CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1618/2020, posta in decisione in data 10.10.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
RM (PA) in data 21/11/1953, con il patrocinio dell'Avv. MATTA
VA e con elezione di domicilio in via PIAZZA G. VERDI N.6 90138
RM presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata negli STATI Controparte_1 C.F._2
UNITI D'ER in data 17/07/1954,
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Palermo, affinché fosse accertato l'inadempimento del mandato conferito alla convenuta con i tre atti del 13.11.2014, del 7.8.2015 e del 12.8.2015 (per attività legate all'apertura della successione di zia della all'epoca Persona_1 CP_1
residente negli Stati Uniti), per eccedenza dell'attività svolta rispetto ai limiti fissati, nonché per l'inosservanza dell'obbligo di rendiconto e, conseguentemente, disporre la presentazione del rendiconto, determinare la misura del compenso spettante alla convenuta e condannarla alla restituzione delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando la ricostruzione Parte_1
dei fatti effettuata dalla e, previo rigetto delle domande attoree, chiedendo in CP_1
via riconvenzionale di accertarsi il proprio compenso per l'attività svolta in ragione di
€ 40.000,00 “o in quella somma che può essere determinata dal Giudice adito anche in via equitativa”.
La causa veniva istruita documentalmente: la depositava il Parte_1
rendiconto definitivo in data 7.2.2019, di cui controparte contestava le voci 10, 11,
16, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31.
Con sentenza n. 1007/2020 del 27.2.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le domande dell'attrice e determinava in € 15.000,00 il compenso spettante alla per l'attività svolta in esecuzione dei mandati conferiti;
rigettava la Parte_1
domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale;
condannava Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 130.754,37 (derivante dalle attività
[...]
cui era stata incaricata) e a rifonderle le spese del giudizio.
Avverso la sentenza suddetta, proponeva appello con Parte_1
atto di citazione del 24.11.2020,
2 regolarmente citata in giudizio (con atto di appello Controparte_1
notificato in data 26.11.2020) restava contumace.
In data 19.5.2021 questa Corte rigettava l'istanza ex art. 351 c.p.c. nonché le richieste istruttorie (prove orali) avanzate dalla . Parte_1
In data 10.10.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che risulta incontestato che avendo la appreso di essere erede della defunta zia ha CP_1 Persona_1
incaricato segretaria presso lo studio dell'avv. Salvatore Parte_1
Matta, di assisterla nelle attività legali e burocratiche connesse alla successione.
Pertanto, in virtù della procura rilasciata in data 13 novembre 2014, la ha Parte_1
presenziato all'atto di deposito e pubblicazione del testamento olografo, in virtù del quale la aveva ereditato dalla zia un appartamento in Palermo, via Sperone, CP_1
Largo Pallme Konig 1, terzo piano, nonché le somme depositate su un libretto e su un conto corrente intrattenuti dalla defunta presso Unicredit spa.
Quindi, seguivano due procure speciali rilasciate in data 7 e 12 agosto 2015, in virtù delle quali, la aveva provveduto alla vendita dell'appartamento e Parte_1
alla riscossione e gestione delle attività finanziarie relitte.
Secondo le deduzioni dell'appellante, nell'ottobre 2015, presso lo studio dell'avv. Matta, si era convenuto verbalmente che i compensi spettanti alla mandataria e allo stesso avv. Matta sarebbero stati determinati secondo le tariffe professionali, nonostante la natura gratuita dell'incarico risultante dal tenore delle procure.
A conclusione delle operazioni oggetto del mandato, la aveva in- Parte_1
cassato la complessiva somma di € 340.931,13, dei quali € 135.000,00 quale prezzo dell'appartamento, € 194.104,75 quale saldo del libretto di deposito a risparmio ed €
11.839,13 quale saldo attivo del conto corrente;
restituendo alla , in due CP_1
tranche, a mezzo bonifico, la complessiva somma di € 150.550,00 limitandosi ad una 3 sommaria rendicontazione delle attività espletate, motivo per cui è stata convenuta in giudizio dalla , le cui pretese sono state accolte dal primo Giudice. CP_1
Tanto chiarito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver errato il Tribunale nell'inquadramento della fattispecie giuridica dell'attività svolta da secondo le sue tesi difensive, oltre alle vere e proprie Parte_1
“attività di mandato” espletate in forza delle tre procure del 13.11.2014, 07.08.2015 e
12.08.2015, ella avrebbe svolto attività ulteriori che il Tribunale ha qualificato come
“attività accessorie” al mandato e non come attività di “negotiorium gestio”, come di contro asserito dalla , per le quali, sostiene, “non vi è il medesimo obbligo Parte_1
di puntuale rendicontazione come invece previsto per i mandati conferiti con procura” e per le quali chiede di ricevere adeguato compenso.
