pagamento.
1.2. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito a conoscere delle domande svolte nei propri riguardi in quanto competente il Tribunale di Venezia e nel merito contestando la fondatezza della domanda.
1.3. Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando le domande Parte_1 proposte sostenendone l'infondatezza nel merito ed eccependo in particolare il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle altre parti.
1.4. Si costituiva altresì il eccependo Controparte_3 preliminarmente l'incompetenza per territorio e funzionale del Giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'assenza di rapporti contrattuali con la parte attrice.
2. Riteneva il primo giudice fondata la domanda principale proposta da parte attrice, separando le altre domande dalla stessa formulate e dichiarando in merito a queste ultime la propria incompetenza territoriale.
2.1. In particolare, il Tribunale di Teramo accertava il diritto della società attrice e di personalmente al pagamento della somma di euro 167.160,00, Controparte_1
pag. 7/16 ritenendo dimostrata l'esatta esecuzione dei lavori previsti nel contratto di subappalto stipulato tra le parti per la somma di euro 217.160,00, derivante dal certificato di collaudo lavori e dai vari SAL sottoscritti dal direttore lavori e in virtù dell'accertata corresponsione, da parte della convenuta della sola somma di euro 50.000,00 Pt_1 versata a titolo di acconto.
Accertava altresì il primo giudice l'avveramento della condizione di pagamento prevista in contratto, stante l'avvenuto pagamento delle somme dovute alla da parte Pt_1 della appaltatrice come provato in giudizio tramite la produzione dei relativi CP_2 bonifici.
Per tali ragioni condannava la al pagamento in favore della parte Parte_1 attrice della somma di euro 167.160,00, oltre interessi sino al soddisfo e al rimborso delle spese di lite.
2.2. Quanto alle altre domande formulate dall'attrice, riguardanti l'indebito arricchimento del convenuto e della il primo giudice ne ordinava CP_3 CP_2 la separazione dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del foro di
Venezia relativamente all'azione esercitata nei confronti della e del foro di CP_2
Fano relativamente alla domanda nei confronti del CP_3
2.3. In conclusione, condannava la al pagamento della somma di euro Pt_1
167.160,00 oltre interessi sino al soddisfo e delle spese processuali per euro 5.538,00 oltre spese e accessori di legge in favore dell'attrice e quest'ultima al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto e della liquidate in euro CP_3 CP_2
5.000,00 per ognuna.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...] per il seguente motivo: Parte_1
3.1 Eccezione di pagamento tardiva contestata prontamente dalla Parte_1 sulla quale non ha accettato il contraddittorio e di fatto non provata.
L'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatrice in proprio favore del corrispettivo dovuto CP_2
pag. 8/16 per le opere subappaltate alla società appellata, sostenendo a riguardo che l'eccezione di pagamento sollevata dalla convenuta sarebbe inammissibile in quanto CP_2 formulata oltre i termini previsti dall'art. 166 c.p.c. con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e non rilevabile d'ufficio in quanto eccezione in senso stretto. Ha altresì eccepito che in ogni caso la società appaltatrice non avrebbe fornito idonea prova dell'avvenuto pagamento deducendo l'inidoneità, a tal fine, delle disposizioni di bonifico dalla stessa prodotte in giudizio in quanto non attestanti l'effettivo trasferimento della somma nella sfera patrimoniale dell'avente diritto.
Per tali ragioni ha chiesto, previa sospensione in via cautelare della sentenza emessa, la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in particolare facendo rilevare la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuto pagamento del credito.
5. Si sono costituiti altresì la e per quanto di Controparte_1 Controparte_1 ragione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze sollevate, nonché proponendo appello incidentale per il seguente motivo:
5.1. Omessa pronuncia su parte della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con l'appello proposto in via incidentale hanno impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo laddove ha riconosciuto alla società subappaltatrice la sola somma di euro 167.160,00, lamentando l'omessa pronuncia con riferimento alla domanda di pagamento delle opere eseguite extra contratto in favore della società appaltatrice, per le quali parte attrice aveva richiesto in primo grado il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di euro 80.121,92, come da domanda riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
5.1.1. Hanno altresì impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate in proprio favore, sostenendo l'incongruità della liquidazione disposta dal primo giudice pag. 9/16 poiché inferiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento e chiedendone pertanto la rideterminazione nella misura dei valori medi o quantomeno minimi previsti dalla normativa.
Per tali ragioni, hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente ai suddetti punti e la condanna della previa ammissione dei mezzi Parte_1 istruttori richiesti, al pagamento anche dell'ulteriore somma derivante dall'esecuzione dei lavori eseguiti extra contratto, nonché la rideterminazione delle spese di lite.
6. Motivi della decisione.
6.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rinvenendosi dall'esame dell'atto introduttivo le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l'appellante indicato le norme di diritto ritenute violate.
