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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 7154/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8.4.2025
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la l'avv. Eleonora Giovannini, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Daniele Stefanini;
per la quale mandataria di Controparte_1 Pt_2
l'avv. Elettra Bruno, oggi sostituito dall'avv. Massimiliano Bruno.
[...]
Nessuno è comparso per e per , già dichiarate Parte_3 CP_2 contumaci.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte appellante alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza, insistendo affinché sia disposta una consulenza tecnica nei termini già richiesti;
- il difensore di parte appellata alla comparsa di costituzione e risposta e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 7154/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante, nella causa civile di appello iscritta al n. 7154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Lucio Apuleio n. 11, presso lo studio degli avv.ti Cesare della Rocca ed Eleonora Giovannini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
contro
(C.F. , in qualità di Controparte_1 P.IVA_2
mandataria della in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. Parte_2
elettivamente domiciliata in Formia, alla via Cristoforo Colombo n. Controparte_3
2 19, presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
e
(C.F. e CP_2 C.F._1 Parte_3
( ), non costituite;
C.F._2
Appellate contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza n. 1090/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 2.5.2022, con cui è stata rigettata la domanda di condanna di pagamento del maggiore importo di euro 1.800,00, dalla medesima avanzata nei confronti dei convenuti e Parte_2 Parte_3 CP_2
L'appellante ha, nella specie, sostenuto che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un vizio di motivazione, deducendo:
- che, con atto di citazione notificato in data 16.5.2018, la stessa ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, la e Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di sentire accertata la loro responsabilità per la causazione del sinistro, CP_2
verificatosi in data 20.11.2017, che ha coinvolto l'autovettura VW PA tg. DN598FY di proprietà di e l'autovettura Fiat Panda tg. EF735WV di proprietà della CP_4
convenuta ; Parte_3
- che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat Panda, condotto da per non essersi quest'ultima fermata allo stop, mentre CP_2
procedeva da via San Paolo della Croce in Ciampino, nel tentativo di immissione su via di
Morena;
3 - che, in occasione del predetto sinistro, la VW PA è stata urtata sulla parte anteriore e sulla fiancata sinistra, con un danno quantificabile in euro 4.000,00, come risulta dalla fattura di riparazione versata in atti;
- che proprietaria del veicolo VW PA, ha ceduto alla stessa appellante CP_4
il credito originato dal predetto sinistro;
- che, tuttavia, la compagnia assicurativa, in sede di procedura di risarcimento diretto, a totale definizione del danno, ha corrisposto il minor importo di euro 2.200,00 a titolo di sorte, oltre ad euro 300,00, per onorari stragiudiziali;
- che il giudice di prime cure, dopo aver affermato la validità della cessione del credito e la sussistenza dell'an debeatur, peraltro non contestati dalla controparte, ha rigettato le istanze istruttorie formulate e la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica, volte a provare il quantum debeatur della pretesa, e ha poi rigettato la domanda con un ragionamento viziato da illogicità;
- che, in particolare, l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, consiste nel non aver tenuto in considerazione la portata probatoria dei documenti prodotti, a fronte dell'unica generica contestazione di controparte relativa all'eccessività dell'importo preteso, il che ha portato ad un chiaro error in procedendo consistito nel non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio reiteratamente richiesta;
- che, seppure la possibilità di disporre un approfondimento tecnico rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito, il rigetto deve sempre essere adeguatamente motivato, non potendo il giudice decidere in merito all'espletamento o meno della stessa con argomentazioni prive di reale consistenza.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto di: “riformare la sentenza n.
1090/2022 del Giudice di Pace di Velletri per il motivo di cui in narrativa e, di conseguenza, accogliere le conclusioni in punto rassegnate a mezzo dell'atto di citazione di primo grado nel giudizio distinto al n. 3580/2018 R.G., come in precedenza trascritte. In via istruttoria si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio atta
a valutare i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa dalla VW PA targata
DN589FY e la loro riferibilità all'evento. Con vittoria dei compensi e delle spese del
4 doppio grado di lite, comprese quelle generali e gli accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari”.
