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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/10/2024, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1518/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Quintavalle, presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Napoli alla via N. Garzilli n. 8
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2022, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver ricevuto, in data 21 gennaio 2022, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820210003536790000 con il quale l' le intimava il pagamento dell'importo di euro 9474,18 a titolo di contributi Controparte_2
(e relative sanzioni) dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2014, gestione cui era stata CP_1 iscritta d'ufficio dall'Istituto.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il ricorso risulta depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente eccepisce, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito oggetto di impugnativa.
Sul punto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, questione in relazione alla quale sono state avanzate tesi contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo Irpef e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema
Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione:
“ …
3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997,
n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi
2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n.
9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la
Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per Per_1 occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)…la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.
Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell' e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla CP_1 maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.
Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo la ricorrente - nel quadro CM, redditi provenienti da arti e professioni del modello Unico - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito.
Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a CP_ differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.
Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla più recente pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata confermata, peraltro, dalla successiva pronuncia del 16 settembre 2019, n.
23040.
Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni.
Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro
RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro
RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, al primo termine di versamento. Si è, infatti, osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento ai sensi dell'art. 17, comma
2, DPR n. 435/2001 - (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) – non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14 maggio 2019, n. 12779).
In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi relativi all'anno 2014, il termine di pagamento del saldo era il 16.06.2015.
Non può, in ogni caso, farsi riferimento alla proroga del termine al 06.07.2015, come disposta dal
D.P.C.M. del 9 giugno 2015, in quanto concernente esclusivamente i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settori, nell'ambito dei quali non rientra la ricorrente. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi 2014 inizia a decorrere il 16 giugno 2015.
Ai fini della prescrizione deve, tuttavia, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid
19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Non devono perciò computarsi 129 giorni che, in sostanza, vanno aggiunti al termine dell'originario periodo di prescrizione.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di prescrizione risulta maturato alla data del 23.10.2020.
Ne consegue che l'avviso di iscrizione ritualmente notificato alla ricorrente dall'Istituto in data
21.09.2020 - cui ha fatto seguito l'opposto avviso di addebito notificato in data 21.01.2022 - ha interrotto il termine di prescrizione che, dunque, non può ritenersi decorso.
Alla luce delle considerazioni svolte, in assenza di ulteriori motivi di doglianza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1850,00, oltre accessori come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4 ottobre 2024 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1518/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Quintavalle, presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Napoli alla via N. Garzilli n. 8
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2022, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver ricevuto, in data 21 gennaio 2022, la notifica dell'avviso di addebito n. 32820210003536790000 con il quale l' le intimava il pagamento dell'importo di euro 9474,18 a titolo di contributi Controparte_2
(e relative sanzioni) dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2014, gestione cui era stata CP_1 iscritta d'ufficio dall'Istituto.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità dell'opposizione in quanto il ricorso risulta depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio al disposto normativo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente eccepisce, quale unico motivo di opposizione, la prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito oggetto di impugnativa.
Sul punto, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, questione in relazione alla quale sono state avanzate tesi contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo Irpef e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema
Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione:
“ …
3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n.
13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
(art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997,
n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi
2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n.
9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la
Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per Per_1 occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)…la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.
Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell' e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla CP_1 maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo.
Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo la ricorrente - nel quadro CM, redditi provenienti da arti e professioni del modello Unico - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito.
Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che – a CP_ differenza di quanto sostenuto dall' – non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.
Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla più recente pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata confermata, peraltro, dalla successiva pronuncia del 16 settembre 2019, n.
23040.
Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni.
Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro
RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.
Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro
RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.
Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo, ai fini del decorso della prescrizione, al primo termine di versamento. Si è, infatti, osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento ai sensi dell'art. 17, comma
2, DPR n. 435/2001 - (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) – non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14 maggio 2019, n. 12779).
In relazione al caso di specie, va rilevato che per i contributi relativi all'anno 2014, il termine di pagamento del saldo era il 16.06.2015.
Non può, in ogni caso, farsi riferimento alla proroga del termine al 06.07.2015, come disposta dal
D.P.C.M. del 9 giugno 2015, in quanto concernente esclusivamente i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settori, nell'ambito dei quali non rientra la ricorrente. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi 2014 inizia a decorrere il 16 giugno 2015.
Ai fini della prescrizione deve, tuttavia, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid
19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Non devono perciò computarsi 129 giorni che, in sostanza, vanno aggiunti al termine dell'originario periodo di prescrizione.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di prescrizione risulta maturato alla data del 23.10.2020.
Ne consegue che l'avviso di iscrizione ritualmente notificato alla ricorrente dall'Istituto in data
21.09.2020 - cui ha fatto seguito l'opposto avviso di addebito notificato in data 21.01.2022 - ha interrotto il termine di prescrizione che, dunque, non può ritenersi decorso.
Alla luce delle considerazioni svolte, in assenza di ulteriori motivi di doglianza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1850,00, oltre accessori come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4 ottobre 2024 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni