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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13270 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NC, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 24/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13270 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NC, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Procuratore della Repubblica in sede diretta all'applicazione dell'isolamento diurno nei confronti di MI DI, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NC in data 17 settembre 2025, cumulava all'ergastolo l'isolamento diurno per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. 1.1. In sintesi, il giudice dell'esecuzione riteneva fondata l'istanza dell'organo dell'esecuzione osservando che MI DI è stato condannato in via irrevocabile, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NC emessa 1'8 giugno 2023 alla pena dell'ergastolo per concorso in omicidio pluriaggravato ed altro, nonché con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 24 gennaio 2023 alla pena di anni otto di reclusione per associazione di stampo mafioso, inserite nel provvedimento di cumulo sopra indicato. 1.2. Pertanto, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., poiché alla pena dell'ergastolo si aggiungeva quella temporanea superiore ad anni cinque, doveva cumularsi anche l'isolamento diurno essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che la pena residua per il reato associativo - previa detrazione del periodo di presofferto patito in regime cautelare - fosse inferiore ad anni cinque al momento della irrevocabilità della condanna all'ergastolo, dovendosi invece considerare l'inizio della espiazione della penadal primo momento di privazione della liberazione personale del condannato, vale a dire dal giorno 4 ottobre 2021. 1.3. Quanto poi alla durata dell'isolamento, il giudice dell'esecuzione la fissava nella misura sopra indicata richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Avverso la citata ordinanza MI DI, per mezzo dell'avv. Sergio Rotundo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 72 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel non tenere conto che, sino al momento in cui la condanna all'ergastolo non era divenuta definitiva, egli aveva continuato ad espiare la pena inflittagli per il reato associativo, di talché al momento dell'inizio della espiazione della pena perpetua quella residua per il reato ex art. 416-bis cod. pen. era inferiore ad anni cinque, con la conseguente inapplicabilità dell'isolamento diurno, poiché nella determinazione della pena in concreto da espiare ai sensi degli artt. 72 e 73 cod. pen. devono essere valutati i periodi di presofferto, oltre che l'indulto e la liberazione anticipata già concessi, così come pure le sopravvenute cause di estinzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla durata dell'isolamento fissata dal giudice dell'esecuzione in misura superiore al minimo edittale, senza una corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla disposizione sopra richiamata e mediante un generico riferimento alla gravità dei reati omettendo, in tal modo, una adeguata spiegazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. 3. Il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo deve, anzitutto, evidenziarsi che l'odierno ricorrente risulta detenuto ininterrottamente dal giorno 4 dicembre 2021 e che i reati compresi nel provvedimento di cumulo sono stati tutti commessi in epoca antecedente all'inizio della carcerazione medesima. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che l'art. 80 cod. pen. ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona e, perciò, anche del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., così come anche di quello legale di 3 assorbimento delle pene temporanee, in caso di concorso con la pena dell'ergastolo, nell'isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72, con il limite massimo di tre anni (che non riguarda, però, la fattispecie in esame). Da quanto sopra discende il principio della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138) al fine di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In questi termini, la decisione appena richiamata, stabilisce che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione sia stata definita. In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. 2.2. Al contrario, nella ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto piuttosto di adeguare ed aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, Rv. 247732, nonché Sez. 1, n. 14507 del 05/03/2009, Rv. 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio moderatore di cui all'art. 78 •cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti, tra cui, il citato art. 72. 