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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18630/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 18630.21 R.G.,
e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il 19 maggio Parte_1 C.F._1
1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa – giusta pro- cura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. n.44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013 – dall'Avv. Carlo
Domenico Massara giusta procura come in atti;
- Opponente
CONTRO
, con sede in Napoli alla Via Calabritto n.20, TE
capitale sociale € 18.200.000,00 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5663, ed alla
C.C.I.A.A. di Napoli al n. 769906, p.iva in persona del direttore P.IVA_1
generale dr. munito dei poteri giusta procura speciale conferita CP_2 con atto per notaio di Napoli del 22\07\2021 (repertorio 53421 Persona_1
– raccolta 12219) elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Domenico 18 presso lo studio dell' Avv. Edoardo Stelo come in atti;
- Opposta
E di seguito, in sigla, Controparte_3
, con sede in Napoli, alla via Santa Brigida n. 39 e Direzione Generale CP_3
in Milano, alla via San Giovanni sul Muro n. 9, iscritta nel Registro delle Im-
1
prese di Napoli con codice fiscale e partita IVA , in persona del P.IVA_2
suo procuratore, dott.ssa , nata a [...] il [...] (codice fi- CP_4
scale ), a tanto legittimata con procura del 21.1.2022 CodiceFiscale_2
conferitale dall'Amministratore delegato di dott.ssa CP_3 Parte_2
nata a [...] il [...], autenticata nei poteri e firma dal dott. Per_2
notaio in Milano, rep. 53.130, racc. 24.635, registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 26.1.2022 al numero 5000, serie
1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, da co- stituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, dall'avv. Gianfranco Cag- giano del Foro di Napoli (codice fiscale ), presso il CodiceFiscale_3
cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5 elegge domicilio;
- Interventrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è avverso il decreto ingiuntivo n. 4498/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 7 giugno 2021, nel procedimento NRG 14241/2021, notificato in data 8 giugno 2021 con il quale è stato ingiunto alla di Parte_1 pagare l'importo di euro 32.008,71, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio quantificate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, in favore della “ CP_1
.
[...]
Nel formulare le seguenti conclusioni:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace per carenza dei re- quisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed art. 50 TUB;
2) accertare che nulla è dovuto dalla Dott.ssa alla “ Parte_1 CP_1
per quanto esposto e documentato;
[...]
2
3) condannare la “ al pagamento delle spese e competenze TE
di causa;
premetteva in fatto e diritto l'opponente: il credito azionato deriverebbe dal saldo negativo di un conto corrente aperto nel
2013 n. 3252, sul quale sono stati addebitati costi illegittimi:
- Anatocismo;
- Commissione di messa a disposizione fondi;
- Variazioni unilaterali illegittime;
- Assenza di certezza e liquidità del credito azionato per cui nulla sarebbe dovuto.
Costituitasi la ha chiesto rigettarsi l'opposizione perché in- TE fondata in fatto e diritto, precisando che in data 25/05/21 diffidava la debitrice a provvedere al pagamento della esposizione debitoria maturata sul conto, revo- cando ogni affidamento.
In data 21.6.22, si costituiva la cessionaria che allegava quanto segue. CP_3
Contro Il credito vantato dall'opposta è traslato in favore di TE
, in forza del contratto di cessione del 16.12.2021, del quale, ai sensi dell'art.
[...]
58 T.U.B., ne è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23.12.2021, al Foglio delle Inserzioni n. 152. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale si producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ed i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiun- que prestati o, comunque, esistenti a favore della cedente, conservano la loro va- lidità ed il loro grado a favore della cessionaria, senza necessità di alcuna forma- lità o annotazione, ma non sono incluse nella cessione le passività derivanti da procedimenti o indagini penali, nonché da sanzioni e/o qualsiasi obbligazione e/o pretese risarcitorie derivanti da fatti ed attività antecedenti alla data della cessio- ne.
