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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 2494/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to alla VIA DELLA ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. AR-
TT DR (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in C.F._2
virtù di procura allegata al ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
CONCLUSIONI: parte ricorrente
“ preso atto dell'intervenuto adempimento spontaneo della parte convenuta, chiede che venga di- chiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
L' impresa individuale , in persona del titolare Parte_1 Pt_1
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. contro in proprio e quale pre-
[...] CP_1 sidente dell' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte tutte le avverse istanze contestazioni:
accertare l'inadempimento e conseguentemente condannare l'avv. (C.F. CP_1
1
) e l'associazione (C.F. ) in persona C.F._3 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento degli importi spettanti alla
per i servizi resi, per complessivi € 13.816,50; Parte_1
accertare l'inadempimento e conseguentemente condannare l'avv. (C.F. CP_1
) e l'associazione (C.F. ) in persona C.F._3 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento di quanto dovuto alla
[...]
per i canoni di deposito a decorrere dal 18 ottobre 2022 fino al 18 Parte_2 febbraio 2025 (20 mensilità), pari a € 7.000,00 oltre + IVA (€ 8.540,00) oltre gli ulteriori canoni che matureranno, fino alla data di effettiva cessazione del contratto;
accertare il diritto dell' alla ritenzione di tutti i beni in Controparte_3 deposito fino al completo adempimento delle obbligazioni assunte dall'avv. e CP_1 dell'associazione con il contratto di deposito, ai sensi dell'art. 2761 c.c.; Controparte_2
autorizzare l' alla vendita dei beni oggetto di deposito, Controparte_3 ai sensi del combinato disposto dell'art. 2761 c.c. e dell'art. 2756, quarto comma, c.c. per il soddi- sfacimento del proprio credito;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie ed one- ri di legge”.
In particolare, la parte ricorrente a sostegno della propria pretesa allegava:
- di aver concluso con la parte convenuta nel corso del febbraio 2022 un contratto avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell'impresa ricorrente su incarico ed in favore di CP_1
in proprio e quale presidente dell' , di alcuni
[...] Controparte_2 servizi di trasloco, pulizia e deposito di beni di loro proprietà, specificamente indicati nelle fatture e nelle note pro forma allegate al ricorso ( docc. 3 e da 20 a 24);
- di aver eseguito correttamente i servizi concordati ed aver successivamente richiesto alla controparte il pagamento del proprio corrispettivo;
- che non aveva mai contestato né i lavori svolti dalla impresa ricorrente, né CP_1
l'ammontare del corrispettivo dalla stessa preteso, mostrando anzi un atteggiamento di sod- disfazione rispetto all'operato della ricorrente ed impegnandosi a provvedere al pagamento delle somme per i servizi ricevuti ( docc. 1,2, 4, 18, 24);
- che, tuttavia, la convenuta non provvedeva al pagamento;
- seguivano alcuni contatti tra le parti e veniva instaurata la procedura di negoziazione assisti- ta che, tuttavia, aveva esito negativo (docc. 26, 27 e 28), inducendo la parte ricorrente ad in- staurare il presente giudizio.
2.
2
La parte convenuta non si costituiva, ma compariva personalmente alla prima udienza del 25 set- tembre 2025, riferendo di aver tentato la costituzione in telematico senza esservi riuscita e chieden- do di poter depositare in cartaceo la memoria di costituzione, o, in alternativa, che venisse disposta la rinnovazione della notifica del ricorso o la rimessione in termini per la costituzione, anche con- siderata la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c..
Il sig. si dichiarava disponibile a trovare una soluzione conciliativa della lite e Parte_1 proponeva alla controparte il ritiro di tutti gli oggetti contenuti nel deposito (n. 478 della NB , in
Bologna, Via Persicetana Vecchia 4/15) in un'unica giornata nel periodo compreso tra il 13 ottobre
2025 ed il 17 ottobre 2025, purchè il pagamento avvenisse almeno 7 giorni prima del giorno fissato per il ritiro.
