Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 174
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 43773/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 26/09/2005 che ha annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M. il 06/09/2005 ed ha ordinato la restituzione;
in favore di:
CE AN, indagato del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c e art. 30, comma 1, lett. b, del fucile da caccia calibro 12, marca Beretta e di una cartucciera con 20 cartucce calibro 12;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza in data 26/09/2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M. il 06/09/2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di CE AN, indagato del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c e art. 30, comma 1, lett. h, del fucile da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati.
Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da guardie volontarie del WWF alle quali la L. n. 157 del 1992 non riconosce il relativo potere.
Proponeva ricorso per Cassazione il P.M. denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria "perché la L. 11 febbraio 1992, n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27, lett. D);
perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza diporto del fucile per uso di caccia;
la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione;
la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, comma 1) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, comma 5);
perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;
perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei reati" è collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28/03/1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)" (Cassazione sezione 3^ n. 1151/1998 RV. 211205).
Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente nella materia venatoria. L'ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.