6.2 L'appello principale seppur ammissibile deve ritenersi infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
La contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrato in Parte_1
Contr giudizio l'avvenuto pagamento in favore dell'appellante, da parte della appaltatrice del corrispettivo dovuto per le opere oggetto del contratto di subappalto per cui è
[...] causa, intercorso a sua volta tra la e la Parte_1 Controparte_1 con conseguente avveramento della condizione prevista per il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'appellante deduce in primo luogo la tardività dell'eccezione di pagamento sollevata dalla società appaltatrice in quanto formulata in sede di seconda memoria ex art. 183
c.p.c., sostenendo che trattandosi di eccezione in senso stretto sarebbe soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. ed in secondo luogo che in ogni caso l'avvenuto pagamento non avrebbe potuto ritenersi dimostrato in giudizio stante l'inidoneità delle disposizioni di bonifico prodotte a provare l'effettivo pagamento del debito.
La doglianza relativa al primo profilo è priva di pregio, dovendo pacificamente ritenersi che l'eccezione di avvenuto pagamento del debito, avendo efficacia estintiva del pag. 10/16 rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte - necessaria nell'esercizio di attività corrispondenti ad azioni costitutive che integrano le eccezioni senso stretto - integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, garantendo altresì la corrispondenza della decisione alla realtà sostanziale emergente dagli atti di causa.
Posta dunque la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuto pagamento da parte della società appaltatrice delle somme dovute per le opere eseguite dall'appellata, deve inoltre confermarsi l'assolvimento del relativo onere probatorio dovendo ritenersi dimostrato in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. l'effettivo avvenuto pagamento delle somme ad opera della in favore della società appellante e CP_2 dunque l'avveramento della condizione di pagamento prevista nel contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Invero, seppur le disposizioni di bonifico in sé considerate non siano di per sé sole sufficienti a dimostrare l'effettivo avvenuto trasferimento delle somme in favore del creditore, in quanto revocabili nei termini previsti dall'istituto di credito, deve considerarsi che, a fronte del deposito da parte di dei bonifici contabili, in CP_2 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata in data 26 luglio 2023, la nulla ha dedotto circa la mancata ricezione delle somme disposte Pt_1 con le disposizioni di pagamento prodotte essendosi invero limitata, anche nel presente grado di giudizio, a contestare esclusivamente il valore probatorio della documentazione prodotta, in mancanza di allegate fatture elettroniche, ma non la circostanza allegata di avvenuto pagamento del credito da parte della società appaltatrice. L'appellante, infatti, nonostante la vicinanza della prova relativa all'assenza di pagamento che ben avrebbe potuto dimostrare o quantomeno eccepire in giudizio, non ha svolto alcuna negazione e contestazione specifica circa l'avvenuto pagamento delle somme in suo favore dovendo pertanto ritenersi la circostanza dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Com'è noto, la mancata contestazione dei fatti allegati dalle parti in giudizio comporta l'assolvimento dell'altra parte del relativo onere probatorio dovendo il giudice ai sensi pag. 11/16 della richiamata norma porre a fondamento della decisione i fatti che non siano contestati tra le parti che devono pertanto ritenersi pacifici.
Sul punto deve ricordarsi che le contestazioni circa l'inidoneità delle prove documentali prodotte non si sostanziano nella contestazione della circostanza allegata, avendo in merito la giurisprudenza di legittimità pacificamente chiarito che “ La generica deduzione di assenza di prova assenza, senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. e, pertanto, non adempie all'onere dettato da tale disposizione;
Ne consegue che in difetto di un'espressa dichiarazione che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto l'affermazione si estrinseca nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione specifica previsti dal citato articolo 115 C.p.c., il quale impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità.” (Cass. Civ.
Ord. n. 26908/2020; Cass. Civ. n. 31837/2021; Cass. civ. n 9439 2022). Ne consegue l'irrilevanza, o inidoneità a tal fine delle deduzioni svolte dall'appellante circa l'assenza di valore probatorio della documentazione prodotta.
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato in giudizio l'avveramento della condizione prevista nel contratto di subappalto tra le parti con conseguente sussistenza del diritto della parte appellata al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, con conferma della condanna della società al pagamento della somma residua Parte_1 prevista nel contratto di subappalto e rigetto dell'appello proposto in via principale.
7. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
Con il gravame proposto in via incidentale gli appellanti lamentano in primo luogo l'omessa pronuncia da parte del primo giudice relativamente alla domanda di condanna al pagamento da parte dell'appaltatrice anche delle somme dovute per le opere eseguite extra contratto, sostenendo di aver riproposto la relativa domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni.
A riguardo deve rilevarsi che la società attrice nel proprio atto di precisazione delle conclusioni non ha esplicitamente reiterato la domanda relativa alla condanna al pag. 12/16 pagamento delle opere eseguite extra contratto essendosi limitata a richiedere: “a)
Dichiarare tenuta e condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 parte attrice, della somma di € 167.160,00 ovvero di quella maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi commerciali ex D.Lgs. n.231/02 e ss.mm.ii. dal dì del diritto al saldo.
b) Dichiarare venuta meno la materia del contendere in ordine all'azione surrogatoria proposta.”
