Art. 215.
L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni".
L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni".