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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5188 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Girolama Riccobono, presso il cui studio a Capaci
(PA), via Papa Giovanni XXIII n. 21, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/11/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a UT (PA) il 17/09/1994 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• con sentenza n. 883/2024, emessa da questo Tribunale il 10/12/2024, passata in giudicato
(cf. attestazione di cancelleria del 22/10/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
03/11/2025, con cui, premettendo che dall'unione coniugale sono nati due figli Per_1
(06/05/1996), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (22/08/1999), Per_2 maggiorenne e non autosufficiente, hanno indicato le condizioni concordate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con assegnazione della casa coniugale sita a Palermo sulla via viale Regione Siciliana N.O. n. 2312 alla sig.ra CP_1
che ivi continuerà a vivere con il figlio
[...] Per_2
2) In ragione dello stato di disoccupazione della sig.ra , che si protrae ormai da molti Pt_1 anni, il sig. contribuirà al mantenimento della moglie con il versamento mensile Pt_2 dell'importo di €. 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio (22/08/1999), Parte_2 Persona_3 ad oggi economicamente non autosufficiente, con il versamento mensile, entro il 5 del mese, dell'importo di €. 120,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nel rispetto del protocollo del
Tribunale di Palermo del 2.07.2019.
4) Il sig. si impegna a trasferire la quota di proprietà dell'immobile – Box- Parte_2 sito a Palermo in via Giorgia da Lentini n. 29/m identificato al catasto al fg. 48, part. 647, sub. 74, in favore dei figli della coppia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
UT (PA) il 17/09/1994 da , nata a [...] il Parte_1
09/03/1967 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
14/08/1961 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
03/11/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
UT (PA) al n. 19, parte II, serie A, dell'anno 1994).
2 3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA RI ES CE
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