Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.