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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. SA La LL, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2726/2024 R.G. promossa da:
, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Bianco, Parte_1 C.F._1
alla via Vittoria n.72, presso lo studio dell'avv. Silvana CAVALERI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato nell'Agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, presso l'avv. Cinzia LOLLI, CP_1 giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Persona_1
Fiumicino, rep.37875; pec: t Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, assegno ordinario di invalidità ex art. 1
l. 222/84;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
ESPOSIZINE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 03/10/2024, Pt_1 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 4 all'art. 1 l.n. 222/1984, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott.
[...]
in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidante di cui è Per_2 affetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato.
In particolare, la parte ricorrente ha denunciato la genericità dell'elaborato, ha evidenziato la carenza di anamnesi lavorativa ed ha eccepito l'inappropriato utilizzo delle tabelle ministeriali come da DM 5.2.92 in ragione della valutazione globale del complesso invalidante accertato, pari al 68%, dunque superiore ai 2/3, riferita alla mansione generica di operaio ma non in relazione a quella specifica di manovale di impresa edile.
Pag. 2 a 4 In merito alla prestazione invocata, occorre inoltre precisare che, ai sensi della legge n. 222/1984, la concessione dell'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e con ordinanza del
04.04.2025 ha nominato CTU il dott. , che ha ritualmente accettato l'incarico Persona_3
ed il 17.10.2025 ha depositato l'elaborato peritale.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto il ricorrente ad esame obiettivo, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da riconoscere in capo al suddetto una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi con decorrenza da marzo 2023.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “rachialgia diffusa e limitazione antalgica dei movimenti del tronco in soggetto con discopatie multiple lombosciatalgia bilaterale – disturbo posturale globale. spalla dolorosa bilaterale con disfunzionala'- gonalgia bilaterale con impegno funzionale -grave ipoacusia bilaterale con sindrome vestibolare in soggetto con pregresso trauma encefalico con frattura infossata parietale da incidente sul lavoro sottoposto ad intervento chirurgico con applicazione di impianto cocleare -sindrome ansiosa depressiva”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “si puo' concludere, pertanto, che il sig. presenta infermità tali da determinare Parte_1 una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro, in attività confacenti alla sue attitudini lavorative. con decorrenza dalla data di certificazione fisiatrica presente agli atti (marzo 2023)”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. . Persona_3
Pag. 3 a 4 Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi di cui all'art. l. n. 222/1984 in capo ad
[...]
, con decorrenza da marzo 2023. Pt_1
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio invocato in epoca successiva alla domanda amministrativa, vengono compensate nella misura di un terzo e sono pertanto liquidate in complessivi €2.535,32, oltre
IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - accerta in capo ad la sussistenza del requisito sanitario di cui Parte_1 all'art. 1 l. n. 222/1984 con decorrenza da marzo 2023;
2. - condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1
liquida in €2.535,32, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separati decreti.
Locri, 21 dicembre 2025
Il Giudice
SA La LL
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