In conseguenza dell'operata cessione, pertanto, è divenuta, ai sensi CP_3 dell'art. 111 c.p.c., esclusiva titolare dei rapporti e del credito già originariamente
3
vantato da nei confronti degli opponenti ed ha pieno diritto TE
ed interesse ad intervenire in questo giudizio.
Per quanto innanzi, fa- Controparte_3
ceva proprie atti e difese ed istanze della e chiedeva acco- TE gliersi le sue richieste.
Acquisita la documentazione, premessa l'assoluta genericità del disconoscimento della documentazione contrattuale come operato dall'opponente, veniva disposta ctu in esecuzione del seguente mandato:
“indichi, quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, precisando, inoltre, se, alla data di proposizione della domanda o eventualmente a quella di redazione della perizia, i rapporti erano ancora in esse- re o risultavano estinti avendo cura di indicare la data di estinzione;
indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto ine- renti lo svolgimento del rapporto;
determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione, ricostruendo i mo- vimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla di- versa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto;
laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, indichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune do- cumentali;
ricalcoli il saldo del rapporto di cui è causa, eliminando per l'intera durata la capitalizzazione;
escluda dal conto gli oneri applicati - ai sensi della L. 2/09, e, successivamen- te, del DL n.
201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n.
4
644/12 -, ove tali oneri non siano pattuiti, o in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
non considerando modifiche delle condizioni contrattuali sfavorevoli al debito- re che non siano state comunicate nelle forme di cui all'art. 118 comma 2° d. lgs. 385/93;
indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalco- lati, con chiara indicazione dell'esistenza di eventuali importi a credito della correntista.
Le operazioni peritali svolte hanno evidenziato che tra le parti sono intercorsi i seguenti contratti:
a) Contratto di conto corrente ordinario n. 3252 - del 05.04.2013;
b) Contratto di concessione di linee di credito - euro 5.000,00 - del 12.04.2013;
c) Contratto di concessione di linee di credito - euro 15.000,00 - del 12.04.2013;
d) Contratto di concessione di linee di credito - euro 20.000,00 - del 17.10.2013;
A sostegno del credito azionato in monitorio la banca ha depositato gli estratti di c/c n. 3252 dall'apertura del 05/04/2013 con saldo iniziale zero fino al passaggio a sofferenza del 27/11/2020 pari ad € - 32.008,71.
Il ctu ha evidenziato anche che dall'analisi degli estratti di conto corrente a parti- re dal III° Trimestre 2015, viene concesso un affidamento in conto corrente per €
25.000,00, di cui in atti, non si riscontra alcun contratto.
In limine si rileva l'illegittimità della previsione in ordine alla capitalizzazione per il contratto di conto corrente il quale non indica per il tasso attivo la misura effettiva con gli effetti della capitalizzazione, con ciò in violazione della delibera circ del 9.2.200 art. 6, con conseguente elisione della capitalizzazione per l'intero periodo di vigenza del rapporto. Tale conclusione non viene superata dalla even- tuale sottoscrizione specifica della clausola laddove operata dal cliente. La viola- zione attiene ad una norma imperativa non superabile con l'approvazione speci- fica della clausola.
5
Risulta assente ogni addebito della cms dal contratto, con conseguente infonda- tezza della censura dell'opponente.
Quanto alla commissione di messa a disposizione fondi, essa rientra nella rego- lamentazione di cui all'art. 117 bis tub, che così dispone:
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
“1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzio- nale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affi- damento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della som- ma messa a disposizione del cliente”…
La norma prosegue nel sancire la nullità della clausola se contraria a quanto di- sposto.
Sul punto si richiama quanto emerso dalle operazioni peritali secondo cui :” Oc- corre sottolineare, che nel contratto sottoscritto risulta assente ogni riferimento alla metodologia di calcolo applicata dall'istituto di credito ed inoltre, nei docu- menti contabili in atti, risulta assente per alcuni addebiti la determinazione dell'importo trimestralmente addebitato negli estratti di c/c, impedendo di verifi- care la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e di quan- to pattuito”.