La censura non è fondata.
Intanto, tali attività ulteriori sono indicate in maniera oltremodo generica nell'atto di appello, in cui l'appellante, lungi dal puntualizzare tali “attività ulteriori”, si limita a riportare alcune “problematiche” affrontate nell'espletamento dell'incarico assegnatole, quali: a) il difficile reperimento delle chiavi dell'immobile; b) la risoluzione dei contrasti con i Sigg, e , nipoti della Parte_2 Parte_3
defunta Sig.ra che vantavano pretese nei confronti della defunta Parte_4
parente e sostenevano di essere stati lesi dalle predette disposizioni testamentarie favorevoli alla Lo IC.
Ebbene, tali complessità sono ben note alla e risultano infatti CP_1
incontestate. Tuttavia, queste non sembrano sufficienti né a costituire attività ulteriori e diverse dal mandato né a giustificare gli ingenti esborsi asseritamente sostenuti dalla e mal rendicontati. Parte_1
Quanto alle attività nello specifico, si possono ricavare dall'elenco di 32 voci di cui al rendiconto definitivo.
4 Tutte queste rientrano certamente nelle “attività connesse” e indispensabili all'espletamento degli incarichi ricevuti coi mandati, essendo tutte relative alla successione e alla vendita dell'immobile di cui è causa. Le stesse procure, peraltro, contemplavano espressamente lo svolgimento di “ogni attività necessaria o anche solo opportuna per il buon fine dell'incarico conferitole…” (es. v. procura del
13.11.2014, depositata in primo grado in data 20.12.2016, all. 01).
Questo essendo il corretto inquadramento giuridico, si osserva che in ogni caso, sia per il mandato che per la gestione di affari altrui, vige l'obbligo di rendicontare le spese sostenute. Come insegna invero la Suprema Corte (Cass. n. 31662 del 2024),
“in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass., sez. 3, 22/9/2017, n. 22063).
L'obbligo del rendiconto è prescritto dall'art. 1713 c.c., in tema di mandato, al quale fa rimando anche l'art. 2030 c.c. Tali disposizioni, però, costituiscono espressione di un principio generale dell'ordinamento, “secondo il quale chi esercita una gestione
o svolge un'attività nell'interesse altrui ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto” Ciò in quanto “la ratio dell'obbligo di rendiconto va individuata in ciò che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”(Cass., n. 22063 del 2017)”.
5 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui
“quantifica in € 15.000,00 il compenso spettante alla sig.ra Parte_1
per l'esecuzione delle attività extra mandato incorrendo in evidente contraddizione nella motivazione” (v. atto di appello, p. 13). Sostiene l'appellante che il giudice si contraddice laddove, da un lato, considera inclusa l'attività nell'ambito dei mandati a titolo gratuito, dall'altro, ha riconosciuto e quantificato un compenso. La , Parte_1
quindi, chiede di rideterminare il compenso dovutole nella somma complessiva pari €
70.000,00, di cui € 30.000,00 per l'attività relativa ai mandati e € 40.000,00 per lo svolgimento di tutte le ulteriori attività.
Anche tale doglianza è infondata.
La sentenza impugnata, infatti, non può ritenersi contraddittoria, in quanto il giudice quantifica – in via equitativa – in € 15.000,00 il compenso dovuto proprio
“per l'attività svolta in esecuzione dei mandati conferiti” e non per l'attività extra mandato, come invece ritenuto dall'appellante (v. sentenza impugnata, p. 2).
L'appellante, inoltre indica, quale compenso spettante in suo favore, le somme di € 30.000,00 ed € 40.000,00 senza fornire ulteriori specificazioni o criteri di quantificazione di tali compensi, limitandosi ad un riferimento al rendiconto definitivo già depositato in primo grado, dal quale tali somme risultano semplicemente elencate alle voci 30 e 31 (rispettivamente: “compenso alla procuratrice in forza delle procure speciali: € 30.000,00” e “compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale: € 40.000,00”), senza allegare alcun documento che quantifichi e giustifichi puntualmente tali somme.
