Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6454
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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In tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2006, n. 6454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6454
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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