Si è, quindi, costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
dedotto di essere divenuta titolare del rapporto per cui è causa in virtù del trasferimento di azienda dalla Eui Limited, e ha evidenziato:
- che l'appello presentato dalla è inammissibile ai sensi del Parte_1
novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha formulato un'unica generica doglianza rispetto alla sentenza impugnata, limitandosi a lamentare la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado;
- che, ferma l'eccezione di inammissibilità dell'appello, le argomentazioni con le quali viene criticata la decisione di primo grado devono considerarsi non condivisibili;
- che, alla luce dell'appello proposto, deve essere ritenuto irrevocabile il capo della sentenza nella parte in cui pronuncia il rigetto della domanda per mancanza di prova in ordine al nesso causale fra l'incidente e i danni dedotti da parte attrice;
- che il giudice di primo grado ha esaminato tutto il materiale probatorio emerso durante il giudizio, ritenendo correttamente irrilevante il rapporto sull'incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Locale di Ciampino ed evidenziando che la fattura, proveniente dalla stessa attrice, può essere considerata ai sensi dell'art. 2729 c.c. solo se accompagnata da altri elementi di prova, che, nell'ipotesi in esame, non sono stati forniti dalla parte interessata.
L'appellata ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile l'appello proposto alla luce di quanto indicato in parte motiva;
- nel merito, respingere l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 assolutamente inammissibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, anche in ordine alle parti della sentenza coperte da giudicato. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio”.
5 e pur regolarmente evocate in giudizio, sono rimaste Parte_3 CP_2
contumaci.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva che, con un unico motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, con una motivazione insufficiente e illogica, pur non avendo disposto la consulenza tecnica richiesta dalla parte attrice per verificare la congruità dei costi di riparazione sostenuti, ha rigettato la domanda attorea per la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità fra i danni lamentati e il sinistro.
L'appellante ha, infatti, sostenuto che lo stesso giudice avrebbe errato nel non disporre l'accertamento tecnico richiesto, al fine di quantificare l'entità dei danni materiali subiti dal veicolo di proprietà della cedente, errore che si è poi tradotto nell'ingiustificato rigetto della domanda.
Merita ancora rimarcare che, benché non possa condividersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, consentendo l'atto introduttivo di delineare la parte di sentenza che si ritiene viziata, il motivo appena riassunto non si reputa meritevole di accoglimento, dovendosi pertanto confermare la sentenza impugnata con le precisazioni che di seguito si espongono.
Occorre, in prima battuta, rilevare che l'unico documento prodotto in primo grado dalla parte attrice, a sostegno della domanda volta alla corresponsione di una somma ulteriore, rispetto a quella già percepita in sede stragiudiziale, è rappresentato da una fattura, redatta dalla stessa carrozzeria, in cui si indica come importo complessivo delle riparazioni, i.v.a. compresa, la somma di euro 4.000,00, e, al netto dell'i.v.a., la somma di euro 3.279,17, con la specificazione che il costo dei ricambi ammonta alla sola complessiva somma di euro 1.462,17, al netto dell'i.v.a., mentre la restante parte è indicata come costo di manodopera carrozzeria, meccanica e materiali uso e consumo (cfr. docc. fascicolo primo grado della parte appellante).
6 Preme altresì mettere in luce che la somma di euro 2.200,00, già versata in sede stragiudiziale dalla compagnia a titolo di sorte, corrisponde alla somma, arrotondata in eccesso, stimata dal perito della compagnia, come costo di riparazione, somma che ricomprende l'importo di euro 1.363,08 per i pezzi di ricambio, di euro 500,40 e di euro
150,00, per la manodopera sulla carrozzeria e sulla componente meccanica, e di euro
10,79, per materiali di uso e consumo (cfr. docc. fascicolo di primo grado della parte appellata).