La richiesta di condanna al pagamento della somma derivante dalle opere eseguite in osservanza del contratto di euro 167.160,00, infatti, pur contenendo la dicitura
“maggiore somma” non può ritenersi quale esplicita riproposizione della diversa domanda relativa al pagamento dell'ulteriore somma richiesta di euro 80.121,92 per le opere extra rispetto all'oggetto del contratto in ipotesi eseguite, sicché in assenza di esplicita riproposizione della domanda è rimessa al giudice, in base al complessivo comportamento processuale della parte, la valutazione circa la rinuncia o meno della domanda non riproposta.
In via generale, infatti, la mera mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle domande precedentemente formulate, pur non costituendo un'automatica rinuncia ad essa ad opera della parte, deve essere ritenuta una presunzione di abbandono della stessa da valutarsi ad opera del giudice di merito unitamente alla complessiva condotta processuale della parte in modo da desumerne in modo inequivoco il venir meno dell'interesse a coltivarla.
Nel caso in esame, nella valutazione del complessivo comportamento dell'attrice relativamente alla volontà di rinuncia alla suddetta ulteriore domanda, assume rilevanza, oltre alla mancata riproposizione specifica della stessa in tutti i successivi atti di parte, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni da parte della società attrice anche delle richieste istruttorie formulate a sostegno della domanda e disattese dal giudice con ordinanza.
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie istanze istruttorie ha, infatti,
l'onere di reiterarle in modo specifico con la precisazione delle conclusioni dovendo pag. 13/16 altrimenti ritenersi abbandonate e non riproponibili in appello (ex multis: Cass. civ.
10767/2022; cass.civ. n.33103/2021).
L'allora attrice, dunque, in virtù del principio dispositivo vigente nel nostro ordinamento aveva l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla domanda di pagamento delle opere eseguite extra contratto, anche le relative istanze istruttorie formulate, essendo le stesse state disattese dal primo giudice. In assenza di tale ulteriore richiesta e considerate le conseguenze pregiudizievoli del mancato esperimento delle stesse per l'accoglimento della domanda, deve ritenersi corretta la valutazione del primo giudice circa la volontà di abbandono della domanda non esplicitamente riproposta da parte della società attrice.
Stante la mancata reiterazione della domanda relativa al pagamento delle opere extra contratto in tutti gli atti di parte successivi alla atto introduttivo nonché delle relative istanze istruttorie sino all'udienza di discussione, deve ritenersi che il comportamento processuale dell'odierna appellante in via incidentale sia espressione di rinuncia alla domanda, non essendo sufficiente al fine di manifestare la contraria volontà di reiterazione della domanda il breve inciso contenuto nelle note relative all'udienza di discussione con le quali la parte ha richiesto “In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si reitera la richiesta di ammissione delle prove testimoniali e della C.T.U., articolata nella propria seconda memoria istruttoria.” posto che, anche in tale sede non vi sono nelle conclusioni richieste attinenti alla condanna al pagamento delle opere eseguite extra contratto e che le istanze istruttorie reiterate, in ogni caso, erano tese a dimostrare e fondare anche la domanda principale invece riproposta.
Per tali ragioni, la domanda oggetto dell'appello incidentale deve ritenersi rinunciata in primo grado e non reiterabile nel presente grado di giudizio.
7.1. Deve trovare invece accoglimento la censura relativa alla determinazione delle spese di lite che risulta disposta dal primo giudice in “complessivi €.5.538,00, di cui
€.538,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, in misura immotivatamente inferiore rispetto ai limiti minimi stabiliti dalla normativa per lo pag. 14/16 scaglione di riferimento, sicché la sentenza emessa deve essere riformata sul punto con rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in euro 14.103,00 per compensi, avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri medi,
oltre spese in euro 538,00, spese forfettarie e accessori di legge per come liquidati.