2.3. In particolare, da tale disposizione codicistica si desume che l'ergastolo viene ridotto ad unità anche se derivante da più condanne alla pena perpetua (con isolamento diurno da sei mesi a tre anni); le pene detentive temporanee, lì dove superino in concreto la quota dei cinque anni - come verificatosi nel caso in esame - si trasformano in isolamento diurno (fino al limite di diciotto mesi). La pena che ne deriva è quindi pena unica «legale» che ricomprende tutti i fattori che la compongono (quindi l'ergastolo e le pene detentive temporanee). Da ciò consegue che il momento iniziale della espiazione della pena - ai sensi dell'art. 657 del codice di rito che impone di computare la custodia subita per lo stesso o per altro reato - è quello in cui il soggetto è stato privato della libertà per la prima volta (nel caso in esame, il giorno 4 dicembre 2021) e per uno qualsiasi dei reati 4 confluiti nel cumulo sempre che gli stessi reati siano tutti antecedenti l'inizio della detenzione, come già illustrato. Diversamente, si andrebbe a rendere più oneroso - senza ragione alcuna ed in violazione dei principi sopra richiamati - il percorso che l'ergastolano deve fare per pervenire, in ipotesi, alla liberazione condizionale, lì dove si computa il periodo minimo di pena espiata (comprensivo di liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 176 cod. pen. (Sez. 1, n. 36894 del 14/06/2024, Letizia, Rv. 287651 - 01). 3. Orbene, alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha correttamente ritenuto come unica l'esecuzione della pena iniziata il giorno 4 dicembre 2021 escludendo la possibilità - invocata dalla difesa - di detrarre un periodo di presofferto dalla sola pena dell'isolamento diurno considerata così come scorporata dal cumulo, di talché ha valutato, ai fini della applicazione dell'isolamento, ai sensi del secondo comma del citato art. 72, l'intera pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. A quanto sopra deve aggiungersi che il periodo di carcerazione sofferta prima della irrevocabilità della condanna all'ergastolo potrà essere, comunque, preso in considerazione ai fini della decorrenza iniziale della pena perpetua e dell'eventuale accesso ai benefici penitenziari. 4. Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo riguardante la durata dell'isolamento; anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo (Sez. 1, n. 31127 del 10/09/2025, Rv. 288343 - 01), con la conseguenza che il giudice, nel fissarne la durata, deve utilizzare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ciò posto, la decisione del giudice dell'esecuzione risulta rispettosa dei richiamati principi poiché, in modo adeguato ed esente da evidenti vizi di natura logica, ha fissato la durata dell'isolamento nella misura superiore al minimo ma comunque inferiore alla media edittale, richiamando la gravità dei reati commessi, il loro particolare allarme sociale e lo stabile inserimento del condannato nel dan mafioso Crea di Rizziconi, adempiendo il tal modo l'obbligo motivazionale richiesto nel caso specifico. IL FUNZIO )1. f ZIARIO Il Presiden e onica qo ILIC 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13270 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NC, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Procuratore della Repubblica in sede diretta all'applicazione dell'isolamento diurno nei confronti di MI DI, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NC in data 17 settembre 2025, cumulava all'ergastolo l'isolamento diurno per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. 1.1. In sintesi, il giudice dell'esecuzione riteneva fondata l'istanza dell'organo dell'esecuzione osservando che MI DI è stato condannato in via irrevocabile, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NC emessa 1'8 giugno 2023 alla pena dell'ergastolo per concorso in omicidio pluriaggravato ed altro, nonché con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 24 gennaio 2023 alla pena di anni otto di reclusione per associazione di stampo mafioso, inserite nel provvedimento di cumulo sopra indicato. 1.2. Pertanto, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., poiché alla pena dell'ergastolo si aggiungeva quella temporanea superiore ad anni cinque, doveva cumularsi anche l'isolamento diurno essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza che la pena residua per il reato associativo - previa detrazione del periodo di presofferto patito in regime cautelare - fosse inferiore ad anni cinque al momento della irrevocabilità della condanna all'ergastolo, dovendosi invece considerare l'inizio della espiazione della penadal primo momento di privazione della liberazione personale del condannato, vale a dire dal giorno 4 ottobre 2021. 1.3. Quanto poi alla durata dell'isolamento, il giudice dell'esecuzione la fissava nella misura sopra indicata richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Avverso la citata ordinanza MI DI, per mezzo dell'avv. Sergio Rotundo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 72 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel non tenere conto che, sino al momento in cui la condanna all'ergastolo non era divenuta definitiva, egli aveva continuato ad espiare la pena inflittagli per il reato associativo, di talché al momento dell'inizio della espiazione della pena perpetua quella residua per il reato ex art. 416-bis cod. pen. era inferiore ad anni cinque, con la conseguente inapplicabilità dell'isolamento diurno, poiché nella determinazione della pena in concreto da espiare ai sensi degli artt. 72 e 73 cod. pen. devono essere valutati i periodi di presofferto, oltre che l'indulto e la liberazione anticipata già concessi, così come pure le sopravvenute cause di estinzione della pena. 2.