Sentenza 6 aprile 2016
Massime • 1
La recidiva contestata all'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, mediante riferimento nella sentenza, per determinare il trattamento sanzionatorio, ai precedenti risultanti dal certificato penale, rileva, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2016, n. 38287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38287 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2016 |
Testo completo
38 287/ 1 6 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/04 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - N. 1079 2016 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44771 2015 ENRICO VITTORIO - Rel. Consigliere Dott. STANISLAO SCARLINI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO SC N. IL 23/03/1969 avverso la sentenza n. 4296/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2016 la relazione fatta dal che ha concluso pre Generale in persona del Dott.
6. CORASANIT, Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore righto Udito, per la parte civile, l'Avv L. GENNARO Udit i difensor Avv. the conclude per l'accollimato RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 18 dicembre 2013 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Caserta, del 25 marzo 2009, che aveva ritenuto, in rito abbreviato, AN TI colpevole del delitto di furto aggravato, consumato in Caserta il 1 dicembre 2005, per essersi impossessato di 34 porte di alluminio sottraendole, con violenza sulle cose, alla legittima proprietaria, la Provincia di Caserta. Gli era stata inflitta la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Non gli erano state concesse le circostanze attenuanti generiche. La Corte non dichiarava l'estinzione per prescrizione del delitto posto che la recidiva contestata, non esclusa dal primo giudice anche se non aveva attribuito alcun aumento di pena, portava il termine ad anni 10. La prova della responsabilità del'imputato era derivata dal fatto che questi era stato sorpreso in possesso delle porte descritte in imputazione ed aveva fornito una versione inverosimile, asserendo di averle casualmente rinvenute, per strada.
2 - Propone ricorso l'imputato. Con l'unico motivo eccepisce violazione di legge, ed in particolare degli artt. 63, 99, e 133 cod. pen. e 129 e 157 cod. proc. pen., e difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto ла contestato all'imputato. La recidiva contestata, reiterata e specifica, era facoltativa e doveva considerarsi esclusa posto che primo giudice non ne aveva fatto menzione e non aveva disposto, a tale titolo, alcun aumento di pena. Il primo giudice non aveva dunque valutato neppure se il nuovo reato, unitamente ai precedenti, giustificava un giudizio di maggior pericolosità dell'imputato. Così che il delitto si era prescritto il 31 luglio 2013, prima della sentenza di appello. L'unica sospensione era stata per 60 giorni per l'impedimento dell'imputato e non poteva invece considerarsi il periodo intercorso dal 17 luglio 2006 al 19 gennaio 2007, posto che era ben vero che il difensore si era astenuto dal partecipare all'udienza ma il rinvio era derivato anche dalla assenza del teste d'accusa da escutere (così Cass. 49647). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 - Contrariamente a quanto affermato nel ricorso vi era stata sospensione dei termini di prescrizione del delitto contestato all'imputato, fra le udienze del 17 luglio 2006 e del 19 gennaio 2007, sia perché il rinvio dell'udienza era stato determinato solo dall'impedimento avanzato dal difensore, sia perché, in tale 1 لگ udienza, era stata appunto dichiarata la sospensione dei termini, senza che su tale ordinanza fosse stato, poi, formulato uno specifico motivo di appello. -2 Deve inoltre considerarsi che la recidiva contestata all'imputato non era stata esclusa dal primo giudice che, anzi, aveva, nel complessivo trattamento sanzionatorio, citato e valutato presenza, nel certificato penale dell'imputato, numerosi precedenti, che aveva così ritenuto avere rilievo sulla dei quantificazione della pena. Considerandoli pertanto dimostrativi di una sua maggiore pericolosità. Così che deve trovare applicazione il principio di diritto già fissato da questa Corte, secondo il quale la recidiva ritenuta dal giudice di merito e applicata per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini della prescrizione anche nel caso in cui non si sia proceduto in sentenza al relativo aumento di pena (Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298). Trattandosi, comunque, di un implicito riconoscimento della sussistenza delle condizioni che la legittimano e non risultando, poi, che il ricorrente abbia eccepito alcunché, in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, nell'atto di appello. Tutte circostanze di fatto che, nell'odierno caso concreto, non consentono di applicare il diverso orientamento espresso da questa stessa Corte (da ultimo: Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382).
3 - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislae Scarlini Massimo Vecchio мобе PORTATA IN CANCELLERIA addi 15 SET 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Jorgane 2