CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/08/2023, n. 36036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36036 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TA RI nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di D'EL CE avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro resa il 15 dicembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID GI che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Salvatore Staiano che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da EL RI nei confronti del provvedimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 24 maggio 2022, con cui è stata respinta l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro di proprietà dell'odierna appellante e del marito D'EL LE, ha annullato l'ordinanza limitatamente ad una unità immobiliare, disponendone la restituzione a EL RI, e ha confermato nel resto il provvedimento di sequestro di altri beni a lei intestati, e in particolare di quote societarie della ditta individuale e di Penale Sent. Sez. 2 Num. 36036 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 alcune unità immobiliari, tra cui terreni agricoli e appartamenti, ma ritenuti riconducibili al patrimonio illecitamente acquisito da D'EL CE, suocero della ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura in ordine alla insussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare reale sul rilievo che l'appellante, in quanto terzo estraneo al reato, non può contestare la sussistenza del fumus commissi delitti e del periculum in mora ma può soltanto allegare elementi indicativi della effettiva titolarità dei beni sottoposti al vincolo preventivo. Il Tribunale ha poi valorizzato diversi elementi sintomatici della riconducibilità a D'EL FR -dei beni sequestrati e della sproporzione di questi beni rispetto ai proventi e alle attività dei coniugi EL - D'EL. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso EL RI, moglie di D'EL LE, terza interessata in relazione al sequestro preventivo operato nell'ambito del procedimento a carico del suocero D'EL CE, deducendo: 2.1. violazione degli artt. 240 bis cod. pen., 125, 192 e 321 cod. proc. pen. in quanto nel caso in esame non è stata dimostrata adeguatamente la interposizione fittizia della ricorrente e la effettiva attribuibilità all'imputato CE D'EL della titolarità dei beni sottoposti a sequestro, prova che incombe sulla pubblica accusa. Mancano gli indizi gravi, precisi e concordati che dimostrino la relazione tra i beni oggetto di sequestro e D'EL CE, in quanto il rapporto parentale non è elemento rilevante e il giudizio di sproporzione, che non è stato correttamente formulato, non è da solo sufficiente ad interare la richiesta gravità indiziaria in ordine alla disponibilità dei beni della ricorrente in capo all'indagato. La ricorrente osserva che il Tribunale del riesame ha richiamato una giurisprudenza formatasi nell'ambito delle misure di prevenzione ove opera la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti dal proposto in favore di determinate categorie di persone, ma tale presunzione non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'articolo 12 sexies d.l. 306/1992, come ha precisato questa Corte nella sentenza numero 23803/2021. Lamenta inoltre la ricorrente che il Tribunale ha ritenuto sufficiente la dimostrazione di una disponibilità indiretta dei beni in capo all'imputato mentre avrebbe dovuto verificare la disponibilità diretta che coincide con il possesso. Il solo rapporto di parentela tra l'imputato e il terzo estraneo al reato non può generare una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Nel caso in esame il Tribunale ha del tutto pretermesso di motivare in ordine alle conclusioni della consulenza tecnica a firma del dottor Comberiati e ha sovrapposto incongruamente la sproporzione in capo al nucleo familiare dell'imputato alla disponibilità dei beni da parte di quest'ull:imo, così incorrendo nel vizio di violazione di legge poiché occorre dimostrare l'autonomo requisito della disponibilità in capo al prevenuto del bene. Osserva la ricorrente che nel caso in esame non è idoneo richiamare la misura di prevenzione personale subita da CE D'EL nell'anno 1988 per poterne dedurre l'intestazione fittizia dei beni, considerato che l'epoca di realizzazione degli immobili di cui si discute va individuata nei primi anni del 2000. 2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla pretesa sproporzione tra i beni in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare dei ricorrenti, in quanto il Tribunale ha ridotto sensibilmente il disavanzo accumulato nei 17 anni sottoposti alla sua analisi e ha mantenuto il sequestro su quasi tutti i beni sequestrati, senza indicare i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi con riferimento al momento di acquisto dei singoli beni, Che risultano invére compatibili con le capacità finanziarie ed economiche della famiglia, alla stregua della consulenza del dottor Comberiati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. Occorre premettere che, ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. su beni di un terzo, che si assumono essere di proprietà dell'indagato, l'accusa è gravata da un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene di fatto all'indagato in quanto l'intestazione a favore di un terzo è fittizia: l'onere probatorio, in questa prima fase, è limitato a quello poc'anzi enunciato. In tale senso, ad es. questa Corte ha chiarito che "in questo caso, prima ancora che investigare sull'accumulazione illecita, s'impone in via pregiudiziale l'accertamento dell'effettiva interposizione fittizia tra terzo ed imputato, da condurre su impulso dell'accusa, che è gravata del relativo onere, sulla scorta dei dal:i fattuali disponibili, ossia dei rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia tra costoro, delle situazioni patrimoniali e reddituali, delle attività svolte, insomma mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni" (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699 - 0): b) deve provare l'esistenza di una sproporzione fra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica del soggetto interessato ed il valore economico di beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza. In particolare, ai fini della "sproporzione", il giudizio deve essere temporalmente contestualizzato, nel senso che i proventi di cui il sequestrato aveva disponibilità vanno tenuti in conto nella misura attuale al momento in cui ha acquistato i singoli beni. Una volta provate dette circostanze scatta una presunzione (iuris tantum) di illiceità dei beni appartenenti all'indagato, sicché, salvo prova contraria - derivante dall'inversione dell'onere probatorio - deve ritenersi ingiustificato un acquisto effettuato in un tempo in cui l'indagato (o il condannato) non aveva adeguate disponibilità economiche. In conclusione, va ribadito che, relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate: a) l'art. 12 sexies, D.L. cit. prevede, al primo comma, un sistema probatorio, a carico della Pubblica accusa, fondato su una duplice presunzione iuris tantum, che, ove provata, è sufficiente a far scattare la confisca a carico dell'indagato, salvo prova contraria derivante dall'inversione dell'onere probatorio;
b) il suddetto meccanismo di presunzione iuris tantum, non è, invece, previsto in alcuna norma, per l'azione proposta nei confronti del terzo relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate (contrariamente a quanto previsto nel diverso processo di prevenzione ora disciplinato nel c.d. Codice antimafia), sicché la Pubblica accusa che voglia provare che il bene intestato al terzo appartiene, di fatto, all'indagato, è gravata del normale onere probatorio che, può, fondarsi anche su presunzicni semplici che, però, possono assumere dignità di prova solo ove siano plurime, gravi, precise concordanti e cioè tali da consentire di risalire da un fatto noto (intestazione ad un terzo di un bene) ad uno ignoto (il bene, nonostante appartenga formalmente ad un terzo, è di fatto nella disponibilità giuridica dell'indagato). Anche recentemente questa Corte ha ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e la sproporzione dei beni a lui intestati rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti). (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Rv. 275406). E' vero di contro che la sproporzione tra redditi e patrimonio costituisce uno degli elementi indiziari che può giustificare la misura cautelare reale. Dall'esame degli atti emerge che con istanza del 5 gennaio 2022 la difesa dell'odierna ricorrente, nella veste di terza interessata, aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo disposto con ordinanza del GIP del 19 Aprile 2021, deducendo carenza di gravi indizi in ordine alla riconducibilità dei beni al preteso dominus D'EL CE, in quanto basata esclusivamente sul giudizio di sproporzione tra i beni 4 posseduti dalla EL e il reddito dichiarato per attività economiche lecite, e insussistenza della prova di detta sproporzione tra reddito e patrimonio. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che EL RI è titolare del 10% del capitale sociale della società Idea per la casa SR;
del 5% della società 3D immobiliare, nonché del 50% del capitale sociale della Caffè Monteleone SR;
inoltre è titolare di una ditta individuale, di 1/3 di diversi appartamenti in Ionadi e in Vibo valentia, di alcuni terreni agricoli e di diversi rapporti finanziari. Il Tribunale di Vibo Valentia con il provvedimento impugnato h-a parzialmente respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione, valorizzando a pag. 4 diversi elementi di fatto: la sottoposizione di CE D'EL a misura di prevenzione personale nel 1988; l'anomala costituzione da parte della famiglia D'EL di molteplici imprese individuali e società di capitali aventi analogo soggetto sociale e cioè la edificazione di immobili e la locazione di beni propri;
l'esistenza di una medesima sede commerciale delle società Idea per la casa SR, Caffè Monteleone SR, Ceramiche D'EL SR;
lo stretto rapporto parentale esistente con l'imputato, suocero della ricorrente;
la composizione della compagine sociale della 3D immobiliare SR. e gli anomali conferimenti immobiliari eseguiti da RN TA, moglie di D'EL CE, per un totale stimato di 795.200 C, nonostante l'incapienza reddituale della donna;
