CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12494 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, Dott. GI DI LEO, che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 12494 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di GI IS è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 novembre 2021, con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della medesima città, revocava la misura di sicurezza della casa di lavoro, confermando la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600, 00 di multa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In data 21 novembre 2022 è stata trasmessa comunicazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, Dott. GI DI LEO, che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 12494 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di GI IS è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 novembre 2021, con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della medesima città, revocava la misura di sicurezza della casa di lavoro, confermando la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600, 00 di multa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In data 21 novembre 2022 è stata trasmessa comunicazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2022 Il Consigliere estensore