Le parti discutevano e manifestavano la volontà di raggiungere una soluzione conciliativa. Pertanto, il giudice invitava la parte convenuta a costituirsi e fissava per verificare l'esito delle trattative l'udienza del 27 novembre 2025.
3.
A tale udienza la difesa di parte ricorrente riferiva che la parte convenuta aveva provveduto al pa- gamento sia delle somme richieste per il servizio di deposito che di quelle richieste per il servizio di trasloco e che nei giorni 15 e 16 ottobre 2025 era avvenuta la liberazione del deposito da tutti i beni in esso contenuti alla presenza del rappresentante della ricorrente e della convenuta, come da verbale di effettuazione delle operazioni di liberazione del deposito, ove si dava atto del pagamento dei servizi di deposito e trasloco, che esibiva al giudice e provvedeva a depositare in telematico nella giornata di ieri.
Il giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichia- rava la contumacia della parte convenuta e invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La difesa di parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “ preso atto dell'intervenuto adem- pimento spontaneo della parte convenuta, chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione del- la materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite”.
4.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alle domande formulate dal- la parte ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei servizi resi dalla ricorrente e la liberazione del deposito da parte della convenuta.
5.
Le parti non hanno richiesto la compensazione delle spese di lite. Occorre, quindi, procedere all'ac- certamento della soccombenza virtuale sulla domanda proposta da parte ricorrente, ai fini della re-
3
golamentazione delle spese.
6.
In proposito, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero ( come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento .
6.1.
Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte ricorrente dimostrare l'esistenza del titolo posto alla base delle proprie domande.
Tale prova è stata raggiunta, avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza del titolo fonte del credito dalla stessa azionato, producendo le numerose comunicazioni e-mail intercorse tra le parti, conte- nenti il chiaro riscontro da parte della convenuta delle prestazioni eseguite dalla ricorrente su incari- co di in proprio e quale presidente dell'associazione convenuta, nonché la specifi- CP_1 cazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in favore della parte convenuta, che, peraltro, non risulta avere mai sollevato, né prima della notifica del ricorso, né successivamente, contestazioni circa l'esistenza del rapporto contrattuale con l'impresa di Pt_1
e la debenza del credito di cui si discute.
[...]
Nessun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato dalla ricorrente che, peraltro, trova riscon- tro anche nella condotta tenuta dalla parte convenuta che ha provveduto nelle more del processo a pagare integralmente tale credito senza sollevare alcuna questione e contestazione neanche in oc- casione della liberazione del deposito n. 478 della NB , in Bologna, Via Persicetana Vecchia 4/15
e di stesura del verbale di effettuazione delle operazioni di liberazione in data 15 e 16 ottobre 2025, redatto e sottoscritto da tutte le parti ( vedi verbale depositato su autorizzazione del giudice in data
27 novembre 2025), ove si dà atto, tra le altre cose, dell'intervenuto pagamento da parte di
[...]
in proprio e quale presidente dell' , della somma Parte_3 Controparte_2 di € 24.797,50 in favore dell'impresa . Parte_1
4
6.2.
Alla luce di quanto sopra, la domanda svolta dalla ricorrente è fondata e sarebbe stata accolta, con conseguente soccombenza virtuale della parte convenuta.