8. In conclusione, l'appello principale, assorbita ogni altra richiesta o istanza, deve essere rigettato, e l'appello incidentale accolto limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite con conferma della sentenza emessa in primo grado per la restante parte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante per l'intero nei confronti della appellata Parte_1 Controparte_2
e nella misura dei 2/3 nei confronti degli appellati
[...] Controparte_1
e con compensazione del restante terzo, come da liquidazione di cui Controparte_1 al dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
10. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto l'appellante in via principale soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1221/2023 del Tribunale di Teramo, Parte_1 pubblicata in data 20.12.2023, nei confronti della e Controparte_1
nonché nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
e avverso l'appello proposto in via incidentale Controparte_3 dalla e , ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 Controparte_1 provvede:
pag. 15/16 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale, limitatamente alla determinazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza impugnata per la restante parte, e per l'effetto,
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati-appellanti in Parte_1 via incidentale e le spese del primo grado di Controparte_1 Controparte_1 giudizio nella misura di euro 14.103,00 per compensi ed euro 538,00 per esborsi, oltre
15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta), nonché le spese del presente grado di giudizio che liquida, già disposta compensazione di un terzo, in euro 6.660,66 per compensi, oltre spese generali al 15% Iva e c.p.a.;
4) condanna, altresì, l'appellante a rimborsare le spese del Parte_1 presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata Controparte_2 che liquida in euro 9.991,00 oltre spese generali al 15% Iva e C.p.a.;
5) dichiara che l'appellante in via principale è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
CA OL
Presidente
RA DE BO
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RA DE BO Presidente
CA OL Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 133/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Esposto
appellante
contro
(c.f. e p. iva ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore, nonché (c.f.: Controparte_1 Controparte_1
), già titolare dell'omonima Ditta individuale;
C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Attilio de Benedictis appellati – appellanti in via incidentale
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Bolognini
altra appellata
e corr. Fano (PU) Piazzale San Controparte_3
Paolo n. 13, Cod. Fisc. , in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_3
appellato contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1221/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 20.12.2023.
All'udienza tenutasi in data del 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante in citazione e non modificate: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Teramo, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della s sentenza n. 1221/2023 pubbl. il
20/12/2023, Repert. n. 1586/2023 del 21/12/2023 resa dal Tribunale di Teramo, in
pag. 2/16 persona del G.U. Dott.ssa GOT Carla Fazziniex ex articolo 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 382/2023 R.G. comunicata il 21.12.2023, e mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: respingere tutte le domande formulate da (C.F. e P. Controparte_1
IVA ), con sede in Montorio al Vomano alla Via Marcacci n.38, in P.IVA_2 persona del suo Amministratore, Sig. , nonché, per quanto di ragione, Controparte_1 il Sig. (C.F.: , res.te in Montorio al Vomano Controparte_1 C.F._1 alla Via Di Giammarco n. 15, già titolare dell'omonima Ditta individuale, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni degli appellati-appellanti in via incidentale e Controparte_1
, in comparsa e non modificate: Controparte_1
“Piaccia all'On. Corte d'Appello adita:
In via preliminare
- Ritenere inammissibile l'atto d'appello proposto dalla per Parte_1 violazione dell'art. 342 C.p.c., con quanto ne consegue ex art. 348 bis C.p.c..
Nel merito:
- rigettare in ogni sua parte l'appello principale proposto dalla Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando che la stessa appellante è tenuta al pagamento della somma di € 167.160,00, oltre agli interessi commerciali di legge;
- in accoglimento dell'Appello incidentale proposto da questa parte:
a) Nel merito:
pag. 3/16 a) dichiarare tenuta e condannare la al pagamento, in favore Parte_1 della in ogni caso, della somma di € 167.160,00, in quanto non Controparte_1 contestata, per lavori eseguiti e riconosciuti, oltre che, per lavori extracontrattuali, dell'ulteriore somma di € 80.121,92 o di quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia, sempre con gli interessi commerciali dal dì del diritto al saldo;
b) rideterminare la liquidazione delle competenze di I grado, confermato l'importo delle spese vive, € 14.103,00, oltre 15% ed accessori, o, perlomeno, nella misura minima di €
7.052,00, sempre oltre 15% ed accessori, sempre con condanna al pagamento nei confronti della Parte_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi tutti del giudizio di I grado, nei termini dianzi specificati e del grado di appello nella misura data dai vigenti parametri.
b) In via istruttoria:
Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute
e My Bag Re s.r.l. sul seguente capitolo: Parte_1
A)“La My Bag Re s.r.l. ha effettuato, in favore della il Parte_1 pagamento delle somme stabilite nel Contratto di subappalto a data 21.12.2021, avuto riguardo agli artt. 21 e ss. di esso.”.
Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze.
1) “Vero o meno che la a fronte del complesso dei lavori de Controparte_1 quibus, ha emesso, nei confronti della le seguenti fatture, che si Parte_1 producono, il cui importo corrisponde a quanto pattuito nel contratto di subappalto:
a) Fattura n.01/2022 del 31.5.2022 dell'importo di € 93.000,00;
b) Fattura n.15/2022 del 28.10.2022 dell'importo di € 124.160,00.”.
2) “Vero o meno che, a fronte delle fatture nn. 01 e 15/2022, è stato versato, in data
02.01.2023, il solo acconto di € 50.000,00.”.
pag. 4/16 3) “Vero o meno che il Direttore dei Lavori, Arch. ha redatto il Testimone_1 computo metrico dei lavori a data 16.5.2021, sottoposto alla al Controparte_4 momento del conferimento a quest'ultima del subappalto.”.
4) “Vero o meno che, in data 26.10.2022, il Direttore dei Lavori, Arch.