il ruolo di amministratore ricoperto dal D'EL CE in seno alla società 3D e ha concluso che tali elementi integrano significativi indizi in ordine alla riconducibilità all'imputato del patrimonio immobiliare e finanziario oggetto di sequestro. La motivazione del Tribunale valorizza correttamente le caratteristiche della società 3D per desumere la sostanziale riferibilità a CE D'EL della società in parola, ma non è idonea a dimostrare la attribuibilità al suocero CE D'EL di tutti i beni individuali (ad eccezione dell'immobile sito a Vibo Valentia acquistato pochi mesi dopo il matrimonio) ed aziendali acquistati dal 2001 al 2018 dalla ricorrente, anche perché omette ogni valutazione in ordine all'epoca di acquisto dei diversi beni, indicata nell'istanza difensiva di revoca, e all'effettiva attività lavorativa svolta dalla EL e dal coniuge, limitandosi a valorizzare la sproporzione tra i redditi da questi ultimi dichiarati e il patrimonio da loro acquisito, in un arco di oltre quindici anni. Deve pertanto convenirsi con il difensore che il provvedimento impugnato, nei limiti suindicati, è affetto da violazione di legge, poiché presenta una motivazione apparente in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato CE D'EL dei beni intestati a EL RI, ad eccezione della minima partecipazione alla società 3D. Il Tribunale ha poi sottolineato che sussiste a carico del familiare una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto. Quest'ultima affermazione è frutto di un evidente errore di diritto poiché, 5 come già esposto, in tema di sequestro diretto alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera nei confronti del terzo, e la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, costituisce un indizio che concorre a dimostrare la natura simulata dell'intestazione. 2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo. Va comunque rilevato che il tribunale ha reso sufficiente motivazione in ordine al giudizio di sproporzione tra i redditi della ricorrente e i beni acquisiti e ha dato adeguata risposta alle censure difensive sollevate con l'istanza di revoca osservando che anche operando i correttivi indicati dalla difesa e alla stregua delle osservazioni della consulenza Comberiati il reddito della famiglia D'EL EL non risulta tale da giustificare gli investimenti immobiliari e le attività imprenditoriali intraprese negli anni. 3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che provvederà a rivalutare l'attribuibilità dei cespiti in sequestro a CE D'EL alla stregua dei principi sopra indicati ed anche in ragione della sproporzione tra redditi e patrimonio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc.pen. Roma 15 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente IA Da Borsellino Ser PA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID GI che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Salvatore Staiano che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto da EL RI nei confronti del provvedimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 24 maggio 2022, con cui è stata respinta l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro di proprietà dell'odierna appellante e del marito D'EL LE, ha annullato l'ordinanza limitatamente ad una unità immobiliare, disponendone la restituzione a EL RI, e ha confermato nel resto il provvedimento di sequestro di altri beni a lei intestati, e in particolare di quote societarie della ditta individuale e di Penale Sent. Sez. 2 Num. 36036 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 alcune unità immobiliari, tra cui terreni agricoli e appartamenti, ma ritenuti riconducibili al patrimonio illecitamente acquisito da D'EL CE, suocero della ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la censura in ordine alla insussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare reale sul rilievo che l'appellante, in quanto terzo estraneo al reato, non può contestare la sussistenza del fumus commissi delitti e del periculum in mora ma può soltanto allegare elementi indicativi della effettiva titolarità dei beni sottoposti al vincolo preventivo. Il Tribunale ha poi valorizzato diversi elementi sintomatici della riconducibilità a D'EL FR -dei beni sequestrati e della sproporzione di questi beni rispetto ai proventi e alle attività dei coniugi EL - D'EL. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso EL RI, moglie di D'EL LE, terza interessata in relazione al sequestro preventivo operato nell'ambito del procedimento a carico del suocero D'EL CE, deducendo: 2.1. violazione degli artt. 240 bis cod. pen., 125, 192 e 321 cod. proc. pen. in quanto nel caso in esame non è stata dimostrata adeguatamente la interposizione fittizia della ricorrente e la effettiva attribuibilità all'imputato CE D'EL della titolarità dei beni sottoposti a sequestro, prova che incombe sulla pubblica accusa. Mancano gli indizi gravi, precisi e concordati che dimostrino la relazione tra i beni oggetto di sequestro e D'EL CE, in quanto il rapporto parentale non è elemento rilevante e il giudizio di sproporzione, che non è stato correttamente formulato, non è da solo sufficiente ad interare la richiesta gravità indiziaria in ordine alla disponibilità dei beni della ricorrente