Art. 4. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.
2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.
3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.
4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.
5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.
6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarita' delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
7. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.
2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.
3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.
4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.
5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.
6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarita' delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
7. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.