Correttamente quindi il ctu ha eliminato gli addebiti per i quali non è stato possi- bile riscontrarne la riconducibilità al contratto ed il loro esatto importo.
Successivamente all'atto di opposizione, l'opponente ha anche dedotto l'applicazione usuraria di interessi. L'eccezione, anche se rilevabile d'ufficio, non risulta correttamente formulata attesa la sua genericità in quanto l'opponente avrebbe dovuto specificare il periodo in cui sarebbe stato superato il tasso mas- simo applicabile, la soglia prevista e la categoria contrattuale per la quale la so- glia è calcolata. Nulla in tal senso risulta con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Ancora, in sede di comparsa conclusionale parte opponente contesta per la prima volta l'indeterminatezza-illegittimità dei tassi debitori applicati.
6
L'eccezione risulta totalmente infondata attesa l'espressa previsione contrattuale nel documento del 5.4.13. Inoltre, quanto alla ctu, in sede di comparsa conclusio- nale l'opponente chiede disporsi ctu per eseguire il ricalcolo come richiesto in at- ti, per poi concludere nella comparsa di replica che le risultanze della disposta ctu nel corso del giudizio hanno accertato un minor credito della banca che non ha contestato in modo specifico le risultanze dell'elaborato peritale. Nel confer- mare le altre voci contrattuali, non interessate da censura ad opera delle parti, il ctu ha quindi accertati che alla data di chiusura del conto in esame, ovvero al
27.11.2020, il saldo ricostruito ammontava ad euro - 20.612,50. Il decreto oppo- sto va quindi revocato.
La pronunzia sarà emessa nei confronti della parte originaria del rapporto,
[...] in mancanza di accordo tra le parti circa l'estromissione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza reciproca e sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento della somma in favore della
[...]
della somma di euro 20612,50 oltre interessi contrattuali Controparte_6
dal 27.11.2020 al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
- Napoli, 15.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 18630.21 R.G.,
e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il 19 maggio Parte_1 C.F._1
1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa – giusta pro- cura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. n.44/2011, come sostituito dal D.M. 48/2013 – dall'Avv. Carlo
Domenico Massara giusta procura come in atti;
- Opponente
CONTRO
, con sede in Napoli alla Via Calabritto n.20, TE
capitale sociale € 18.200.000,00 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5663, ed alla
C.C.I.A.A. di Napoli al n. 769906, p.iva in persona del direttore P.IVA_1
generale dr. munito dei poteri giusta procura speciale conferita CP_2 con atto per notaio di Napoli del 22\07\2021 (repertorio 53421 Persona_1
– raccolta 12219) elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Domenico 18 presso lo studio dell' Avv. Edoardo Stelo come in atti;
- Opposta
E di seguito, in sigla, Controparte_3
, con sede in Napoli, alla via Santa Brigida n. 39 e Direzione Generale CP_3
in Milano, alla via San Giovanni sul Muro n. 9, iscritta nel Registro delle Im-
1
prese di Napoli con codice fiscale e partita IVA , in persona del P.IVA_2
suo procuratore, dott.ssa , nata a [...] il [...] (codice fi- CP_4
scale ), a tanto legittimata con procura del 21.1.2022 CodiceFiscale_2
conferitale dall'Amministratore delegato di dott.ssa CP_3 Parte_2
nata a [...] il [...], autenticata nei poteri e firma dal dott. Per_2
notaio in Milano, rep. 53.130, racc. 24.635, registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 26.1.2022 al numero 5000, serie
1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, da co- stituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, dall'avv. Gianfranco Cag- giano del Foro di Napoli (codice fiscale ), presso il CodiceFiscale_3
cui studio in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5 elegge domicilio;
- Interventrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione è avverso il decreto ingiuntivo n. 4498/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 7 giugno 2021, nel procedimento NRG 14241/2021, notificato in data 8 giugno 2021 con il quale è stato ingiunto alla di Parte_1 pagare l'importo di euro 32.008,71, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio quantificate in euro 1.305,00 per compenso ed euro 286,00 per spese oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, in favore della “ CP_1
.