in capo all'indagato. La ricorrente osserva che il Tribunale del riesame ha richiamato una giurisprudenza formatasi nell'ambito delle misure di prevenzione ove opera la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti dal proposto in favore di determinate categorie di persone, ma tale presunzione non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'articolo 12 sexies d.l. 306/1992, come ha precisato questa Corte nella sentenza numero 23803/2021. Lamenta inoltre la ricorrente che il Tribunale ha ritenuto sufficiente la dimostrazione di una disponibilità indiretta dei beni in capo all'imputato mentre avrebbe dovuto verificare la disponibilità diretta che coincide con il possesso. Il solo rapporto di parentela tra l'imputato e il terzo estraneo al reato non può generare una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Nel caso in esame il Tribunale ha del tutto pretermesso di motivare in ordine alle conclusioni della consulenza tecnica a firma del dottor Comberiati e ha sovrapposto incongruamente la sproporzione in capo al nucleo familiare dell'imputato alla disponibilità dei beni da parte di quest'ull:imo, così incorrendo nel vizio di violazione di legge poiché occorre dimostrare l'autonomo requisito della disponibilità in capo al prevenuto del bene. Osserva la ricorrente che nel caso in esame non è idoneo richiamare la misura di prevenzione personale subita da CE D'EL nell'anno 1988 per poterne dedurre l'intestazione fittizia dei beni, considerato che l'epoca di realizzazione degli immobili di cui si discute va individuata nei primi anni del 2000. 2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla pretesa sproporzione tra i beni in oggetto e la capacità di spesa del nucleo familiare dei ricorrenti, in quanto il Tribunale ha ridotto sensibilmente il disavanzo accumulato nei 17 anni sottoposti alla sua analisi e ha mantenuto il sequestro su quasi tutti i beni sequestrati, senza indicare i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi con riferimento al momento di acquisto dei singoli beni, Che risultano invére compatibili con le capacità finanziarie ed economiche della famiglia, alla stregua della consulenza del dottor Comberiati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. Occorre premettere che, ove sia disposto un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. su beni di un terzo, che si assumono essere di proprietà dell'indagato, l'accusa è gravata da un duplice onere probatorio: a) deve provare che quel bene appartiene di fatto all'indagato in quanto l'intestazione a favore di un terzo è fittizia: l'onere probatorio, in questa prima fase, è limitato a quello poc'anzi enunciato. In tale senso, ad es. questa Corte ha chiarito che "in questo caso, prima ancora che investigare sull'accumulazione illecita, s'impone in via pregiudiziale l'accertamento dell'effettiva interposizione fittizia tra terzo ed imputato, da condurre su impulso dell'accusa, che è gravata del relativo onere, sulla scorta dei dal:i fattuali disponibili, ossia dei rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia tra costoro, delle situazioni patrimoniali e reddituali, delle attività svolte, insomma mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni" (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699 - 0): b) deve provare l'esistenza di una sproporzione fra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica del soggetto interessato ed il valore economico di beni e la mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza. In particolare, ai fini della "sproporzione", il giudizio deve essere temporalmente contestualizzato, nel senso che i proventi di cui il sequestrato aveva disponibilità vanno tenuti in conto nella misura attuale al momento in cui ha acquistato i singoli beni. Una volta provate dette circostanze scatta una presunzione (iuris tantum) di illiceità dei beni appartenenti all'indagato, sicché, salvo prova contraria - derivante dall'inversione dell'onere probatorio - deve ritenersi ingiustificato un acquisto effettuato in un tempo in cui l'indagato (o il condannato) non aveva adeguate disponibilità economiche. In conclusione, va ribadito che, relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate: a) l'art. 12 sexies, D.L. cit. prevede, al primo comma, un sistema probatorio, a carico della Pubblica accusa, fondato su una duplice presunzione iuris tantum, che, ove provata, è sufficiente a far scattare la confisca a carico dell'indagato, salvo prova contraria derivante dall'inversione dell'onere probatorio;