[...] ha verificato le opere eseguite dalla e, all'esito, ha sottoscritto Tes_1 Controparte_4 insieme a questa il verbale di fine lavori, contenente la dichiarazione di perfetta esecuzione delle opere appaltate (e subappaltate), con l'espressa dicitura: “Per quanto sopra ed in base al contratto di subappalto, si può pagare all'Impresa l'importo dei lavori.”.
5)) “Vero o meno che la ha effettuato presso il Condominio Controparte_1
“ , le seguenti attività ed opere extracontrattuali: Controparte_3
U.M. Quantità P.U.
1.Sanificazione per ambienti esterni e ponteggi mq 3.000 6,27
2.Realizzazione impianto messa a terra a corpo 4,00 850
3. Installazione quadro di cantiere a corpo 2,00 450
4. provvisto di funi ora 1.080 5,51 Pt_2
5. Operatore all'argano ora 1.620 31,05
Si indicano a testi: A) il Direttore dei Lavori, Arch. nonché i Sigg.: Testimone_1
1) , res.te alla Via Lanza n.92 a 71010 Lesina (FG) 2) Persona_1 Parte_3
res.,te alla Via Mario Carli n.5 a 71016 S.Severo (FG) 3) ,
[...] Parte_4 res.te alla Via Giuseppe Parini n.46/A a 71010 Serracapriola (FG) 4) Parte_5 res.te alla SS 16 Sud,n. 8 a 66054 Vasto (CH)..
Si opus sit, si chiede disporsi CTU per la verifica del valore delle opere realizzate extra contratto, elencate in citazione al punto 12).
Al fine di accertare se il pagamento delle spettanze della da parte Parte_1 della My Bag RE sia avvenuto, essendo rilevante per il decidere,si chiede ordinarsi
pag. 5/16 l'esibizione delle scritture contabili di entrambe le Società relative agli anni 2021, 2022
e 2023.”
Conclusioni dell'appellata Controparte_2
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese di lite maggiorate delle spese generali oltre che degli oneri di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1221/2023 pubblicata in data 20 dicembre
2023 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda principale proposta dalla
[...]
e da personalmente, avente ad oggetto il pagamento del CP_1 Controparte_1 corrispettivo alla stessa dovuto per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di subappalto stipulato con la in data 17.12.2021, condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 167.160,00 in favore dell'attrice nonché alle spese di lite. Il primo giudice ordinava, poi, la separazione delle altre due domande di indebito arricchimento proposte dall'attrice nei confronti del Controparte_3
e della dichiarando la propria
[...] Controparte_2 incompetenza territoriale e condannando l'attrice alla refusione in favore di detti convenuti delle spese di lite.
1.1. A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver stipulato con
[...] il contratto di subappalto del 17.12.21, avente ad oggetto i lavori di Pt_1
“efficientamento energetico” presso il Condominio di Fano, Controparte_3
a questa appaltati da in forza di un precedente contratto di Controparte_2 subappalto. Sosteneva l'appellante di aver emesso, a seguito dell'esecuzione dei lavori, due fatture alla per complessivi €. 217.160,00, lamentando che, Parte_1 nonostante in data 26.10.22 il direttore dei lavori avesse sottoscritto il verbale di fine lavori con dichiarazione di perfetta esecuzione, autorizzando così il versamento del corrispettivo all'impresa, aveva ricevuto dalla convenuta solo un acconto di
€.50.000,00.
pag. 6/16 Deduceva l'attrice che il contratto con aveva subordinato il pagamento Parte_1 della subappaltatrice a quello in favore di quest'ultima da parte del general contractor e che stante la mancata attivazione da parte di Controparte_2 [...] per ottenere detto corrispettivo e costituendo la disposizione contrattuale Pt_1 innanzi richiamata una modalità di pagamento, la aveva diritto Controparte_1 all'immediato pagamento delle somme residue, con accertamento del proprio diritto ex art. 2900 c.c. a surrogarsi nel credito di nei confronti di Parte_1 [...]
e in quello di quest'ultima verso il Condominio per salvaguardare Controparte_2 il proprio credito.
Deduceva, inoltre, di aver eseguito in favore della appaltatrice lavori extra Pt_1 contratto per la somma di euro €. 80.121,92 per i quali chiedeva la condanna al pagamento.
1.2. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via Controparte_2 preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito a conoscere delle domande svolte nei propri riguardi in quanto competente il Tribunale di Venezia e nel merito contestando la fondatezza della domanda.
1.3. Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando le domande Parte_1 proposte sostenendone l'infondatezza nel merito ed eccependo in particolare il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle altre parti.
1.4. Si costituiva altresì il eccependo Controparte_3 preliminarmente l'incompetenza per territorio e funzionale del Giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'assenza di rapporti contrattuali con la parte attrice.
2. Riteneva il primo giudice fondata la domanda principale proposta da parte attrice, separando le altre domande dalla stessa formulate e dichiarando in merito a queste ultime la propria incompetenza territoriale.