Dunque, in assenza di accordo tra le parti, la Corte ritiene di aderire al compenso per le attività di mandato (sia “proprie” che “connesse”), quantificato in € 15.000,00 dal primo Giudice. Invero, essendo tutte le attività descritte dalla – il cui Parte_1
svolgimento è comunque pacifico tra le parti - indispensabili e non esuberanti rispetto ai mandati ricevuti, non giustificano un compenso aggiuntivo che si avrebbe nell'ipotesi di un'eventuale attività straordinaria.
6 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Giudice rigetta le richieste istruttorie (…) che, se ammesse ed espletate, avrebbero consentito a quest'ultima di fornire prova dell'esistenza di un ulteriore rapporto tra le parti in causa che esulava dai mandati…”.
Ebbene, anche tale censura è priva di fondamento. Peraltro, questa Corte si è già pronunciata sul punto, rigettando le richieste istruttorie (nello specifico, prove orali), ritenute irrilevanti, con ordinanza del 19.5.2021. Invero, l'esperimento di tali testimonianze orali non avrebbe colmato la lacuna probatoria da parte della
, quale poteva essere solamente una adeguata documentazione attestante Parte_1
le spese asseritamente sostenute.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la condanna alla restituzione di € 130.754,37, ritenendo di aver compiutamente rendicontato tutte le spese sostenute, affermando che “se il Giudice avesse correttamente inquadrato la fattispecie in quella che effettivamente è stata, ossia la negotiorum gestio, non avrebbe certamente potuto considerare come non adeguatamente giustificate alcune spese non documentate, nonostante vi sia in atti piena prova e pieno riconoscimento dell'effettiva esecuzione” (v. atto di appello, p. 18).
Anche tale censura è infondata, in conseguenza di quanto già argomentato e per considerazioni che seguono.
Rinviando a quanto prima argomentato sui motivi che inducono a escludere il ricorrere nella specie di una negotiorum gestio, non può ritenersi esatta la rendicontazione depositata dalla , con riguardo alle voci 10, 11, 16, 21, Parte_1
22, 24, 28, 29, 30, 31 del rendiconto, quali:
10) certificato APE appartamento necessario per stipula atto: € 250,00;
11) spese fabbro apertura cassetta di sicurezza: € 250,00;
16)spese per visure catastali, conservatoria, postali per invio documenti ecc: €
300,00;
7 21) visura aggiornata al mese di settembre Conservatoria per trascrizione: €
250,00;
22) atto notorio per pubblicazione testamento: € 600,00;
24)accettazione del testamento – (effettuata al Persona_2 Per_3
momento della vendita Livigni) ed accettazione di eredità: €2.150,00;
28) tassa registro successione c/c: € 18.167,67;
29) compensi a terzi per causali diverse: € 40.000,00;
30) compenso alla procuratrice in forza delle procure speciali: € 30.000,00;
31) compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale: € 40.000,00.
Ed invero, quanto alle voci nn. 10, 11, 16, 21, 22 e 24 del rendiconto, sono stati prodotti degli allegati (rispettivamente allegati n. 10,11,16,21,22,24, depositati in primo grado in data 8.2.2019; nel presente grado depositati come “allegati rendiconto definitivo”, in data 9.12.2020), da cui risulta la prova dell'espletamento di tali attività, ma non anche le spese sostenute, non essendo presente nessuna ricevuta.
Altresì, nessuna ricevuta viene prodotta in ordine all'asserito pagamento dell'importo di € 18.167,67 per l'imposta di registro della successione (voce n. 28 del rendiconto); nessuna ricevuta viene prodotta a sostegno dei compensi corrisposti “a terzi per causali diverse”, né vengono identificati i soggetti che hanno ricevuto il detto compenso e a che titolo (voce n. 29 del rendiconto);
Per quanto riguarda, poi, le voci n. 30 (“compenso alla procuratrice in forza di procure speciali”) e n. 31 (“compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale”) del rendiconto, ammontanti rispettivamente in €
30.000,00 ed in € 40.000,00, trattasi dei compensi richiesti dalla sig.ra di Parte_1
cui si è già argomentato.
Pertanto, l'appello deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata.
Stante la contumacia della appellata, nulla sulle spese va disposto.