A fronte di ciò, si reputa che condivisibilmente il giudice di primo grado abbia ritenuto che non fosse necessario disporre l'approfondimento tecnico richiesto dall'attrice, atteso che la pacifica integrale riparazione del veicolo danneggiato ad opera della stessa attrice, prima dell'introduzione del giudizio, ha reso materialmente impossibile procedere ad un'esatta quantificazione dei costi di ripristino dello stesso, di talché la consulenza richiesta non avrebbe potuto fornire un contributo utile a stabilire l'esatta quantificazione del danno subito dalla cedente.
Deve ulteriormente evidenziarsi che, nel costituirsi nel primo grado di giudizio, la compagnia convenuta ha espressamente contestato la quantificazione indicata nella fattura prodotta dalla controparte, per ciò che attiene all'indicazione del costo della manodopera, indicandolo come manifestamente eccessivo, soprattutto se raffrontato con quello stimato nella perizia curata dalla stessa compagnia.
Alla luce di tutto quanto appena argomentato, si osserva che l'impossibilità di procedere ad una esatta quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo, per mezzo di una consulenza tecnica, data l'avvenuta riparazione dello stesso prima dell'inizio del giudizio, unitamente all'espressa contestazione, ad opera della compagnia del costo della manodopera indicato nella fattura proveniente dalla stessa parte appellante, unico elemento probatorio offerto da quest'ultima a sostegno della domanda di pagamento del maggiore avere, impedisce di ritenere dimostrato che il veicolo abbia subito danni per un valore superiore rispetto a quello già corrisposto in sede stragiudiziale dalla compagnia, che deve, pertanto, considerarsi congruo, anche alla luce della
7 descrizione analitica, nella stima curata dal perito, delle voci che vi sono incluse e dell'assenza di una specifica contestazione ad opera della parte appellante.
3. In conclusione, pur dovendosi integrare la motivazione della sentenza gravata nei termini sopra precisati, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte appellante e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni poste.
La contumacia delle ulteriori parti appellate impedisce la pronuncia di una condanna alla rifusione delle spese di lite in loro favore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 1090/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 2.5.2022;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.278,00, per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) nulla sulle spese di lite rispetto a e Parte_3 CP_2
Velletri, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8.4.2025
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per la l'avv. Eleonora Giovannini, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Daniele Stefanini;
per la quale mandataria di Controparte_1 Pt_2
l'avv. Elettra Bruno, oggi sostituito dall'avv. Massimiliano Bruno.
[...]
Nessuno è comparso per e per , già dichiarate Parte_3 CP_2 contumaci.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte appellante alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza, insistendo affinché sia disposta una consulenza tecnica nei termini già richiesti;
- il difensore di parte appellata alla comparsa di costituzione e risposta e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 7154/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante, nella causa civile di appello iscritta al n. 7154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Lucio Apuleio n. 11, presso lo studio degli avv.ti Cesare della Rocca ed Eleonora Giovannini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
contro
(C.F. , in qualità di Controparte_1 P.IVA_2
mandataria della in persona del procuratore speciale pro tempore, dott. Parte_2
elettivamente domiciliata in Formia, alla via Cristoforo Colombo n. Controparte_3
2 19, presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
e
(C.F. e CP_2 C.F._1 Parte_3
( ), non costituite;
C.F._2
Appellate contumaci
Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da circolazione dei veicoli;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza n. 1090/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 2.5.2022, con cui è stata rigettata la domanda di condanna di pagamento del maggiore importo di euro 1.800,00, dalla medesima avanzata nei confronti dei convenuti e Parte_2 Parte_3 CP_2
L'appellante ha, nella specie, sostenuto che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un vizio di motivazione, deducendo:
- che, con atto di citazione notificato in data 16.5.2018, la stessa ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, la e Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di sentire accertata la loro responsabilità per la causazione del sinistro, CP_2
verificatosi in data 20.11.2017, che ha coinvolto l'autovettura VW PA tg. DN598FY di proprietà di e l'autovettura Fiat Panda tg. EF735WV di proprietà della CP_4
convenuta ; Parte_3
- che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat Panda, condotto da per non essersi quest'ultima fermata allo stop, mentre CP_2
procedeva da via San Paolo della Croce in Ciampino, nel tentativo di immissione su via di
