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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1068/2021
TRA
nato il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Parte_1
L'Arco presso il cui studio elett. dom. in Sparanise alla via Canonico De Felice
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti Cherubina Ciriello e Luca
Cuzzupoli con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2021 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data
26.04.2018 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995, che la richiesta era stata rigettata, che la sua situazione reddituale familiare gli dava invece diritto alla prestazione richiesta, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l' tenuto alla liquidazione CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è procedibile essendosi concluso il procedimento amministrativo (cfr. ricorso al Comitato CP_ Provinciale del 21.10.2020 in atti, proposto avverso il provvedimento di rigetto dell' del
30.04.2018 in relazione alla domanda amministrativa per cui è causa). Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne, la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
CP_ Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l' ha denegato la prestazione in favore del ricorrente sulla base della seguente motivazione: “Non è stato comprovato lo stato di bisogno economico, già in data 05.12.2017 l'ufficio aveva richiesto documenti non prodotti (ricorso introduttivo rg 2030/2014- accordo sottoscritto nell'udienza del 06.03.2015 richiamata dal Giudice CP_ Di Donato)”; ancora, in relazione ad una successiva domanda presentata dal l' Pt_1 nuovamente emanava provvedimento di rigetto così motivandolo: “Non è stato comprovato lo stato di bisogno economico non avendo la S.V. , all'atto del mutamento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, avanzato richiesta di riconoscimento di congruo assegno di mantenimento nei CP_ confronti del coniuge” (cfr. doc. in atti prod.ne .
L'ente convenuto, costituendosi in giudizio, ha ribadito le motivazioni già esplicitate in via amministrativa affermando che la prestazione richiesta dal ricorrente non poteva essere erogata in quanto non era stato comprovato lo stato di bisogno avendo il rinunciato, in sede di Pt_1 divorzio, all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge e non avendo, lo stesso, richiesto, al momento del mutamento delle condizioni economiche, il riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.
Il Tribunale osserva.
In tema di requisito reddituale rilevante ai fini della prestazione dell'assegno sociale, la Suprema
Corte di Cassazione ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito solo potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14513).
Secondo la Suprema Corte, quindi, è erroneo, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ritenere che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica e, in via ulteriore, è, parimenti erroneo, presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
In tempi più recenti, la Cassazione ha ritenuto sul punto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (così, Cass., sez. lav., 15 settembre 2021,
n. 24954).
Tale conclusione si impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Né ciò è di ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito
(in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21573; Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n.
24955).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 710 c.p.c., in data 27.07.2014, abbia di fatto rinunciato a qualsiasi mantenimento da parte dell'ex coniuge (cfr. ricorso in atti e decreto del Tribunale del 06.03.2015). Tuttavia, è da escludere – in mancanza di elementi di segno contrario – che tale (invero risalente) rinuncia fosse parte di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire della provvidenza oggetto della domanda de qua.
Peraltro, l'istante ha, altresì documentato di aver richiesto, con successivo ricorso del 17.03.2016, assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge richiesta che, tuttavia, CP_2 veniva rigettata dal Tribunale (cfr. provv. in atti prod.ne parte ricorrente). CP_ Orbene, nella fattispecie per cui è causa, l' si è limitato a valorizzare, a riprova della presunta insussistenza dello stato di bisogno: a) il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di assegno di mantenimento per non essere mutate le condizioni già presenti all'epoca delle reciproche rinunce effettuate dai coniugi;
b) la circostanza relativa alla sussistenza di un reddito in capo all'ex coniuge di euro 26.000,00 annui.
Orbene, rileva il Giudicante come va in primo luogo sottolineato che il ricorrente si è concretamente attivato per richiedere l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge, richiesta, tuttavia, respinta dal Tribunale. In secondo luogo, va, altresì, evidenziato come l'ente convenuto deduca genericamente la sussistenza di redditi in capo all'ex coniuge senza fornirne alcuna prova documentale.
Ad ogni buon conto, rileva il giudicante che vadano in questa sede ribaditi i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che l'art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 non richiede che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Tanto basta a confutare la correttezza della prospettazione dell' , essendo irrilevante la CP_1 circostanza che lo stato di bisogno sia dovuto a scelta volontaria dell'istante ovvero che vi siano, in base ai principi civilistici, altri soggetti tenuti a prestare assistenza di natura economica.