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla durata dell'isolamento fissata dal giudice dell'esecuzione in misura superiore al minimo edittale, senza una corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla disposizione sopra richiamata e mediante un generico riferimento alla gravità dei reati omettendo, in tal modo, una adeguata spiegazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. 3. Il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo deve, anzitutto, evidenziarsi che l'odierno ricorrente risulta detenuto ininterrottamente dal giorno 4 dicembre 2021 e che i reati compresi nel provvedimento di cumulo sono stati tutti commessi in epoca antecedente all'inizio della carcerazione medesima. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che l'art. 80 cod. pen. ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona e, perciò, anche del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., così come anche di quello legale di 3 assorbimento delle pene temporanee, in caso di concorso con la pena dell'ergastolo, nell'isolamento diurno ai sensi dell'articolo 72, con il limite massimo di tre anni (che non riguarda, però, la fattispecie in esame). Da quanto sopra discende il principio della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutti commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, Rv. 228138) al fine di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In questi termini, la decisione appena richiamata, stabilisce che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione sia stata definita. In tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. 2.2. Al contrario, nella ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto piuttosto di adeguare ed aggiornare il titolo già in esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, Rv. 247732, nonché Sez. 1, n. 14507 del 05/03/2009, Rv. 243145) con piena applicabilità, in tal caso, del criterio moderatore di cui all'art. 78 •cod. pen. e delle altre norme riguardanti l'esecuzione di pene concorrenti, tra cui, il citato art. 72. 2.3. In particolare, da tale disposizione codicistica si desume che l'ergastolo viene ridotto ad unità anche se derivante da più condanne alla pena perpetua (con isolamento diurno da sei mesi a tre anni); le pene detentive temporanee, lì dove superino in concreto la quota dei cinque anni - come verificatosi nel caso in esame - si trasformano in isolamento diurno (fino al limite di diciotto mesi). La pena che ne deriva è quindi pena unica «legale» che ricomprende tutti i fattori che la compongono (quindi l'ergastolo e le pene detentive temporanee). Da ciò consegue che il momento iniziale della espiazione della pena - ai sensi dell'art. 657 del codice di rito che impone di computare la custodia subita per lo stesso o per altro reato - è quello in cui il soggetto è stato privato della libertà per la prima volta (nel caso in esame, il giorno 4 dicembre 2021) e per uno qualsiasi dei reati 4 confluiti nel cumulo sempre che gli stessi reati siano tutti antecedenti l'inizio della detenzione, come già illustrato. Diversamente, si andrebbe a rendere più oneroso - senza ragione alcuna ed in violazione dei principi sopra richiamati - il percorso che l'ergastolano deve fare per pervenire, in ipotesi, alla liberazione condizionale, lì dove si computa il periodo minimo di pena espiata (comprensivo di liberazione anticipata) ai sensi dell'art. 176 cod. pen. (Sez. 1, n. 36894 del 14/06/2024, Letizia, Rv. 287651 - 01). 3. Orbene, alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata non appare censurabile poiché ha correttamente ritenuto come unica l'esecuzione della pena iniziata il giorno 4 dicembre 2021 escludendo la possibilità - invocata dalla difesa - di detrarre un periodo di presofferto dalla sola pena dell'isolamento diurno considerata così come scorporata dal cumulo, di talché ha valutato, ai fini della applicazione dell'isolamento, ai sensi del secondo comma del citato art. 72, l'intera pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. A quanto sopra deve aggiungersi che il periodo di carcerazione sofferta prima della irrevocabilità della condanna all'ergastolo potrà essere, comunque, preso in considerazione ai fini della decorrenza iniziale della pena perpetua e dell'eventuale accesso ai benefici penitenziari. 4. Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo riguardante la durata dell'isolamento; anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo (Sez. 1, n. 31127 del 10/09/2025, Rv. 288343 - 01), con la conseguenza che il giudice, nel fissarne la durata, deve utilizzare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ciò posto, la decisione del giudice dell'esecuzione risulta rispettosa dei richiamati principi poiché, in modo adeguato ed esente da evidenti vizi di natura logica, ha fissato la durata dell'isolamento nella misura superiore al minimo ma comunque inferiore alla media edittale, richiamando la gravità dei reati commessi, il loro particolare allarme sociale e lo stabile inserimento del condannato nel dan mafioso Crea di Rizziconi, adempiendo il tal modo l'obbligo motivazionale richiesto nel caso specifico. IL FUNZIO )1. f ZIARIO Il Presiden e onica qo ILIC 5 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.