2.1. In particolare, il Tribunale di Teramo accertava il diritto della società attrice e di personalmente al pagamento della somma di euro 167.160,00, Controparte_1
pag. 7/16 ritenendo dimostrata l'esatta esecuzione dei lavori previsti nel contratto di subappalto stipulato tra le parti per la somma di euro 217.160,00, derivante dal certificato di collaudo lavori e dai vari SAL sottoscritti dal direttore lavori e in virtù dell'accertata corresponsione, da parte della convenuta della sola somma di euro 50.000,00 Pt_1 versata a titolo di acconto.
Accertava altresì il primo giudice l'avveramento della condizione di pagamento prevista in contratto, stante l'avvenuto pagamento delle somme dovute alla da parte Pt_1 della appaltatrice come provato in giudizio tramite la produzione dei relativi CP_2 bonifici.
Per tali ragioni condannava la al pagamento in favore della parte Parte_1 attrice della somma di euro 167.160,00, oltre interessi sino al soddisfo e al rimborso delle spese di lite.
2.2. Quanto alle altre domande formulate dall'attrice, riguardanti l'indebito arricchimento del convenuto e della il primo giudice ne ordinava CP_3 CP_2 la separazione dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del foro di
Venezia relativamente all'azione esercitata nei confronti della e del foro di CP_2
Fano relativamente alla domanda nei confronti del CP_3
2.3. In conclusione, condannava la al pagamento della somma di euro Pt_1
167.160,00 oltre interessi sino al soddisfo e delle spese processuali per euro 5.538,00 oltre spese e accessori di legge in favore dell'attrice e quest'ultima al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto e della liquidate in euro CP_3 CP_2
5.000,00 per ognuna.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...] per il seguente motivo: Parte_1
3.1 Eccezione di pagamento tardiva contestata prontamente dalla Parte_1 sulla quale non ha accettato il contraddittorio e di fatto non provata.
L'appellante si duole dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatrice in proprio favore del corrispettivo dovuto CP_2
pag. 8/16 per le opere subappaltate alla società appellata, sostenendo a riguardo che l'eccezione di pagamento sollevata dalla convenuta sarebbe inammissibile in quanto CP_2 formulata oltre i termini previsti dall'art. 166 c.p.c. con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e non rilevabile d'ufficio in quanto eccezione in senso stretto. Ha altresì eccepito che in ogni caso la società appaltatrice non avrebbe fornito idonea prova dell'avvenuto pagamento deducendo l'inidoneità, a tal fine, delle disposizioni di bonifico dalla stessa prodotte in giudizio in quanto non attestanti l'effettivo trasferimento della somma nella sfera patrimoniale dell'avente diritto.
Per tali ragioni ha chiesto, previa sospensione in via cautelare della sentenza emessa, la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si è costituita in giudizio la impugnando e Controparte_2 contestando l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in particolare facendo rilevare la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuto pagamento del credito.
5. Si sono costituiti altresì la e per quanto di Controparte_1 Controparte_1 ragione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze sollevate, nonché proponendo appello incidentale per il seguente motivo:
5.1. Omessa pronuncia su parte della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con l'appello proposto in via incidentale hanno impugnato la sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo laddove ha riconosciuto alla società subappaltatrice la sola somma di euro 167.160,00, lamentando l'omessa pronuncia con riferimento alla domanda di pagamento delle opere eseguite extra contratto in favore della società appaltatrice, per le quali parte attrice aveva richiesto in primo grado il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di euro 80.121,92, come da domanda riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
5.1.1. Hanno altresì impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate in proprio favore, sostenendo l'incongruità della liquidazione disposta dal primo giudice pag. 9/16 poiché inferiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento e chiedendone pertanto la rideterminazione nella misura dei valori medi o quantomeno minimi previsti dalla normativa.
Per tali ragioni, hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza limitatamente ai suddetti punti e la condanna della previa ammissione dei mezzi Parte_1 istruttori richiesti, al pagamento anche dell'ulteriore somma derivante dall'esecuzione dei lavori eseguiti extra contratto, nonché la rideterminazione delle spese di lite.
6. Motivi della decisione.
6.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rinvenendosi dall'esame dell'atto introduttivo le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l'appellante indicato le norme di diritto ritenute violate.
6.2 L'appello principale seppur ammissibile deve ritenersi infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
La contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrato in Parte_1
Contr giudizio l'avvenuto pagamento in favore dell'appellante, da parte della appaltatrice del corrispettivo dovuto per le opere oggetto del contratto di subappalto per cui è
[...] causa, intercorso a sua volta tra la e la Parte_1 Controparte_1 con conseguente avveramento della condizione prevista per il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'appellante deduce in primo luogo la tardività dell'eccezione di pagamento sollevata dalla società appaltatrice in quanto formulata in sede di seconda memoria ex art. 183
c.p.c., sostenendo che trattandosi di eccezione in senso stretto sarebbe soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. ed in secondo luogo che in ogni caso l'avvenuto pagamento non avrebbe potuto ritenersi dimostrato in giudizio stante l'inidoneità delle disposizioni di bonifico prodotte a provare l'effettivo pagamento del debito.