Morena;
3 - che, in occasione del predetto sinistro, la VW PA è stata urtata sulla parte anteriore e sulla fiancata sinistra, con un danno quantificabile in euro 4.000,00, come risulta dalla fattura di riparazione versata in atti;
- che proprietaria del veicolo VW PA, ha ceduto alla stessa appellante CP_4
il credito originato dal predetto sinistro;
- che, tuttavia, la compagnia assicurativa, in sede di procedura di risarcimento diretto, a totale definizione del danno, ha corrisposto il minor importo di euro 2.200,00 a titolo di sorte, oltre ad euro 300,00, per onorari stragiudiziali;
- che il giudice di prime cure, dopo aver affermato la validità della cessione del credito e la sussistenza dell'an debeatur, peraltro non contestati dalla controparte, ha rigettato le istanze istruttorie formulate e la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica, volte a provare il quantum debeatur della pretesa, e ha poi rigettato la domanda con un ragionamento viziato da illogicità;
- che, in particolare, l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, consiste nel non aver tenuto in considerazione la portata probatoria dei documenti prodotti, a fronte dell'unica generica contestazione di controparte relativa all'eccessività dell'importo preteso, il che ha portato ad un chiaro error in procedendo consistito nel non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio reiteratamente richiesta;
- che, seppure la possibilità di disporre un approfondimento tecnico rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito, il rigetto deve sempre essere adeguatamente motivato, non potendo il giudice decidere in merito all'espletamento o meno della stessa con argomentazioni prive di reale consistenza.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto di: “riformare la sentenza n.
1090/2022 del Giudice di Pace di Velletri per il motivo di cui in narrativa e, di conseguenza, accogliere le conclusioni in punto rassegnate a mezzo dell'atto di citazione di primo grado nel giudizio distinto al n. 3580/2018 R.G., come in precedenza trascritte. In via istruttoria si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio atta
a valutare i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa dalla VW PA targata
DN589FY e la loro riferibilità all'evento. Con vittoria dei compensi e delle spese del
4 doppio grado di lite, comprese quelle generali e gli accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari”.
Si è, quindi, costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1
dedotto di essere divenuta titolare del rapporto per cui è causa in virtù del trasferimento di azienda dalla Eui Limited, e ha evidenziato:
- che l'appello presentato dalla è inammissibile ai sensi del Parte_1
novellato art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha formulato un'unica generica doglianza rispetto alla sentenza impugnata, limitandosi a lamentare la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado;
- che, ferma l'eccezione di inammissibilità dell'appello, le argomentazioni con le quali viene criticata la decisione di primo grado devono considerarsi non condivisibili;
- che, alla luce dell'appello proposto, deve essere ritenuto irrevocabile il capo della sentenza nella parte in cui pronuncia il rigetto della domanda per mancanza di prova in ordine al nesso causale fra l'incidente e i danni dedotti da parte attrice;
- che il giudice di primo grado ha esaminato tutto il materiale probatorio emerso durante il giudizio, ritenendo correttamente irrilevante il rapporto sull'incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Locale di Ciampino ed evidenziando che la fattura, proveniente dalla stessa attrice, può essere considerata ai sensi dell'art. 2729 c.c. solo se accompagnata da altri elementi di prova, che, nell'ipotesi in esame, non sono stati forniti dalla parte interessata.
L'appellata ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile l'appello proposto alla luce di quanto indicato in parte motiva;
- nel merito, respingere l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 assolutamente inammissibile oltre che infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado, alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, anche in ordine alle parti della sentenza coperte da giudicato. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio”.
5 e pur regolarmente evocate in giudizio, sono rimaste Parte_3 CP_2
contumaci.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva che, con un unico motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, con una motivazione insufficiente e illogica, pur non avendo disposto la consulenza tecnica richiesta dalla parte attrice per verificare la congruità dei costi di riparazione sostenuti, ha rigettato la domanda attorea per la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità fra i danni lamentati e il sinistro.
L'appellante ha, infatti, sostenuto che lo stesso giudice avrebbe errato nel non disporre l'accertamento tecnico richiesto, al fine di quantificare l'entità dei danni materiali subiti dal veicolo di proprietà della cedente, errore che si è poi tradotto nell'ingiustificato rigetto della domanda.