8 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1007/2020 pronunziata dal Tribunale di Controparte_1
Palermo il 27.2.2020;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1618/2020, posta in decisione in data 10.10.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
RM (PA) in data 21/11/1953, con il patrocinio dell'Avv. MATTA
VA e con elezione di domicilio in via PIAZZA G. VERDI N.6 90138
RM presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata negli STATI Controparte_1 C.F._2
UNITI D'ER in data 17/07/1954,
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Palermo, affinché fosse accertato l'inadempimento del mandato conferito alla convenuta con i tre atti del 13.11.2014, del 7.8.2015 e del 12.8.2015 (per attività legate all'apertura della successione di zia della all'epoca Persona_1 CP_1
residente negli Stati Uniti), per eccedenza dell'attività svolta rispetto ai limiti fissati, nonché per l'inosservanza dell'obbligo di rendiconto e, conseguentemente, disporre la presentazione del rendiconto, determinare la misura del compenso spettante alla convenuta e condannarla alla restituzione delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando la ricostruzione Parte_1
dei fatti effettuata dalla e, previo rigetto delle domande attoree, chiedendo in CP_1
via riconvenzionale di accertarsi il proprio compenso per l'attività svolta in ragione di
€ 40.000,00 “o in quella somma che può essere determinata dal Giudice adito anche in via equitativa”.
La causa veniva istruita documentalmente: la depositava il Parte_1
rendiconto definitivo in data 7.2.2019, di cui controparte contestava le voci 10, 11,
16, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31.
Con sentenza n. 1007/2020 del 27.2.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le domande dell'attrice e determinava in € 15.000,00 il compenso spettante alla per l'attività svolta in esecuzione dei mandati conferiti;
rigettava la Parte_1
domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale;
condannava Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 130.754,37 (derivante dalle attività
[...]
cui era stata incaricata) e a rifonderle le spese del giudizio.
Avverso la sentenza suddetta, proponeva appello con Parte_1
atto di citazione del 24.11.2020,
2 regolarmente citata in giudizio (con atto di appello Controparte_1
notificato in data 26.11.2020) restava contumace.
In data 19.5.2021 questa Corte rigettava l'istanza ex art. 351 c.p.c. nonché le richieste istruttorie (prove orali) avanzate dalla . Parte_1
In data 10.10.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che risulta incontestato che avendo la appreso di essere erede della defunta zia ha CP_1 Persona_1
incaricato segretaria presso lo studio dell'avv. Salvatore Parte_1
Matta, di assisterla nelle attività legali e burocratiche connesse alla successione.
Pertanto, in virtù della procura rilasciata in data 13 novembre 2014, la ha Parte_1
presenziato all'atto di deposito e pubblicazione del testamento olografo, in virtù del quale la aveva ereditato dalla zia un appartamento in Palermo, via Sperone, CP_1
Largo Pallme Konig 1, terzo piano, nonché le somme depositate su un libretto e su un conto corrente intrattenuti dalla defunta presso Unicredit spa.
Quindi, seguivano due procure speciali rilasciate in data 7 e 12 agosto 2015, in virtù delle quali, la aveva provveduto alla vendita dell'appartamento e Parte_1
alla riscossione e gestione delle attività finanziarie relitte.
Secondo le deduzioni dell'appellante, nell'ottobre 2015, presso lo studio dell'avv. Matta, si era convenuto verbalmente che i compensi spettanti alla mandataria e allo stesso avv. Matta sarebbero stati determinati secondo le tariffe professionali, nonostante la natura gratuita dell'incarico risultante dal tenore delle procure.
A conclusione delle operazioni oggetto del mandato, la aveva in- Parte_1
cassato la complessiva somma di € 340.931,13, dei quali € 135.000,00 quale prezzo dell'appartamento, € 194.104,75 quale saldo del libretto di deposito a risparmio ed €
11.839,13 quale saldo attivo del conto corrente;
restituendo alla , in due CP_1
tranche, a mezzo bonifico, la complessiva somma di € 150.550,00 limitandosi ad una 3 sommaria rendicontazione delle attività espletate, motivo per cui è stata convenuta in giudizio dalla , le cui pretese sono state accolte dal primo Giudice. CP_1
Tanto chiarito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver errato il Tribunale nell'inquadramento della fattispecie giuridica dell'attività svolta da secondo le sue tesi difensive, oltre alle vere e proprie Parte_1
“attività di mandato” espletate in forza delle tre procure del 13.11.2014, 07.08.2015 e
12.08.2015, ella avrebbe svolto attività ulteriori che il Tribunale ha qualificato come
“attività accessorie” al mandato e non come attività di “negotiorium gestio”, come di contro asserito dalla , per le quali, sostiene, “non vi è il medesimo obbligo Parte_1
di puntuale rendicontazione come invece previsto per i mandati conferiti con procura” e per le quali chiede di ricevere adeguato compenso.