[...]
Nel formulare le seguenti conclusioni:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace per carenza dei re- quisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed art. 50 TUB;
2) accertare che nulla è dovuto dalla Dott.ssa alla “ Parte_1 CP_1
per quanto esposto e documentato;
[...]
2
3) condannare la “ al pagamento delle spese e competenze TE
di causa;
premetteva in fatto e diritto l'opponente: il credito azionato deriverebbe dal saldo negativo di un conto corrente aperto nel
2013 n. 3252, sul quale sono stati addebitati costi illegittimi:
- Anatocismo;
- Commissione di messa a disposizione fondi;
- Variazioni unilaterali illegittime;
- Assenza di certezza e liquidità del credito azionato per cui nulla sarebbe dovuto.
Costituitasi la ha chiesto rigettarsi l'opposizione perché in- TE fondata in fatto e diritto, precisando che in data 25/05/21 diffidava la debitrice a provvedere al pagamento della esposizione debitoria maturata sul conto, revo- cando ogni affidamento.
In data 21.6.22, si costituiva la cessionaria che allegava quanto segue. CP_3
Contro Il credito vantato dall'opposta è traslato in favore di TE
, in forza del contratto di cessione del 16.12.2021, del quale, ai sensi dell'art.
[...]
58 T.U.B., ne è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23.12.2021, al Foglio delle Inserzioni n. 152. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale si producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ed i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiun- que prestati o, comunque, esistenti a favore della cedente, conservano la loro va- lidità ed il loro grado a favore della cessionaria, senza necessità di alcuna forma- lità o annotazione, ma non sono incluse nella cessione le passività derivanti da procedimenti o indagini penali, nonché da sanzioni e/o qualsiasi obbligazione e/o pretese risarcitorie derivanti da fatti ed attività antecedenti alla data della cessio- ne.
In conseguenza dell'operata cessione, pertanto, è divenuta, ai sensi CP_3 dell'art. 111 c.p.c., esclusiva titolare dei rapporti e del credito già originariamente
3
vantato da nei confronti degli opponenti ed ha pieno diritto TE
ed interesse ad intervenire in questo giudizio.
Per quanto innanzi, fa- Controparte_3
ceva proprie atti e difese ed istanze della e chiedeva acco- TE gliersi le sue richieste.
Acquisita la documentazione, premessa l'assoluta genericità del disconoscimento della documentazione contrattuale come operato dall'opponente, veniva disposta ctu in esecuzione del seguente mandato:
“indichi, quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, precisando, inoltre, se, alla data di proposizione della domanda o eventualmente a quella di redazione della perizia, i rapporti erano ancora in esse- re o risultavano estinti avendo cura di indicare la data di estinzione;
indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto ine- renti lo svolgimento del rapporto;
determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione, ricostruendo i mo- vimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla di- versa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto;
laddove la documentazione contabile sia incompleta e frammentaria, indichi i periodi mancanti, e i calcoli che non possono essere attuati attese le lacune do- cumentali;
ricalcoli il saldo del rapporto di cui è causa, eliminando per l'intera durata la capitalizzazione;
escluda dal conto gli oneri applicati - ai sensi della L. 2/09, e, successivamen- te, del DL n.
201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n.
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644/12 -, ove tali oneri non siano pattuiti, o in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
non considerando modifiche delle condizioni contrattuali sfavorevoli al debito- re che non siano state comunicate nelle forme di cui all'art. 118 comma 2° d. lgs. 385/93;
indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalco- lati, con chiara indicazione dell'esistenza di eventuali importi a credito della correntista.
