TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1002
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di Tar Catania 24 ottobre 2024, n. 4334, per l’assenza di ogni valutazione riferita all’attualità dei fatti addebitati al sig. -OMISSIS-. Violazione dei canoni di buon andamento e di ragionevolezza-proporzionalità. Violazione e falsa applicazione art. 39 tulps. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per l’inidoneità dell’atto alla cura degli interessi pubblici concreti ed attuali

    La Corte ha ritenuto che la Prefettura abbia adeguatamente valutato la condotta del ricorrente, inclusa la remissione di querela per minaccia, considerandola indice di una personalità non pienamente affidabile per la detenzione di armi, soprattutto in contesti di conflittualità familiare. La valutazione della Prefettura è stata ritenuta logica, razionale e supportata da motivazione attuale.

  • Rigettato
    Illegittimità del Decreto impugnato per violazione degli artt. 1, 11, 39 e 43 comma 2, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti circa la sussistenza delle circostanze che consentono l’emissione del provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni. Difetto di istruttoria in merito alla valutazione di attualità di tali circostanze, alla buona condotta e all’affidabilità del richiedente a non abusare delle armi.

    La Corte ha ritenuto che la Prefettura abbia adeguatamente valutato la condotta del ricorrente, inclusa la remissione di querela per minaccia, considerandola indice di una personalità non pienamente affidabile per la detenzione di armi, soprattutto in contesti di conflittualità familiare. La valutazione della Prefettura è stata ritenuta logica, razionale e supportata da motivazione attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1002
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1002
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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