Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Catania datato 22 novembre 2024, prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 23 novembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame e revoca del provvedimento n.-OMISSIS- D.D.A./Area 1^ Ter del 18/02/2013, con cui è stato disposto il divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del ricorrente, nonché di ogni atto connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa SE DR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 21 gennaio 2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Catania, datato 22 novembre 2024, prot. n.-OMISSIS-e notificato in data 23 novembre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame e revoca del provvedimento n.-OMISSIS- D.D.A./Area 1^ Ter del 18 febbraio 2013, emesso nei confronti del ricorrente.
Ha esposto parte ricorrente che:
- con istanze presentate in data 28 luglio 2021 e in data 12 agosto 2021, il deducente ha chiesto il riesame e la revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni n.-OMISSIS- D.D.A./AREA 1^Ter del 18 febbraio 2013, sostenendo che fosse medio tempore intervenuto il mutamento della situazione di fatto che aveva dato luogo all’emissione del divieto;
- a fronte del silenzio della Prefettura, il ricorrente ha adito questo TAR, chiedendo l’annullamento del silenzio formatosi sulle citate istanze di revoca in autotutela del predetto divieto, con ricorso che veniva accolto con sentenza n. 3443 del 2024, che ordinava all’Amministrazione di provvedere sull’istanza in autotutela di parte ricorrente entro il termine di trenta giorni, salva la discrezionalità valutativa dell’Amministrazione;
- la Prefettura ha chiesto aggiornate notizie sul conto del ricorrente al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, che, con nota n. -OMISSIS- dell’11.11.2024, ha dato alla richiesta riscontro;
- la Prefettura, ritenendo le condotte comunicate dal Commissariato incompatibili con i requisiti previsti dal TULPS in ordine alla capacità di non abusare delle armi, ha emesso, in data 22 novembre 2024, il decreto n.-OMISSIS-di diniego dell’istanza di riesame e revoca proposta dal sig. -OMISSIS-, confermando il divieto di detenzione armi e munizioni risalente al 18 febbraio 2013.
1.1. Avverso tale ultimo atto parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione di Tar Catania 24 ottobre 2024, n. 4334, per l’assenza di ogni valutazione riferita all’attualità dei fatti addebitati al sig. -OMISSIS-. Violazione dei canoni di buon andamento e di ragionevolezza-proporzionalità. Violazione e falsa applicazione art. 39 tulps. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per l’inidoneità dell’atto alla cura degli interessi pubblici concreti ed attuali;
II) Illegittimità del Decreto impugnato per violazione degli artt. 1, 11, 39 e 43 comma 2, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti circa la sussistenza delle circostanze che consentono l’emissione del provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni. Difetto di istruttoria in merito alla valutazione di attualità di tali circostanze, alla buona condotta e all’affidabilità del richiedente a non abusare delle armi.
In sintesi, il provvedimento impugnato si fonderebbe su fatti che non hanno nulla a che vedere con l’uso delle armi e che sono risalenti nel tempo, mancando la valutazione di concretezza e di attualità richiesta all’Amministrazione nella sentenza n. 3443/2024.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. La Sezione ha avuto più volte modo di osservare (cfr., da ultimo, TAR Catania, I, 15.5.2025, n. 1583; 31.1.2025, n. 345; 31.7.2024, n. 2791) che, per giurisprudenza consolidata, pienamente condivisa dal Collegio:
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 3650; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 3435; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 giugno 2023, n. 399; T.A.R. Marche, sez. I, 6 agosto 2020, n. 502).