Le operazioni peritali svolte hanno evidenziato che tra le parti sono intercorsi i seguenti contratti:
a) Contratto di conto corrente ordinario n. 3252 - del 05.04.2013;
b) Contratto di concessione di linee di credito - euro 5.000,00 - del 12.04.2013;
c) Contratto di concessione di linee di credito - euro 15.000,00 - del 12.04.2013;
d) Contratto di concessione di linee di credito - euro 20.000,00 - del 17.10.2013;
A sostegno del credito azionato in monitorio la banca ha depositato gli estratti di c/c n. 3252 dall'apertura del 05/04/2013 con saldo iniziale zero fino al passaggio a sofferenza del 27/11/2020 pari ad € - 32.008,71.
Il ctu ha evidenziato anche che dall'analisi degli estratti di conto corrente a parti- re dal III° Trimestre 2015, viene concesso un affidamento in conto corrente per €
25.000,00, di cui in atti, non si riscontra alcun contratto.
In limine si rileva l'illegittimità della previsione in ordine alla capitalizzazione per il contratto di conto corrente il quale non indica per il tasso attivo la misura effettiva con gli effetti della capitalizzazione, con ciò in violazione della delibera circ del 9.2.200 art. 6, con conseguente elisione della capitalizzazione per l'intero periodo di vigenza del rapporto. Tale conclusione non viene superata dalla even- tuale sottoscrizione specifica della clausola laddove operata dal cliente. La viola- zione attiene ad una norma imperativa non superabile con l'approvazione speci- fica della clausola.
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Risulta assente ogni addebito della cms dal contratto, con conseguente infonda- tezza della censura dell'opponente.
Quanto alla commissione di messa a disposizione fondi, essa rientra nella rego- lamentazione di cui all'art. 117 bis tub, che così dispone:
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
“1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzio- nale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affi- damento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della som- ma messa a disposizione del cliente”…
La norma prosegue nel sancire la nullità della clausola se contraria a quanto di- sposto.
Sul punto si richiama quanto emerso dalle operazioni peritali secondo cui :” Oc- corre sottolineare, che nel contratto sottoscritto risulta assente ogni riferimento alla metodologia di calcolo applicata dall'istituto di credito ed inoltre, nei docu- menti contabili in atti, risulta assente per alcuni addebiti la determinazione dell'importo trimestralmente addebitato negli estratti di c/c, impedendo di verifi- care la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e di quan- to pattuito”.
Correttamente quindi il ctu ha eliminato gli addebiti per i quali non è stato possi- bile riscontrarne la riconducibilità al contratto ed il loro esatto importo.
Successivamente all'atto di opposizione, l'opponente ha anche dedotto l'applicazione usuraria di interessi. L'eccezione, anche se rilevabile d'ufficio, non risulta correttamente formulata attesa la sua genericità in quanto l'opponente avrebbe dovuto specificare il periodo in cui sarebbe stato superato il tasso mas- simo applicabile, la soglia prevista e la categoria contrattuale per la quale la so- glia è calcolata. Nulla in tal senso risulta con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Ancora, in sede di comparsa conclusionale parte opponente contesta per la prima volta l'indeterminatezza-illegittimità dei tassi debitori applicati.
6
L'eccezione risulta totalmente infondata attesa l'espressa previsione contrattuale nel documento del 5.4.13. Inoltre, quanto alla ctu, in sede di comparsa conclusio- nale l'opponente chiede disporsi ctu per eseguire il ricalcolo come richiesto in at- ti, per poi concludere nella comparsa di replica che le risultanze della disposta ctu nel corso del giudizio hanno accertato un minor credito della banca che non ha contestato in modo specifico le risultanze dell'elaborato peritale. Nel confer- mare le altre voci contrattuali, non interessate da censura ad opera delle parti, il ctu ha quindi accertati che alla data di chiusura del conto in esame, ovvero al
27.11.2020, il saldo ricostruito ammontava ad euro - 20.612,50. Il decreto oppo- sto va quindi revocato.
La pronunzia sarà emessa nei confronti della parte originaria del rapporto,
[...] in mancanza di accordo tra le parti circa l'estromissione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza reciproca e sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento della somma in favore della
[...]
della somma di euro 20612,50 oltre interessi contrattuali Controparte_6
dal 27.11.2020 al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
- Napoli, 15.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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