Sentenza 18 febbraio 2003
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- 1. Successioni: la modifica del ddl semplificazioni sulla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità!Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 23 ottobre 2025
Problemi comuni che si verificano quando si ha accettazione tacita dell'eredità E' stata pubblicata la bozza di modifica del ddl semplificazioni sulla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità: qui di seguito analizziamo le prospettive future in relazione alla disciplina attuale. E' ben noto che molto di rado chi riceve in eredità un immobile trascrive l'accettazione: il più delle volte proprio non pensa nemmeno di effettuare un atto di accettazione. Sappiamo poi tutti che la pura presentazione della dichiarazione di successione non produce effetti civili, visto quanto prevede l'art. 5 del d. lgs. n. 347/1990 La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O I Z REPUBBLICA ITALIANA A R 0 24 22 /0 3 T 1 S IN NOME DEL POPOLO PALIANO I T 1 SEZIONE QUINTA CIVILE fer. 23 3 1 . N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Altieri R.G. n. 21258/99Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 5496 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 21 giugno 2002 Dolt. Achille Meloncelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti reg SENTENZA stro / decadenza / ch sul ricorso proposto il 18 novembre 1999 da;
CONTEПzL rinunc PO UI e Di MA RI rappresentati e difesi in virtù di pro- cura a margine del ricorso dall'avv. Franco Garcea, presso il quale all'eredità / dichiar elettivamente domiciliano in Roma, alla via Silvio Pellico, n. 16 zione di succession rettificativi. ricorrenti садко Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliu in Roma alla viu dei Portoghesi, n. 12 resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. XXIII n. 199 dep.7 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 2858 proc. n. 21258/99 R G ] giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per i ricorrenti l'avy. Franco Garcea, che ha chiesto la cassa- zione della sentenza;
udito P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI Di MA con atto registrato il 6 ottobre 1982 rinunciava alla quota di un mezzo dell'eredità a lei devoluta ex lege per la successio ne al coniuge AN PO, denunciata l'11 agosto 1977, ed il fi glio UI PO con dichiarazione rettificativa del 3 febbraio 1992 chiedeva all'Ufficio del registro di MA, nell'acquisita qualità di unico erede del padre defunto, che la quota rinunciata dalla madre fosse volturata e trascritta a suo nome. La dichiarazione era registrata con applicazione d'imposta in misura fissa ed il 2 settembre 1993 l'ufficio, sul rilievo che la stessa docu- mentava un trasferimento della quota della coerede, notificava al Po- letta avviso di liquidazione dell'imposte suppletive di registro e del I'In.v.im. in complessive L. 16.660.730. La Di MA ed il PO ricorrevano avverso l'avviso e deducevano che: 1) la denuncia di successione costituisce un adempimento fisca le, al quale non sarebbe attribuibile efficacia né abdicativa e né traslativa;
2) nessun'ulteriore imposta sarebbe stata dovuta per la di chiarazione rettificativa, essendo già stata anteriormente tassata la dcouncia;
3) l'amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dalla ri- chiesta dell'imposte suppletive per decorrenza del relativo termine. f proc. n. 21258/99 R.G. L'impugnazione era rigettata il 29 novembre 1995 dalla Commissio- nc tributaria di 1° grado di MA e la decisione, appellata dai con- tribucnti, era confermata il 7 ottobre 1998 dalla Commissione tributa- ria regionale della Lombardia. Osservava il giudice di secondo grado che la rinuncia all'eredità c spressa successivamente all'iscrizione catastale dei beni caduti in successione concretizzava un trasferimento, in virtù del principiu se- condo cui non si può rinunciare ad un'eredità già accettata, e che era da ritenersi legittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio en tro il termine di tre anni dalla presentazione della dichiarazione retti- Пicativa. 1 contribuenti ricorrevano con due motivi per la cassazione della sen tenza e l'intimato Ministero delle finanze depositava atto di costitu- zione. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione in ordine all'individuazione del dies a quo del termine trien- nale di recupero dell'imposta suppletiva di registro ed In.v.im., stabi lito a pena di decadenza dall'art. 76, 2° co., lett. c), d.p.r. 26 aprile 1986. n. 131, con decorrenza dalla registrazione dell'atto tassalo. L'effetto traslativo della quota di credità devoluta alla moglie del de culus nell'anno 1977, infatti, si sarebbe verificato in favore del coe- nede con la rinuncia registrata il 6 ottobre 1982, ed il corretto riferi- mento a tale data, anziché a quella del 3 febbraio 1992, nella quale proc. , 21258/99 R.G. era stata presentata la dichiarazione rettificativa, avrebbe reso evi- dente la tardività del recupero delle imposte operato dall'Ufficio. Con il secondo motivo, hanno lamentato la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 476 e 522. c.c., atteso che nella denuncia di suc- cessione e nel pagamento della relativa imposta non potrebbe essere ravvisata un'accettazione tacita dell'eredità e, in difetto di accetta- zione espressa, nessun altro effetto traslativo avrebbe potuto essere ricollegato alla rinuncia da parte della moglie del defuniko se non quello risalente all'originaria devoluzione dell'eredità. I motivi vanno esaminati unitamente, in quanto intimamente connes- si, e dichiarati entrambi infondati. La Commissione tributaria di secondo grado non ha affermato che la denuncia di successione rappresentava un atto compiuto dalla chia- mata all'eredità di per sé incompatibile con la volontà di rinunciare 4 . 