Art. 1.
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.