Sentenza 13 giugno 2008
Massime • 1
Integra il delitto di ingiuria l'affissione, sotto l'abitazione della persona offesa, di manifesti contenenti il testo di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima, in quanto l'attribuzione ad un soggetto di un fatto di rilevanza penale costituisce attività idonea a lederne l'onore ed a tal fine nessuna efficacia scriminante riveste il fatto che lo scritto offensivo sia costituito da una sentenza, posto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 594 cod. pen. non è riconosciuta efficacia scriminante alla verità del fatto offensivo e che, d'altro canto, anche l'efficacia esimente riconosciuta, ex art. 596 cod. pen., alla sopravvenienza della sentenza di condanna della persona offesa in ordine al fatto offensivo attribuitole, è subordinata alla constatazione, demandata al giudice di merito, che i modi usati non rendano per sé stessi applicabili le disposizioni di cui all'art. 594 cod. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen., considerati i modi della condotta concretatasi nella affissione della sentenza avvenuta nello stesso ambiente, pubblico o aperto al pubblico, nel quale si era verificato l'episodio incriminato, per giunta in danno di chi aveva beneficiato della non menzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2008, n. 31613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31613 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/06/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2769
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 225/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR EP, N. IL 04/08/1945;
avverso SENTENZA del 11/06/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cons. V. Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RI PP avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 11 giugno 2007 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva affermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di ingiuria in danno di CC AL, fatto del 15 marzo 2004. RI era stato tratto a giudizio, in realtà, per rispondere del reato di diffamazione aggravato dal mezzo della stampa, in relazione alla condotta consistita nell'affiggere manifesti sui quali aveva fatto stampare la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti del CC.
Il Tribunale, rilevato che il reato di diffamazione non era configurabile per la mancanza del nome della persona offesa sui manifesti in questione, aveva riqualificato il fatto come ingiuria. La Corte di merito aveva confermato tale impostazione rilevando, in particolare, che l'art. 594 c.p., comma 2, equipara la presenza della persona offesa alla comunicazione con scritto ad essa diretto. Deduce il ricorrente:
La erronea applicazione dell'art. 595 c.p.: nella specie il reato è stato ritenuto sussistente non già in presenza di una espressione offensiva ma della diffusione di una sentenza di condanna che è priva, per sua natura, di contenuto lesivo dell'onore o della reputazione.
In secondo luogo difetta il requisito della "presenza della persona offesa", requisito che nella specie è stato erroneamente ritenuto equiparabile alla compilazione di uno scritto indirizzato alla persona. Invece, lo scritto in parola non contiene il nome del soggetto condannato ne' gli è stato spedito;
non sarebbe nemmeno stato individuato l'autore della affissione. Mancherebbe l'elemento psicologico per il tipo di strumento utilizzato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Costituisce orientamento costante della Cassazione quello in base al quale la attribuzione ad un soggetto di un fatto di rilevanza penale costituisce attività idonea a lederne onore, da intendersi come il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona ossia, come anche la dottrina rileva, l'apprezzamento dell'individuo nell'ambiente in cui vive (v. analogamente, rv 231696;
rv 229710; rv 231279).
È dunque da condividere l'assunto del giudice a quo che ha ritenuto integrata la materialità della condotta lesiva dell'altrui onore, nell'avere, il prevenuto, affisso in luogo non privato, sotto l'abitazione della persona offesa, il testo della sentenza di condanna del medesimo per il delitto di ingiuria.
Il fatto che lo scritto capace di ledere l'altrui onorabilità fosse una sentenza, d'altra parte, non costituisce una scriminante idonea nel caso di specie.
In tema di ingiuria non è riconosciuta efficacia esimente alla verità del fatto offensivo, come affermato in linea generale dell'art. 596 c.p., comma 1, mentre, per il reato in questione, sono previste le esimenti speciali della ritorsione e della provocazione dell'art. 599 c.p., estranee al caso che ci occupa. E proprio dall'art. 596 c.p., si ricava che anche l'efficacia esimente riconosciuta alla sopravvenienza della sentenza di condanna della persona offesa in ordine al fatto offensivo attribuitole è subordinata alla constatazione, propria del giudice del merito, che "i modi usati non rendano per sè stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594 c.p.". Proprio questo è il caso in esame, nel quale la Corte di merito ha appuntato la propria attenzione sui modi della condotta, consisti non già nella mera "comunicazione" della sentenza penale di condanna (peraltro nemmeno giustificata da statuizioni civili, nella specie non pronunciate) ma nella affissione avvenuta nello stesso ambiente, pubblico o aperto al pubblico, nel quale era avvenuto l'episodio che aveva portato a quella condanna, per giunta in danno di chi aveva fruito del beneficio - accordatogli appunto in sentenza - della non menzione della condanna nel certificato del casellario a richiesta dei privati e quindi del diritto di non vedere pubblicizzata la condanna in ambienti diversi da quello strettamente giudiziario. Alla luce di tali osservazioni, del tutto plausibili, non può essere ulteriormente censurata la configurazione dell'elemento psicologico del reato in contestazione che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta con valenza offensiva per l'altrui onore senza che possano avere ingresso questioni sui motivi dell'agire. E ciò senza contare che al riguardo il motivo di ricorso è del tutto generico e non aggredisce passaggi della motivazione nemmeno in riferimento a presunte incompletezze relative a questioni poste nel processo di merito. Nemmeno possono avere ingresso nella presente sede le censure riguardanti la attribuzione, operata dal giudice del merito, della condotta al ricorrente e i termini entro i quali si è ritenuta concretamente individuata, nella operazione incriminata, la persona offesa.
Si tratta, infatti, di valutazioni del giudice del merito sulla congruità e concludenza del materiale probatorio preso in considerazione e tale iter argomentativo non può essere ripercorso dal giudice della legittimità il quale, a fronte di osservazioni complete e pertinenti come quelle presenti in sentenza sui punti in questione, deve arrestare il proprio vaglio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008