La censura non è fondata.
Intanto, tali attività ulteriori sono indicate in maniera oltremodo generica nell'atto di appello, in cui l'appellante, lungi dal puntualizzare tali “attività ulteriori”, si limita a riportare alcune “problematiche” affrontate nell'espletamento dell'incarico assegnatole, quali: a) il difficile reperimento delle chiavi dell'immobile; b) la risoluzione dei contrasti con i Sigg, e , nipoti della Parte_2 Parte_3
defunta Sig.ra che vantavano pretese nei confronti della defunta Parte_4
parente e sostenevano di essere stati lesi dalle predette disposizioni testamentarie favorevoli alla Lo IC.
Ebbene, tali complessità sono ben note alla e risultano infatti CP_1
incontestate. Tuttavia, queste non sembrano sufficienti né a costituire attività ulteriori e diverse dal mandato né a giustificare gli ingenti esborsi asseritamente sostenuti dalla e mal rendicontati. Parte_1
Quanto alle attività nello specifico, si possono ricavare dall'elenco di 32 voci di cui al rendiconto definitivo.
4 Tutte queste rientrano certamente nelle “attività connesse” e indispensabili all'espletamento degli incarichi ricevuti coi mandati, essendo tutte relative alla successione e alla vendita dell'immobile di cui è causa. Le stesse procure, peraltro, contemplavano espressamente lo svolgimento di “ogni attività necessaria o anche solo opportuna per il buon fine dell'incarico conferitole…” (es. v. procura del
13.11.2014, depositata in primo grado in data 20.12.2016, all. 01).
Questo essendo il corretto inquadramento giuridico, si osserva che in ogni caso, sia per il mandato che per la gestione di affari altrui, vige l'obbligo di rendicontare le spese sostenute. Come insegna invero la Suprema Corte (Cass. n. 31662 del 2024),
“in base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass., sez. 3, 22/9/2017, n. 22063).
L'obbligo del rendiconto è prescritto dall'art. 1713 c.c., in tema di mandato, al quale fa rimando anche l'art. 2030 c.c. Tali disposizioni, però, costituiscono espressione di un principio generale dell'ordinamento, “secondo il quale chi esercita una gestione
o svolge un'attività nell'interesse altrui ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto” Ciò in quanto “la ratio dell'obbligo di rendiconto va individuata in ciò che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”(Cass., n. 22063 del 2017)”.
5 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui
“quantifica in € 15.000,00 il compenso spettante alla sig.ra Parte_1
per l'esecuzione delle attività extra mandato incorrendo in evidente contraddizione nella motivazione” (v. atto di appello, p. 13). Sostiene l'appellante che il giudice si contraddice laddove, da un lato, considera inclusa l'attività nell'ambito dei mandati a titolo gratuito, dall'altro, ha riconosciuto e quantificato un compenso. La , Parte_1
quindi, chiede di rideterminare il compenso dovutole nella somma complessiva pari €
70.000,00, di cui € 30.000,00 per l'attività relativa ai mandati e € 40.000,00 per lo svolgimento di tutte le ulteriori attività.
Anche tale doglianza è infondata.
La sentenza impugnata, infatti, non può ritenersi contraddittoria, in quanto il giudice quantifica – in via equitativa – in € 15.000,00 il compenso dovuto proprio
“per l'attività svolta in esecuzione dei mandati conferiti” e non per l'attività extra mandato, come invece ritenuto dall'appellante (v. sentenza impugnata, p. 2).
L'appellante, inoltre indica, quale compenso spettante in suo favore, le somme di € 30.000,00 ed € 40.000,00 senza fornire ulteriori specificazioni o criteri di quantificazione di tali compensi, limitandosi ad un riferimento al rendiconto definitivo già depositato in primo grado, dal quale tali somme risultano semplicemente elencate alle voci 30 e 31 (rispettivamente: “compenso alla procuratrice in forza delle procure speciali: € 30.000,00” e “compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale: € 40.000,00”), senza allegare alcun documento che quantifichi e giustifichi puntualmente tali somme.