7.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 fino ad € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori mini- mi per la fase di trattazione, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta (il pro- cesso si è articolato in due udienze di breve durata ove non sono state trattate questioni controverse o di particolare complessità) e con esclusione della fase decisionale da ritenersi assorbita in quella di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in proprio e quale presidente dell' Associazione Lady Lawyer Founda- CP_1 tion, a pagare in favore di quale titolare dell' impresa individuale GOLDEN TRA- Parte_1
CH DI , le spese processuali, che liquida in € 2.536,00 per compenso, oltre il Parte_1
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 286,09 per anticipazioni.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 2494/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to alla VIA DELLA ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. AR-
TT DR (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in C.F._2
virtù di procura allegata al ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
CONCLUSIONI: parte ricorrente
“ preso atto dell'intervenuto adempimento spontaneo della parte convenuta, chiede che venga di- chiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
L' impresa individuale , in persona del titolare Parte_1 Pt_1
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. contro in proprio e quale pre-
[...] CP_1 sidente dell' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte tutte le avverse istanze contestazioni:
accertare l'inadempimento e conseguentemente condannare l'avv. (C.F. CP_1
1
) e l'associazione (C.F. ) in persona C.F._3 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento degli importi spettanti alla
per i servizi resi, per complessivi € 13.816,50; Parte_1
accertare l'inadempimento e conseguentemente condannare l'avv. (C.F. CP_1
) e l'associazione (C.F. ) in persona C.F._3 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento di quanto dovuto alla
[...]
per i canoni di deposito a decorrere dal 18 ottobre 2022 fino al 18 Parte_2 febbraio 2025 (20 mensilità), pari a € 7.000,00 oltre + IVA (€ 8.540,00) oltre gli ulteriori canoni che matureranno, fino alla data di effettiva cessazione del contratto;
accertare il diritto dell' alla ritenzione di tutti i beni in Controparte_3 deposito fino al completo adempimento delle obbligazioni assunte dall'avv. e CP_1 dell'associazione con il contratto di deposito, ai sensi dell'art. 2761 c.c.; Controparte_2
autorizzare l' alla vendita dei beni oggetto di deposito, Controparte_3 ai sensi del combinato disposto dell'art. 2761 c.c. e dell'art. 2756, quarto comma, c.c. per il soddi- sfacimento del proprio credito;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie ed one- ri di legge”.
In particolare, la parte ricorrente a sostegno della propria pretesa allegava:
- di aver concluso con la parte convenuta nel corso del febbraio 2022 un contratto avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell'impresa ricorrente su incarico ed in favore di CP_1
in proprio e quale presidente dell' , di alcuni
[...] Controparte_2 servizi di trasloco, pulizia e deposito di beni di loro proprietà, specificamente indicati nelle fatture e nelle note pro forma allegate al ricorso ( docc. 3 e da 20 a 24);
- di aver eseguito correttamente i servizi concordati ed aver successivamente richiesto alla controparte il pagamento del proprio corrispettivo;
- che non aveva mai contestato né i lavori svolti dalla impresa ricorrente, né CP_1
l'ammontare del corrispettivo dalla stessa preteso, mostrando anzi un atteggiamento di sod- disfazione rispetto all'operato della ricorrente ed impegnandosi a provvedere al pagamento delle somme per i servizi ricevuti ( docc. 1,2, 4, 18, 24);
- che, tuttavia, la convenuta non provvedeva al pagamento;
- seguivano alcuni contatti tra le parti e veniva instaurata la procedura di negoziazione assisti- ta che, tuttavia, aveva esito negativo (docc. 26, 27 e 28), inducendo la parte ricorrente ad in- staurare il presente giudizio.
2.
2
La parte convenuta non si costituiva, ma compariva personalmente alla prima udienza del 25 set- tembre 2025, riferendo di aver tentato la costituzione in telematico senza esservi riuscita e chieden- do di poter depositare in cartaceo la memoria di costituzione, o, in alternativa, che venisse disposta la rinnovazione della notifica del ricorso o la rimessione in termini per la costituzione, anche con- siderata la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c..
Il sig. si dichiarava disponibile a trovare una soluzione conciliativa della lite e Parte_1 proponeva alla controparte il ritiro di tutti gli oggetti contenuti nel deposito (n. 478 della NB , in
Bologna, Via Persicetana Vecchia 4/15) in un'unica giornata nel periodo compreso tra il 13 ottobre
2025 ed il 17 ottobre 2025, purchè il pagamento avvenisse almeno 7 giorni prima del giorno fissato per il ritiro.