Merita ancora rimarcare che, benché non possa condividersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, consentendo l'atto introduttivo di delineare la parte di sentenza che si ritiene viziata, il motivo appena riassunto non si reputa meritevole di accoglimento, dovendosi pertanto confermare la sentenza impugnata con le precisazioni che di seguito si espongono.
Occorre, in prima battuta, rilevare che l'unico documento prodotto in primo grado dalla parte attrice, a sostegno della domanda volta alla corresponsione di una somma ulteriore, rispetto a quella già percepita in sede stragiudiziale, è rappresentato da una fattura, redatta dalla stessa carrozzeria, in cui si indica come importo complessivo delle riparazioni, i.v.a. compresa, la somma di euro 4.000,00, e, al netto dell'i.v.a., la somma di euro 3.279,17, con la specificazione che il costo dei ricambi ammonta alla sola complessiva somma di euro 1.462,17, al netto dell'i.v.a., mentre la restante parte è indicata come costo di manodopera carrozzeria, meccanica e materiali uso e consumo (cfr. docc. fascicolo primo grado della parte appellante).
6 Preme altresì mettere in luce che la somma di euro 2.200,00, già versata in sede stragiudiziale dalla compagnia a titolo di sorte, corrisponde alla somma, arrotondata in eccesso, stimata dal perito della compagnia, come costo di riparazione, somma che ricomprende l'importo di euro 1.363,08 per i pezzi di ricambio, di euro 500,40 e di euro
150,00, per la manodopera sulla carrozzeria e sulla componente meccanica, e di euro
10,79, per materiali di uso e consumo (cfr. docc. fascicolo di primo grado della parte appellata).
A fronte di ciò, si reputa che condivisibilmente il giudice di primo grado abbia ritenuto che non fosse necessario disporre l'approfondimento tecnico richiesto dall'attrice, atteso che la pacifica integrale riparazione del veicolo danneggiato ad opera della stessa attrice, prima dell'introduzione del giudizio, ha reso materialmente impossibile procedere ad un'esatta quantificazione dei costi di ripristino dello stesso, di talché la consulenza richiesta non avrebbe potuto fornire un contributo utile a stabilire l'esatta quantificazione del danno subito dalla cedente.
Deve ulteriormente evidenziarsi che, nel costituirsi nel primo grado di giudizio, la compagnia convenuta ha espressamente contestato la quantificazione indicata nella fattura prodotta dalla controparte, per ciò che attiene all'indicazione del costo della manodopera, indicandolo come manifestamente eccessivo, soprattutto se raffrontato con quello stimato nella perizia curata dalla stessa compagnia.
Alla luce di tutto quanto appena argomentato, si osserva che l'impossibilità di procedere ad una esatta quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo, per mezzo di una consulenza tecnica, data l'avvenuta riparazione dello stesso prima dell'inizio del giudizio, unitamente all'espressa contestazione, ad opera della compagnia del costo della manodopera indicato nella fattura proveniente dalla stessa parte appellante, unico elemento probatorio offerto da quest'ultima a sostegno della domanda di pagamento del maggiore avere, impedisce di ritenere dimostrato che il veicolo abbia subito danni per un valore superiore rispetto a quello già corrisposto in sede stragiudiziale dalla compagnia, che deve, pertanto, considerarsi congruo, anche alla luce della
7 descrizione analitica, nella stima curata dal perito, delle voci che vi sono incluse e dell'assenza di una specifica contestazione ad opera della parte appellante.
3. In conclusione, pur dovendosi integrare la motivazione della sentenza gravata nei termini sopra precisati, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte appellante e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore del petitum (causa di valore compreso fra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni poste.
La contumacia delle ulteriori parti appellate impedisce la pronuncia di una condanna alla rifusione delle spese di lite in loro favore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 1090/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 2.5.2022;
b) condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
quale mandataria di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.278,00, per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) nulla sulle spese di lite rispetto a e Parte_3 CP_2
Velletri, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8