Dunque, in assenza di accordo tra le parti, la Corte ritiene di aderire al compenso per le attività di mandato (sia “proprie” che “connesse”), quantificato in € 15.000,00 dal primo Giudice. Invero, essendo tutte le attività descritte dalla – il cui Parte_1
svolgimento è comunque pacifico tra le parti - indispensabili e non esuberanti rispetto ai mandati ricevuti, non giustificano un compenso aggiuntivo che si avrebbe nell'ipotesi di un'eventuale attività straordinaria.
6 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado “nella parte in cui il Giudice rigetta le richieste istruttorie (…) che, se ammesse ed espletate, avrebbero consentito a quest'ultima di fornire prova dell'esistenza di un ulteriore rapporto tra le parti in causa che esulava dai mandati…”.
Ebbene, anche tale censura è priva di fondamento. Peraltro, questa Corte si è già pronunciata sul punto, rigettando le richieste istruttorie (nello specifico, prove orali), ritenute irrilevanti, con ordinanza del 19.5.2021. Invero, l'esperimento di tali testimonianze orali non avrebbe colmato la lacuna probatoria da parte della
, quale poteva essere solamente una adeguata documentazione attestante Parte_1
le spese asseritamente sostenute.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la condanna alla restituzione di € 130.754,37, ritenendo di aver compiutamente rendicontato tutte le spese sostenute, affermando che “se il Giudice avesse correttamente inquadrato la fattispecie in quella che effettivamente è stata, ossia la negotiorum gestio, non avrebbe certamente potuto considerare come non adeguatamente giustificate alcune spese non documentate, nonostante vi sia in atti piena prova e pieno riconoscimento dell'effettiva esecuzione” (v. atto di appello, p. 18).
Anche tale censura è infondata, in conseguenza di quanto già argomentato e per considerazioni che seguono.
Rinviando a quanto prima argomentato sui motivi che inducono a escludere il ricorrere nella specie di una negotiorum gestio, non può ritenersi esatta la rendicontazione depositata dalla , con riguardo alle voci 10, 11, 16, 21, Parte_1
22, 24, 28, 29, 30, 31 del rendiconto, quali:
10) certificato APE appartamento necessario per stipula atto: € 250,00;
11) spese fabbro apertura cassetta di sicurezza: € 250,00;
16)spese per visure catastali, conservatoria, postali per invio documenti ecc: €
300,00;
7 21) visura aggiornata al mese di settembre Conservatoria per trascrizione: €
250,00;
22) atto notorio per pubblicazione testamento: € 600,00;
24)accettazione del testamento – (effettuata al Persona_2 Per_3
momento della vendita Livigni) ed accettazione di eredità: €2.150,00;
28) tassa registro successione c/c: € 18.167,67;
29) compensi a terzi per causali diverse: € 40.000,00;
30) compenso alla procuratrice in forza delle procure speciali: € 30.000,00;
31) compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale: € 40.000,00.
Ed invero, quanto alle voci nn. 10, 11, 16, 21, 22 e 24 del rendiconto, sono stati prodotti degli allegati (rispettivamente allegati n. 10,11,16,21,22,24, depositati in primo grado in data 8.2.2019; nel presente grado depositati come “allegati rendiconto definitivo”, in data 9.12.2020), da cui risulta la prova dell'espletamento di tali attività, ma non anche le spese sostenute, non essendo presente nessuna ricevuta.
Altresì, nessuna ricevuta viene prodotta in ordine all'asserito pagamento dell'importo di € 18.167,67 per l'imposta di registro della successione (voce n. 28 del rendiconto); nessuna ricevuta viene prodotta a sostegno dei compensi corrisposti “a terzi per causali diverse”, né vengono identificati i soggetti che hanno ricevuto il detto compenso e a che titolo (voce n. 29 del rendiconto);
Per quanto riguarda, poi, le voci n. 30 (“compenso alla procuratrice in forza di procure speciali”) e n. 31 (“compenso per tutta l'attività ulteriore svolta di cui alla domanda riconvenzionale”) del rendiconto, ammontanti rispettivamente in €
30.000,00 ed in € 40.000,00, trattasi dei compensi richiesti dalla sig.ra di Parte_1
cui si è già argomentato.
Pertanto, l'appello deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata.
Stante la contumacia della appellata, nulla sulle spese va disposto.
8 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1007/2020 pronunziata dal Tribunale di Controparte_1
Palermo il 27.2.2020;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9