La doglianza relativa al primo profilo è priva di pregio, dovendo pacificamente ritenersi che l'eccezione di avvenuto pagamento del debito, avendo efficacia estintiva del pag. 10/16 rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte - necessaria nell'esercizio di attività corrispondenti ad azioni costitutive che integrano le eccezioni senso stretto - integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, garantendo altresì la corrispondenza della decisione alla realtà sostanziale emergente dagli atti di causa.
Posta dunque la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuto pagamento da parte della società appaltatrice delle somme dovute per le opere eseguite dall'appellata, deve inoltre confermarsi l'assolvimento del relativo onere probatorio dovendo ritenersi dimostrato in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c. l'effettivo avvenuto pagamento delle somme ad opera della in favore della società appellante e CP_2 dunque l'avveramento della condizione di pagamento prevista nel contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Invero, seppur le disposizioni di bonifico in sé considerate non siano di per sé sole sufficienti a dimostrare l'effettivo avvenuto trasferimento delle somme in favore del creditore, in quanto revocabili nei termini previsti dall'istituto di credito, deve considerarsi che, a fronte del deposito da parte di dei bonifici contabili, in CP_2 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata in data 26 luglio 2023, la nulla ha dedotto circa la mancata ricezione delle somme disposte Pt_1 con le disposizioni di pagamento prodotte essendosi invero limitata, anche nel presente grado di giudizio, a contestare esclusivamente il valore probatorio della documentazione prodotta, in mancanza di allegate fatture elettroniche, ma non la circostanza allegata di avvenuto pagamento del credito da parte della società appaltatrice. L'appellante, infatti, nonostante la vicinanza della prova relativa all'assenza di pagamento che ben avrebbe potuto dimostrare o quantomeno eccepire in giudizio, non ha svolto alcuna negazione e contestazione specifica circa l'avvenuto pagamento delle somme in suo favore dovendo pertanto ritenersi la circostanza dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Com'è noto, la mancata contestazione dei fatti allegati dalle parti in giudizio comporta l'assolvimento dell'altra parte del relativo onere probatorio dovendo il giudice ai sensi pag. 11/16 della richiamata norma porre a fondamento della decisione i fatti che non siano contestati tra le parti che devono pertanto ritenersi pacifici.
Sul punto deve ricordarsi che le contestazioni circa l'inidoneità delle prove documentali prodotte non si sostanziano nella contestazione della circostanza allegata, avendo in merito la giurisprudenza di legittimità pacificamente chiarito che “ La generica deduzione di assenza di prova assenza, senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. e, pertanto, non adempie all'onere dettato da tale disposizione;
Ne consegue che in difetto di un'espressa dichiarazione che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto l'affermazione si estrinseca nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione specifica previsti dal citato articolo 115 C.p.c., il quale impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità.” (Cass. Civ.
Ord. n. 26908/2020; Cass. Civ. n. 31837/2021; Cass. civ. n 9439 2022). Ne consegue l'irrilevanza, o inidoneità a tal fine delle deduzioni svolte dall'appellante circa l'assenza di valore probatorio della documentazione prodotta.
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato in giudizio l'avveramento della condizione prevista nel contratto di subappalto tra le parti con conseguente sussistenza del diritto della parte appellata al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, con conferma della condanna della società al pagamento della somma residua Parte_1 prevista nel contratto di subappalto e rigetto dell'appello proposto in via principale.
7. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
Con il gravame proposto in via incidentale gli appellanti lamentano in primo luogo l'omessa pronuncia da parte del primo giudice relativamente alla domanda di condanna al pagamento da parte dell'appaltatrice anche delle somme dovute per le opere eseguite extra contratto, sostenendo di aver riproposto la relativa domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni.
A riguardo deve rilevarsi che la società attrice nel proprio atto di precisazione delle conclusioni non ha esplicitamente reiterato la domanda relativa alla condanna al pag. 12/16 pagamento delle opere eseguite extra contratto essendosi limitata a richiedere: “a)
Dichiarare tenuta e condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 parte attrice, della somma di € 167.160,00 ovvero di quella maggiore che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi commerciali ex D.Lgs. n.231/02 e ss.mm.ii. dal dì del diritto al saldo.
b) Dichiarare venuta meno la materia del contendere in ordine all'azione surrogatoria proposta.”
La richiesta di condanna al pagamento della somma derivante dalle opere eseguite in osservanza del contratto di euro 167.160,00, infatti, pur contenendo la dicitura
“maggiore somma” non può ritenersi quale esplicita riproposizione della diversa domanda relativa al pagamento dell'ulteriore somma richiesta di euro 80.121,92 per le opere extra rispetto all'oggetto del contratto in ipotesi eseguite, sicché in assenza di esplicita riproposizione della domanda è rimessa al giudice, in base al complessivo comportamento processuale della parte, la valutazione circa la rinuncia o meno della domanda non riproposta.