Le parti discutevano e manifestavano la volontà di raggiungere una soluzione conciliativa. Pertanto, il giudice invitava la parte convenuta a costituirsi e fissava per verificare l'esito delle trattative l'udienza del 27 novembre 2025.
3.
A tale udienza la difesa di parte ricorrente riferiva che la parte convenuta aveva provveduto al pa- gamento sia delle somme richieste per il servizio di deposito che di quelle richieste per il servizio di trasloco e che nei giorni 15 e 16 ottobre 2025 era avvenuta la liberazione del deposito da tutti i beni in esso contenuti alla presenza del rappresentante della ricorrente e della convenuta, come da verbale di effettuazione delle operazioni di liberazione del deposito, ove si dava atto del pagamento dei servizi di deposito e trasloco, che esibiva al giudice e provvedeva a depositare in telematico nella giornata di ieri.
Il giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichia- rava la contumacia della parte convenuta e invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La difesa di parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “ preso atto dell'intervenuto adem- pimento spontaneo della parte convenuta, chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione del- la materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite”.
4.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alle domande formulate dal- la parte ricorrente, stante l'intervenuto pagamento dei servizi resi dalla ricorrente e la liberazione del deposito da parte della convenuta.
5.
Le parti non hanno richiesto la compensazione delle spese di lite. Occorre, quindi, procedere all'ac- certamento della soccombenza virtuale sulla domanda proposta da parte ricorrente, ai fini della re-
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golamentazione delle spese.
6.
In proposito, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero ( come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re- lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento .
6.1.
Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte ricorrente dimostrare l'esistenza del titolo posto alla base delle proprie domande.
Tale prova è stata raggiunta, avendo la ricorrente dimostrato l'esistenza del titolo fonte del credito dalla stessa azionato, producendo le numerose comunicazioni e-mail intercorse tra le parti, conte- nenti il chiaro riscontro da parte della convenuta delle prestazioni eseguite dalla ricorrente su incari- co di in proprio e quale presidente dell'associazione convenuta, nonché la specifi- CP_1 cazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in favore della parte convenuta, che, peraltro, non risulta avere mai sollevato, né prima della notifica del ricorso, né successivamente, contestazioni circa l'esistenza del rapporto contrattuale con l'impresa di Pt_1
e la debenza del credito di cui si discute.
[...]
Nessun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato dalla ricorrente che, peraltro, trova riscon- tro anche nella condotta tenuta dalla parte convenuta che ha provveduto nelle more del processo a pagare integralmente tale credito senza sollevare alcuna questione e contestazione neanche in oc- casione della liberazione del deposito n. 478 della NB , in Bologna, Via Persicetana Vecchia 4/15
e di stesura del verbale di effettuazione delle operazioni di liberazione in data 15 e 16 ottobre 2025, redatto e sottoscritto da tutte le parti ( vedi verbale depositato su autorizzazione del giudice in data
27 novembre 2025), ove si dà atto, tra le altre cose, dell'intervenuto pagamento da parte di
[...]
in proprio e quale presidente dell' , della somma Parte_3 Controparte_2 di € 24.797,50 in favore dell'impresa . Parte_1
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6.2.
Alla luce di quanto sopra, la domanda svolta dalla ricorrente è fondata e sarebbe stata accolta, con conseguente soccombenza virtuale della parte convenuta.
7.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 fino ad € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori mini- mi per la fase di trattazione, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta (il pro- cesso si è articolato in due udienze di breve durata ove non sono state trattate questioni controverse o di particolare complessità) e con esclusione della fase decisionale da ritenersi assorbita in quella di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna in proprio e quale presidente dell' Associazione Lady Lawyer Founda- CP_1 tion, a pagare in favore di quale titolare dell' impresa individuale GOLDEN TRA- Parte_1
CH DI , le spese processuali, che liquida in € 2.536,00 per compenso, oltre il Parte_1
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 286,09 per anticipazioni.
Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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