Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14133 del 2022, proposto da Ve.Ra S.r.l. e da -OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rapp.te della predetta società, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. n. 36755 del 15.07.2022 emessa dal Dirigente dell'Area 4 – Servizio Urbanistica – Ufficio Condono del Comune di Cerveteri, architetto Marco Di Stefano, notificata in data 29.08.2022, con la quale visti l'art. 32, comma 25 della legge 326/03 e l'art. 10bis della L.R. 08.11.2004, n. 12, veniva denegata la sanatoria sanatoria di una tettoia per una superficie coperta di mq. 384,00, tettoia per riparo cisterne acqua, realizzazione di deposito attrezzi per mq. 21,70 ubicati in Lungomare dei Navigatori Etruschi in catasto al foglio 61 part. 270, oggetto di domanda presentata il 30.03.2004 con prot. n. 10131 diretta ad ottenere permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. FI AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in memoria;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente FF
FI AR AN, Consigliere, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI AR AN | NO LL |
IL SEGRETARIO