5.1. Nella fattispecie in esame, per dare esecuzione alla sentenza di questo T.A.R. che aveva sancito l’obbligo della Prefettura di riesaminare il divieto di detenzione di armi, la Prefettura, con nota del -OMISSIS-, ha chiesto aggiornate notizie sul conto del ricorrente al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, che, con nota n. -OMISSIS- dell’11 novembre 2024, ha dato atto che il ricorrente è stato condannato in data 4 aprile 2016 dal Tribunale di-OMISSIS- per violazioni del testo unico in materia edilizia e in data 9 giugno 2017 per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, mentre la Corte di Appello -OMISSIS- -OMISSIS- R.G.N.R., -OMISSIS- DIB e-OMISSIS- GIP, ha disposto il non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 594 c.p., in quanto depenalizzato. Dalla medesima nota è, inoltre, emerso che il ricorrente è stato deferito all’A.G. per il reato di minaccia, per il quale è stato istruito il procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R., conclusosi con una sentenza del 25 giugno 2020 del Giudice di Pace -OMISSIS-, che ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
La Prefettura, avuto riguardo a quanto emerso e al decreto del Questore di Catania di rigetto sulla richiesta di rilascio del porto di fucile per uso sportivo (del 3 agosto 2021) ha rigettato la richiesta di riesame e revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n.-OMISSIS-, ritenendo “ che continui a mancare quella condizione di piena affidabilità dell’istante, imprescindibile a giustificare la fiducia che l’Amministrazione deve riporre in maniera totale in un soggetto detentore di armi ”.
5.2. Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Prefettura non siano illogiche né irrazionali e siano, altresì, supportate da idonea motivazione fondata su valutazioni attuali, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente.
La Prefettura ha valutato quanto emerso dalla nota del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, specificando, anzitutto, che le fattispecie di ingiuria e minaccia non si sono configurate, secondo le pronunce giudiziarie richiamate, non già per insussistenza del fatto, ma perché oggetto di depenalizzazione, la prima, e remissione di querela, la seconda. In particolare, la valutazione che ha condotto la Prefettura alla formulazione del superiore giudizio di inaffidabilità è relativa alla sentenza del 25 giugno 2020 del Giudice di Pace -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato estinto il reato di minaccia per “intervenuta remissione di querela”, che non fa escludere in punto di fatto la configurabilità della fattispecie di minaccia ascritta all’imputato.
Come affermato nelle motivazioni del decreto confermativo del divieto di detenzioni armi e munizioni, con riferimento alla remissione di querela, il Commissariato di -OMISSIS-, nella citata nota, ha rilevato che la vicenda giudiziaria è scaturita da una controversia in ambito familiare, in quanto la parte offesa sarebbe stata minacciata di gravi ripercussioni se non avesse firmato la rinuncia all’eredità. In particolare, la querela era stata esposta dalla cognata dell’istante, che avrebbe minacciato di morte la querelante e la figlia se non avessero ritirato le precedenti querele nei suoi confronti. Sul punto, peraltro, il Commissariato specifica che “ non è da escludersi che le denunciate minacce abbiano raggiunto il loro scopo, attesa la citata remissione di querela ”.
Come ricordato nel provvedimento impugnato, ai fini del giudizio di affidabilità dell’interessato, non si può prescindere dalla valutazione della condotta materiale effettivamente tenuta dal richiedente (consistente nell’aver minacciato le querelanti di ritirare le precedenti querele nei suoi confronti), a nulla rilevando che tale comportamento sia stato o meno oggetto di condanna, in quanto di per sé indice di una personalità incline alla lite e con scarsa capacità di controllo, dunque non idonea a garantire la massima affidabilità in materia di corretto uso delle armi. Del resto, come già rilevato nel citato decreto, un caso tipico, tra i tanti che giustificano gli interventi restrittivi in materia di armi, è quello della conflittualità nei rapporti familiari trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi, sebbene l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. T.A.R. Lazio, 11 novembre 2024, n. 20055; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018 n. 247).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 1446 del 2025).» (Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 7952 del 9 dicembre 2025).
6. Conclusivamente, il Collegio ritiene che la valutazione della Prefettura, che continui a mancare la condizione di piena affidabilità dell’istante, “ imprescindibile a giustificare la fiducia che l’Amministrazione deve riporre in maniera totale in un soggetto detentore delle armi ”, alla stregua dei superiori elementi, non sia né illogica né irrazionale, essendo invece supportata da idonea motivazione e improntata all’attualità.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ AR AS, Presidente
SE DR TI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE DR TI | AZ AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.