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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2861/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. NATALINO TARZIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP
, premettendo di aver ottenuto nei confronti di quest'ultima
[...] sentenza n. 925/2023, pubblicata in data 20.07.2023, con la quale il tribunale di Palmi annullava il licenziamento intimatole dall'
[...]
disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro di Controparte_2 essa ricorrente, nonché la condanna “al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità”, dedotto quanto il lavoratore pagina1 di 4
avesse percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Ha chiesto la quantificazione e la liquidazione della predetta indennità risarcitoria, evidenziando di non essere stata reintegrata nel posto di lavoro per aver maturato il diritto al pensionamento in data 01.06.2023.
1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, l' Controparte_2 non si è costituita, dovendosene dichiarare la contumacia.
2.- La domanda è fondata.
3.- Si premette che, secondo consolidata giurisprudenza "La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza" (fra le altre, si veda C.
9132/2003). Invero, ai fini della determinabilità del credito è sufficiente che possa pervenirsi alla sua quantificazione per mezzo di un mero calcolo aritmetico, “sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito” (cfr. C. 22427/2004).
Pertanto, se è possibile individuare, sulla base degli atti, le componenti della retribuzione globale di fatto, la sentenza di condanna consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso.
4.- Nel caso di specie, nel dispositivo della sentenza n. 925/2023 del tribunale di Palmi è stata ordinata la reintegrazione della lavoratrice pagina2 di 4
nel posto di lavoro e condannata l' "al pagamento Controparte_2 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità".
La motivazione della suddetta sentenza non fornisce, però, specifici riferimenti in ordine all'entità della retribuzione percepita dalla lavoratrice, limitandosi ad indicare la qualifica di logopedista dell'odierna ricorrente.
5.- Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria, tenuto conto delle indicazioni già contenute nella sentenza n. 925/2023, che commisura l'ammontare di detta indennità alla “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, nonché della circostanza che l'arco temporale da considerare per la determinazione dell'indennità risarcitoria è compreso tra l'01.02.2022 ed il 31.05.2023, può calcolarsi l'ammontare dovuto mediante moltiplicazione dell'importo risultante dall'ultima busta paga prima del licenziamento (euro
1.971,40) ed il numero di mesi intercorrenti tra quest'ultimo ed il pensionamento, pari a 16, per il complessivo importo di euro 31.542,40, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale a decorrere dall'01.02.2022 fino all'effettiva soddisfazione.
6.- La domanda di condanna al pagamento del predetto importo deve essere rigettata, in quanto già contenuta nella sentenza n. 925/2023.
7.- Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P Q M
ACCERTA che il credito, avente ad oggetto l'indennità risarcitoria prevista dalla sentenza n. 925/2023, pubblicata dal tribunale di Palmi in data 20.07.2023 e da quest'ultima commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, è pari ad euro 31.542,40, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi.
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COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Palmi, 10/07/2025
Il giudice
Luca Coppola
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