Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8564/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Covotta;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 31.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 1.6.2002, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per_ venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 9.9.2009 e il 21.3.2012), e non Per_2
ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettando l'obbligo del mutuo rispetto;
2 2. Il IG. di comune accordo con la IG. , si è allontanato da casa Parte_1 Parte_2
asportando i propri beni, i propri indumenti ed effetti personali e, attualmente, è domiciliato in un immobile da lui locato, in Genova, Via E. Cavallo 97;
3. La casa coniugale sita in Genova, Via Carlo Montanari 8/17, è assegnata alla IG.ra
[...]
che ivi abiterà unitamente ai due figli minori e Pt_2 Persona_3 SO
4. I minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi Persona_3 SO
i genitori con collocamento stabile e prevalente presso l'abitazione della casa coniugale sita in Genova, Via Carlo Montanari 8/17, immobile che verrà assegnato alla madre;
Parte_2
Per_ 5. I coniugi provvederanno all'educazione e all'istruzione di e attuando, SO
congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi;
6. Il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé entrambi i figli quando gli stessi Parte_1
ne faranno richiesta, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la IG.ra Parte_2
e, comunque, secondo i periodi qui di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
a. Poiché i figli sono felici che sia il padre che la madre li accompagnino a scuola la mattina, i coniugi concordano che, previo accordo tra loro entro il sabato precedente, nei giorni di scuola (da lunedì a venerdì) il IG. si alterni alla madre per Parte_1 Parte_2
accompagnarli a scuola, andandoli a prendere a casa alle 7.30 della mattina concordata;
b. Una sera infrasettimanale – il martedì – il padre prenderà i figli per le 19.00 - 19.30, andranno a cenare insieme e poi li riporterà a casa;
c. Almeno una volta al mese, il padre potrà stare con i figli un giorno intero, il sabato o la domenica, dal mattino fino a dopo cena, avendo cura di comunicare con anticipo, ovvero il sabato precedente per la settimana successiva, il giorno in cui il IG. starà con i minori Pt_1
e non si troverà al lavoro (compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori); anche l'eventuale pernottamento nella notte tra il sabato e la domenica è rimessa all'accordo delle parti e deve essere comunicato alla IG.ra con anticipo (parimenti il sabato Pt_2
precedente);
d. Parimenti con congruo anticipo, ovvero il sabato precedente, il IG. comunicherà Pt_1
alla IG.ra quale giorno tra sabato e domenica vedrà i figli anche solo per qualche ora, Pt_2
compatibilmente con gli impegni lavorativi (prendendoli e riportandoli);
3 e. Se le parti concordano il pernottamento di cui al punto c) potrà avvenire anche tra il venerdì e il sabato, avendo cura, il IG. di andare a prendere i figli nel pomeriggio Pt_1
dopo le loro attività extrascolastiche e tenerli fino al giorno seguente;
f. durante le festività natalizie e durante le festività pasquali, si applicherà il regime dell'alternanza e, quindi, ad anni alterni, i figli staranno con la madre o con il padre ed altrettanto varrà anche per i giorni di “ponte” e per i compleanni dei minori e altre ricorrenze della famiglia;
g. per tutto quanto non specificato, le parti concorderanno di volta in volta tra loro modalità
e condizioni di visita;
7. il IG. verserà, a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge, Parte_1
IG.ra , la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Parte_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
8. il IG. verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei propri Parte_1
Per_ figli minori e con modalità di bonifico bancario continuativo, alla IG.ra SO
, l'importo di euro 900,00 (euro 450,00 a figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2
per dodici mensilità, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
9. le somme di cui ai punti che precedono saranno rivalutate ogni anno secondo gli indici
ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
10.il IG. sosterrà al 100% le spese straordinarie;
le parti richiamano Parte_1
integralmente il verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
11. Allorquando la IG.ra troverà un'occupazione lavorativa, la percentuale delle spese Pt_2
straordinarie sarà del 50% con conseguente rimborso al genitore che le ha anticipate, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
12.L'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun coniuge al 50%;
4 13.entrambi i coniugi danno reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio e per i figli minori”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 139, parte II, serie A, anno 2002), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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