In via generale, infatti, la mera mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle domande precedentemente formulate, pur non costituendo un'automatica rinuncia ad essa ad opera della parte, deve essere ritenuta una presunzione di abbandono della stessa da valutarsi ad opera del giudice di merito unitamente alla complessiva condotta processuale della parte in modo da desumerne in modo inequivoco il venir meno dell'interesse a coltivarla.
Nel caso in esame, nella valutazione del complessivo comportamento dell'attrice relativamente alla volontà di rinuncia alla suddetta ulteriore domanda, assume rilevanza, oltre alla mancata riproposizione specifica della stessa in tutti i successivi atti di parte, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni da parte della società attrice anche delle richieste istruttorie formulate a sostegno della domanda e disattese dal giudice con ordinanza.
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie istanze istruttorie ha, infatti,
l'onere di reiterarle in modo specifico con la precisazione delle conclusioni dovendo pag. 13/16 altrimenti ritenersi abbandonate e non riproponibili in appello (ex multis: Cass. civ.
10767/2022; cass.civ. n.33103/2021).
L'allora attrice, dunque, in virtù del principio dispositivo vigente nel nostro ordinamento aveva l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla domanda di pagamento delle opere eseguite extra contratto, anche le relative istanze istruttorie formulate, essendo le stesse state disattese dal primo giudice. In assenza di tale ulteriore richiesta e considerate le conseguenze pregiudizievoli del mancato esperimento delle stesse per l'accoglimento della domanda, deve ritenersi corretta la valutazione del primo giudice circa la volontà di abbandono della domanda non esplicitamente riproposta da parte della società attrice.
Stante la mancata reiterazione della domanda relativa al pagamento delle opere extra contratto in tutti gli atti di parte successivi alla atto introduttivo nonché delle relative istanze istruttorie sino all'udienza di discussione, deve ritenersi che il comportamento processuale dell'odierna appellante in via incidentale sia espressione di rinuncia alla domanda, non essendo sufficiente al fine di manifestare la contraria volontà di reiterazione della domanda il breve inciso contenuto nelle note relative all'udienza di discussione con le quali la parte ha richiesto “In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si reitera la richiesta di ammissione delle prove testimoniali e della C.T.U., articolata nella propria seconda memoria istruttoria.” posto che, anche in tale sede non vi sono nelle conclusioni richieste attinenti alla condanna al pagamento delle opere eseguite extra contratto e che le istanze istruttorie reiterate, in ogni caso, erano tese a dimostrare e fondare anche la domanda principale invece riproposta.
Per tali ragioni, la domanda oggetto dell'appello incidentale deve ritenersi rinunciata in primo grado e non reiterabile nel presente grado di giudizio.
7.1. Deve trovare invece accoglimento la censura relativa alla determinazione delle spese di lite che risulta disposta dal primo giudice in “complessivi €.5.538,00, di cui
€.538,00 per esborsi ed €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, in misura immotivatamente inferiore rispetto ai limiti minimi stabiliti dalla normativa per lo pag. 14/16 scaglione di riferimento, sicché la sentenza emessa deve essere riformata sul punto con rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in euro 14.103,00 per compensi, avuto riguardo al valore della controversia e ai parametri medi,
oltre spese in euro 538,00, spese forfettarie e accessori di legge per come liquidati.
8. In conclusione, l'appello principale, assorbita ogni altra richiesta o istanza, deve essere rigettato, e l'appello incidentale accolto limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite con conferma della sentenza emessa in primo grado per la restante parte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante per l'intero nei confronti della appellata Parte_1 Controparte_2
e nella misura dei 2/3 nei confronti degli appellati
[...] Controparte_1
e con compensazione del restante terzo, come da liquidazione di cui Controparte_1 al dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
10. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto l'appellante in via principale soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1221/2023 del Tribunale di Teramo, Parte_1 pubblicata in data 20.12.2023, nei confronti della e Controparte_1
nonché nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_2
e avverso l'appello proposto in via incidentale Controparte_3 dalla e , ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1 Controparte_1 provvede:
pag. 15/16 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale, limitatamente alla determinazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza impugnata per la restante parte, e per l'effetto,
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati-appellanti in Parte_1 via incidentale e le spese del primo grado di Controparte_1 Controparte_1 giudizio nella misura di euro 14.103,00 per compensi ed euro 538,00 per esborsi, oltre
15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta), nonché le spese del presente grado di giudizio che liquida, già disposta compensazione di un terzo, in euro 6.660,66 per compensi, oltre spese generali al 15% Iva e c.p.a.;
4) condanna, altresì, l'appellante a rimborsare le spese del Parte_1 presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata Controparte_2 che liquida in euro 9.991,00 oltre spese generali al 15% Iva e C.p.a.;
5) dichiara che l'appellante in via principale è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
CA OL
Presidente
RA DE BO
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