b) il suddetto meccanismo di presunzione iuris tantum, non è, invece, previsto in alcuna norma, per l'azione proposta nei confronti del terzo relativamente alle ipotesi delle c.d. confische allargate (contrariamente a quanto previsto nel diverso processo di prevenzione ora disciplinato nel c.d. Codice antimafia), sicché la Pubblica accusa che voglia provare che il bene intestato al terzo appartiene, di fatto, all'indagato, è gravata del normale onere probatorio che, può, fondarsi anche su presunzicni semplici che, però, possono assumere dignità di prova solo ove siano plurime, gravi, precise concordanti e cioè tali da consentire di risalire da un fatto noto (intestazione ad un terzo di un bene) ad uno ignoto (il bene, nonostante appartenga formalmente ad un terzo, è di fatto nella disponibilità giuridica dell'indagato). Anche recentemente questa Corte ha ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e la sproporzione dei beni a lui intestati rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti). (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Rv. 275406). E' vero di contro che la sproporzione tra redditi e patrimonio costituisce uno degli elementi indiziari che può giustificare la misura cautelare reale. Dall'esame degli atti emerge che con istanza del 5 gennaio 2022 la difesa dell'odierna ricorrente, nella veste di terza interessata, aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo disposto con ordinanza del GIP del 19 Aprile 2021, deducendo carenza di gravi indizi in ordine alla riconducibilità dei beni al preteso dominus D'EL CE, in quanto basata esclusivamente sul giudizio di sproporzione tra i beni 4 posseduti dalla EL e il reddito dichiarato per attività economiche lecite, e insussistenza della prova di detta sproporzione tra reddito e patrimonio. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che EL RI è titolare del 10% del capitale sociale della società Idea per la casa SR;
del 5% della società 3D immobiliare, nonché del 50% del capitale sociale della Caffè Monteleone SR;
inoltre è titolare di una ditta individuale, di 1/3 di diversi appartamenti in Ionadi e in Vibo valentia, di alcuni terreni agricoli e di diversi rapporti finanziari. Il Tribunale di Vibo Valentia con il provvedimento impugnato h-a parzialmente respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione, valorizzando a pag. 4 diversi elementi di fatto: la sottoposizione di CE D'EL a misura di prevenzione personale nel 1988; l'anomala costituzione da parte della famiglia D'EL di molteplici imprese individuali e società di capitali aventi analogo soggetto sociale e cioè la edificazione di immobili e la locazione di beni propri;
l'esistenza di una medesima sede commerciale delle società Idea per la casa SR, Caffè Monteleone SR, Ceramiche D'EL SR;
lo stretto rapporto parentale esistente con l'imputato, suocero della ricorrente;
la composizione della compagine sociale della 3D immobiliare SR. e gli anomali conferimenti immobiliari eseguiti da RN TA, moglie di D'EL CE, per un totale stimato di 795.200 C, nonostante l'incapienza reddituale della donna;
il ruolo di amministratore ricoperto dal D'EL CE in seno alla società 3D e ha concluso che tali elementi integrano significativi indizi in ordine alla riconducibilità all'imputato del patrimonio immobiliare e finanziario oggetto di sequestro. La motivazione del Tribunale valorizza correttamente le caratteristiche della società 3D per desumere la sostanziale riferibilità a CE D'EL della società in parola, ma non è idonea a dimostrare la attribuibilità al suocero CE D'EL di tutti i beni individuali (ad eccezione dell'immobile sito a Vibo Valentia acquistato pochi mesi dopo il matrimonio) ed aziendali acquistati dal 2001 al 2018 dalla ricorrente, anche perché omette ogni valutazione in ordine all'epoca di acquisto dei diversi beni, indicata nell'istanza difensiva di revoca, e all'effettiva attività lavorativa svolta dalla EL e dal coniuge, limitandosi a valorizzare la sproporzione tra i redditi da questi ultimi dichiarati e il patrimonio da loro acquisito, in un arco di oltre quindici anni. Deve pertanto convenirsi con il difensore che il provvedimento impugnato, nei limiti suindicati, è affetto da violazione di legge, poiché presenta una motivazione apparente in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato CE D'EL dei beni intestati a EL RI, ad eccezione della minima partecipazione alla società 3D. Il Tribunale ha poi sottolineato che sussiste a carico del familiare una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto. Quest'ultima affermazione è frutto di un evidente errore di diritto poiché, 5 come già esposto, in tema di sequestro diretto alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera nei confronti del terzo, e la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, costituisce un indizio che concorre a dimostrare la natura simulata dell'intestazione. 2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo. Va comunque rilevato che il tribunale ha reso sufficiente motivazione in ordine al giudizio di sproporzione tra i redditi della ricorrente e i beni acquisiti e ha dato adeguata risposta alle censure difensive sollevate con l'istanza di revoca osservando che anche operando i correttivi indicati dalla difesa e alla stregua delle osservazioni della consulenza Comberiati il reddito della famiglia D'EL EL non risulta tale da giustificare gli investimenti immobiliari e le attività imprenditoriali intraprese negli anni. 3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che provvederà a rivalutare l'attribuibilità dei cespiti in sequestro a CE D'EL alla stregua dei principi sopra indicati ed anche in ragione della sproporzione tra redditi e patrimonio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod. proc.pen. Roma 15 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente IA Da Borsellino Ser PA