9 alla delazione, o che integrava un comportamento concludente e si gnificativo della volontà di accettare, e non ha inteso porsi, quindi, in contrasto con la consolidata giurisprudenza, alla quale hanno fatto - ferimento i ricorrenti, secondo cui la denuncia ed il pagamento del- l'imposta di successione sono atti di natura prevalentemente fiscale e, essendo intesi ad evitare l'applicazione di sanzioni, rientrano por la loro finalità cautelare tra quelli che possono essere compiuti anche dal solo chiamato ai sensi dell'art. 460, c.c. (cfr.: Cass. civ. sez. III, sent. 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. civ., sez. 11, sent. 4 maggio 1999, n. 4414; Cass. civ., sez. Il, sent. 18 maggio 1995, n. 5463). Si è riportata, invece, al valore sintomatico della voltura catastale dei 1160mm D 2 beni immobili relitti dal de cuius in favore della legittimaria per de sumerne la formulazione da parte di quest'ultima della richiesta indi- spensabile all'effettuazione di tale adempimento e, secondo il para- digma previsto dall'art. 476, c.c., la tacita accettazione dell'eredità per l'avvenuto compimento da parte del soggetto chiamato di un'atti- vità che presupponeva la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Oltre che frutto di un'esatta interpretazione della norma applicata, la conclusione censurata, sindacabile per cassazione in relazione al suo supporto argomentativo unicamente sotto il profilo dell'insufficienza ed illogicità, risolvendosi in un apprezzamento di fatto l'indagine re- lativa all'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in ter mini di accettazione (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 17 novembre 1999, n. 12753), è sorretta, dunque, da una motivazione idonea e ad essa adeguata, poiché il convincimento sull'accettazione tacita è stato tratto da un atto, quale la voltura catastale, che rileva nell'ordina mento anche da un punto di vista non solo fiscale, ma anche civile, ai fini dell'accertamento legale, o semplicemente materiale, della pro- prietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 7 luglio 1999, n. 7075). Corollari del principio semel heres semper heres, in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione irrevocabile, come desumibile dal disposto dell'art. 475, c.c., sono, inoltre, l'impossibilità che all'accettazione stessa, anche se tacita, segua una successiva rinuncia dell'erotic e TIT 門 71758/99 KG l'inefficacia di questa a risolvere la confusione, integrale o parziale, verificatasi tra i patrimoni del de cuius e dell'erede (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 9 settembre 1998, n. 8912). La riscontrata accettazione tacita dell'eredità da parte della moglic del defunto escludeva, quindi, qualsiasi rilievo alla successiva rinun- cia alla delazione e la dichiarazione con la quale il figlio, posterior- mente ad essa, aveva rettificato la denuncia di successione e richiesto la voltura e la trascrizione in suo favore della quota rinunciata non poteva non risolversi, in conseguenza della menzione di tale rinuncia quale suo presupposto, che nell'enunciazione di una cessione tra coe- redi della quota di comproprietà di singoli beni caduti in comunione ereditaria. Anorma degli artt. 22 e 76, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. dell'imposta di registro), e 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 (istitu- zione dell'in.v.im.). decorreva, dunque, dalla registrazione della di- chiarazione rettificativa il termine triennale per la richiesta delle im poste suppletive sull'arto in esso enunciato e correttamente con rife- rimento alla data di questa il giudice di appello ha rilevato che lo stesso non era ancora decorso all'epoca della notifica dell'avviso di liquidazione. All'infondatezza di entrambi i motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giu- dizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle TITA 7175 0 R G п ĥ spese del giudizio, che liquida in euro se, oltre prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, Il consigliere est. dott. Massimo Oddo ON DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB 2003 IL CANCELLIERS AN Oggi MAY M 71758/00 R G ↑ 1.100, di cui curo 100 per spe in Roma il 21 giugno 2002. Il prosidente dott. Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 Agnaldo Creang ESENTS ON AI S O N. 1 1 3. 14. MATYZA