Tale prospettazione, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario (né dedotto né provato) volto a dimostrare che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti - che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno – assume i connotati di una mera ipotesi, posto che l'istituto resistente non ha fornito alcun indizio utile all'eventuale accertamento di condotte fraudolente. CP_ Le circostanze rappresentate dall' nella memoria difensiva, a parere di questo giudice, non valgono da sole a giustificare il diniego opposto dall' resistente, non costituendo idonei CP_1 indizi dell'assenza del requisito dello stato di bisogno postulato dalla norma.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in presenza del requisito reddituale, come certificato dalla
Agenzia delle Entrate (doc. in atti prod.ne parte ricorrente) ed in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge - tutti puntualmente allegati dalla difesa attorea e non specificamente contestati CP_ dall' convenuto - va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex
L.335/1995 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e CP_ pertanto dal 01.05.2018 e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, aumentati dei soli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal 01.05.2018, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei CP_1 ratei dell'assegno sociale maturati e non riscossi a partire dalla predetta data, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 1068/2021
TRA
nato il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Parte_1
L'Arco presso il cui studio elett. dom. in Sparanise alla via Canonico De Felice
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti Cherubina Ciriello e Luca
Cuzzupoli con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2021 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data
26.04.2018 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995, che la richiesta era stata rigettata, che la sua situazione reddituale familiare gli dava invece diritto alla prestazione richiesta, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse l' tenuto alla liquidazione CP_1 dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali. Vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è procedibile essendosi concluso il procedimento amministrativo (cfr. ricorso al Comitato CP_ Provinciale del 21.10.2020 in atti, proposto avverso il provvedimento di rigetto dell' del
30.04.2018 in relazione alla domanda amministrativa per cui è causa). Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne, la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
CP_ Tanto premesso, e venendo al caso di specie, l' ha denegato la prestazione in favore del ricorrente sulla base della seguente motivazione: “Non è stato comprovato lo stato di bisogno economico, già in data 05.12.2017 l'ufficio aveva richiesto documenti non prodotti (ricorso introduttivo rg 2030/2014- accordo sottoscritto nell'udienza del 06.03.2015 richiamata dal Giudice CP_ Di Donato)”; ancora, in relazione ad una successiva domanda presentata dal l' Pt_1 nuovamente emanava provvedimento di rigetto così motivandolo: “Non è stato comprovato lo stato di bisogno economico non avendo la S.V. , all'atto del mutamento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, avanzato richiesta di riconoscimento di congruo assegno di mantenimento nei CP_ confronti del coniuge” (cfr. doc. in atti prod.ne .
L'ente convenuto, costituendosi in giudizio, ha ribadito le motivazioni già esplicitate in via amministrativa affermando che la prestazione richiesta dal ricorrente non poteva essere erogata in quanto non era stato comprovato lo stato di bisogno avendo il rinunciato, in sede di Pt_1 divorzio, all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge e non avendo, lo stesso, richiesto, al momento del mutamento delle condizioni economiche, il riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.
Il Tribunale osserva.
In tema di requisito reddituale rilevante ai fini della prestazione dell'assegno sociale, la Suprema
Corte di Cassazione ha escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa (nella specie si trattava dell'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione) perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: l'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito solo potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato, dovendo, piuttosto, dare esclusivo rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo) (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14513).
Secondo la Suprema Corte, quindi, è erroneo, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ritenere che la mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica e, in via ulteriore, è, parimenti erroneo, presumere la esistenza di un reddito di cui nella legge non vi è traccia.
In tempi più recenti, la Cassazione ha ritenuto sul punto che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (così, Cass., sez. lav., 15 settembre 2021,
n. 24954).
Tale conclusione si impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Né ciò è di ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito
(in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21573; Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n.
24955).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 710 c.p.c., in data 27.07.2014, abbia di fatto rinunciato a qualsiasi mantenimento da parte dell'ex coniuge (cfr. ricorso in atti e decreto del Tribunale del 06.03.2015). Tuttavia, è da escludere – in mancanza di elementi di segno contrario – che tale (invero risalente) rinuncia fosse parte di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire della provvidenza oggetto della domanda de qua.
Peraltro, l'istante ha, altresì documentato di aver richiesto, con successivo ricorso del 17.03.2016, assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge richiesta che, tuttavia, CP_2 veniva rigettata dal Tribunale (cfr. provv. in atti prod.ne parte ricorrente). CP_ Orbene, nella fattispecie per cui è causa, l' si è limitato a valorizzare, a riprova della presunta insussistenza dello stato di bisogno: a) il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di assegno di mantenimento per non essere mutate le condizioni già presenti all'epoca delle reciproche rinunce effettuate dai coniugi;
b) la circostanza relativa alla sussistenza di un reddito in capo all'ex coniuge di euro 26.000,00 annui.
Orbene, rileva il Giudicante come va in primo luogo sottolineato che il ricorrente si è concretamente attivato per richiedere l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge, richiesta, tuttavia, respinta dal Tribunale. In secondo luogo, va, altresì, evidenziato come l'ente convenuto deduca genericamente la sussistenza di redditi in capo all'ex coniuge senza fornirne alcuna prova documentale.
Ad ogni buon conto, rileva il giudicante che vadano in questa sede ribaditi i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che l'art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 non richiede che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Tanto basta a confutare la correttezza della prospettazione dell' , essendo irrilevante la CP_1 circostanza che lo stato di bisogno sia dovuto a scelta volontaria dell'istante ovvero che vi siano, in base ai principi civilistici, altri soggetti tenuti a prestare assistenza di natura economica.
Tale prospettazione, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario (né dedotto né provato) volto a dimostrare che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti - che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno – assume i connotati di una mera ipotesi, posto che l'istituto resistente non ha fornito alcun indizio utile all'eventuale accertamento di condotte fraudolente. CP_ Le circostanze rappresentate dall' nella memoria difensiva, a parere di questo giudice, non valgono da sole a giustificare il diniego opposto dall' resistente, non costituendo idonei CP_1 indizi dell'assenza del requisito dello stato di bisogno postulato dalla norma.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in presenza del requisito reddituale, come certificato dalla
Agenzia delle Entrate (doc. in atti prod.ne parte ricorrente) ed in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge - tutti puntualmente allegati dalla difesa attorea e non specificamente contestati CP_ dall' convenuto - va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale ex
L.335/1995 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e CP_ pertanto dal 01.05.2018 e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, aumentati dei soli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successivi ratei mensili al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 a far data dal 01.05.2018, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei CP_1 ratei dell'assegno sociale maturati e non riscossi a partire dalla predetta data, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa e dalle scadenze dei successi ratei mensili al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni