CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2024, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN, nato a [...] il [...]; avverso la emessa sentenza n. 2913/2022 della Corte di appello di Brescia il 22 novembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NO OC, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente, a forma dell'avv.ssa Raffaella ZAMPERINI, del foro di Brescia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5473 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale, il precedente 17 febbraio del medesimo anno, il Tribunale di Cremona aveva condannato NI AN, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato o distrutto la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno 2012 concernente la "New business e cc. srl" - compagine della quale quello era il legale rappresentante - e della quale è obbligatoria la conservazione al fine di non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari da quella prodotto, nonché in relazione al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante delle predetta società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione fiscale riguardante la citata società relativa all'anno di imposta 2012, avendo in tal modo evaso la somma di euri 286919,00 a titolo di Ires e la somma di euri249.303,00 a titolo di Iva. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha Interposto ricorso per cassazione il NI, tramite la propria difesa fiduciaria, chiedendo l'annullamento della stessa in ragione dei due motivi qui di seguito sinteticamente rassegnati. Col primo motivo di impugnazione l'imputato si è doluto della ritenuta inadeguatezza motivazionale in relazione alla confermata dichiarazione di penale responsabilità quanto al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello fondato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sulla sola presunzione che il ricorrente avesse ricevuto le scritture contabili dalla NO, soggetto che si era resa intermediaria nella cessione delle quote della New business in favore dell'imputato, ottenendone la disponibilità, senza giustificare le ragioni di tale presunzione, pur a fronte di emergenze probatorie che escluderebbero tale circostanza;
nonché per avere fondato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione sulla sola circostanza che il ricorrente rivestisse i panni di legale rappresentante della predetta società, senza motivare in relazione alla effettiva volontà del fatto ed alla sua preventiva ricostruzione mentale da parte dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso è riferito alla violazione di legge ed alla carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al reato di 2 cui all'art. 5 del digs n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il dolo specifico proprio di tale reato, senza motivare in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente della volontà di evadere le imposte e senza valutare un fatto essenziale tale da escludere la sussistenza di tale evento, cioè l'avvenuta cessione delle quote della società e l'intento di cedere anche la gestione della impresa condotta tramite quella, essendo il ricorrente rimasto solo formalmente il legale rappresentante della New business, qualifica che lo stesso NI riteneva, erroneamente, essere cessata per ciò che lo riguardava unitamente all'avvenuta cessione delle quote societarie, considerato anche il subentro di altra persona nella materiale amministrazione societaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto limitatamente a quanto di ragione. Fondato è, infatti, risultato il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità del NI quanto al reato di cui all'art. 10 del dPR n. 74 del 2000. Osserva, infatti, il Collegio che la commissione del reato in contestazione, afferente alla distruzione o all'occultamento, finalizzata all'evasione delle imposte dirette e dell'iva, delle scritture contabili delle quali è obbligatoria la conservazione, presuppone logicamente che di tali documenti l'agente abbia avuto, anteriormente alla realizzazione della condotta delittuosa, la disponibilità; non si può, infatti, né distruggere né occultare ciò con cui non si ha una relazione materiale di possesso o, quanto meno, di detenzione. Quanto alla presente fattispecie la Corte di appello - rilevato che la persona che aveva ceduto al NI le quote societarie della New business srl, tale ES FR, aveva dichiarato di avere consegnato le scritture contabili afferenti alla predetta società al soggetto che lei stessa aveva incaricato di curare la vendita delle medesime, tale NO Patrizia, circostanza quella della consegna consacrata in un verbale redatto fra le parti in data 18 gennaio 2012 - a fronte di una precisa doglianza formulata dall'odierno ricorrente (riguardante l'avvenuta consegna a suo favore dei documenti poi non più rinvenuti) avverso la sentenza del giudice di primo grado, che, in apparente contrasto con quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale (o, quanto meno, in termini ultronei rispetto a quanto dianzi rilevato) aveva affermato che, dalla documentazione consegnata da colei che aveva ceduto al NI la partecipazione nella citata società commerciale era risultato che "la 3 documentazione (scilicet: contabile e fiscale) era stata istituita e consegnata all'odierno imputato", si è limitata ad osservare, in termini minati da un'inguaribile contraddittorietà, che "dalla istruttoria dibattimentale è emerso che la documentazione contabile (...) era stata consegnata al NI. Il dato appare certo, alla luce delle dichiarazioni della ES (...) da cui emerge (...) la sua consegna alla NO all'atto della vendita della società, con verbale di consegna del 18 gennaio 2012". Appare, infatti, singolare l'affermazione, svolta in termini di assoluta certezza, secondo la quale dalla consegna di un dato oggetto a Tizio possa ineludibilmente desumersi la consegna dello stesso a Caio. Né appare idoneo a risolvere la evidente aporia logica del ragionamento operato in sede di gravame quanto ha aggiunto la Corte dì merito, cioè che non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui la NO, mera intermediaria, avrebbe dovuto omettere tale consegna, non essendo neppure interessata alla gestione societaria, di tal che il reato contestato al ricorrente risultava dimostrato, "emergendo certa la prova della istituzione delle scritture contabili ed il successivo occultamento da parte del NI". Ritiene il Collegio che la risposta in tale modo data dalla Corte di Brescia allo specifico motivo di doglianza formulato in sede di gravame dalla difesa dell'imputato sia insoddisfacente e tale da apparire sostenuta da una motivazione meramente apparente. Detta Corte, invero, non solo postula la totale carenza di interesse da parte della NO nella gestione della New business (circostanza questa che parrebbe posta quanto meno in discussione, senza che la Corte di merito abbia dato una quale risposta ai rilievi in tale senso formulati dal ricorrente, dal fatto che era stata la stessa NO, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e neppure esaminato, sia pure per una qualche eventuale confutazione, da parte della Corte di merito, sia a reperire il Notaro che ha poi rogato l'atto di cessione delle quote della predetta compagine sociale ed a pagare le relative somme al citato rogante), fattore questo che non appare tale, di per sé, da giustificare il fatto che quella abbia "certamente" trasmesso la documentazione contabile della citata società al NI, ma, principalmente, fonda la circostanza secondo la quale la NO avreebbe trasmesso la documentazione ricevuta dalla Danesi, sulla base di un'apodittica considerazione di mera probabilità e verosimiglianza, senza in alcun modo considerare né il fatto, emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, che il NI aveva in tale sede espressamente negato di avere mai ricevuto le scritture contabili, né il dato, non trascurabile dal punto di vista 4 logico, che, mentre la consegna della documentazione dalla Danesi alla NO era stata consacrata dal punto di vista probatorio da un apposito verbale, la pretesa consegna del medesimo materiale dalla NO al NI non avrebbe trovato alcuna documentazione. Tali fattori, del tutto pretermessi da parte della Corte di merito, avrebbero giustificato la soddisfazione di un onere motivazionale più intenso da parte del giudicante che ha basato la propria decisione su elementi di semplice verosimiglianza senza effettuare alcuna verifica né in ordine alla rispondenza al vero della ipotesi aprioristicamente da essa formulata né fornendo una esaustiva risposta al motivo di censura articolato sul punto dall'imputato. Né va trascurato che la verifica in tal caso richiesta non avrebbe presentato nessuna complessità, potendo la stessa essere eseguita, senza dovere ricorrere alla astrazione di ipotesi di tipo esclusivamente probabilistico, attraverso l'esame testimoniale della NO, cioè del soggetto che, materialmente, avrebbe, secondo l'accusa, trasmesso all'imputato la documentazione da lui poi distrutta o occultata. La predetta carenza motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata sul punto ed il rinvio per nuovo giudizio riguardo ad esso ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, afferente alla contestazione della penale responsabilità dell'imputato relativamente alla seconda ipotesi delittuosa a lui contestata. Invero - pacifica essendo la circostanza che il ricorrente, il quale rivestiva alla data di scadenza del termine per l'adempimento dell'incombente tributario in questione la qualifica di legale rappresentante della New business srl, abbia omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2012 la prescritta dichiarazione dei redditi - si osserva che la censura da lui mossa alla sentenza della Corte bresciana - cioè che la stessa avrebbe illegittimamente e comunque immotivatamente sostenuto la sussistenza in capo al prevenuto dell'elemento soggettivo proprio del reato in questione, consistente nel dolo specifico volto ad evadere le imposte - è destituita di fondamento in quanto la stessa è sviluppata esclusivamente con riferimento alla pretesa omessa considerazione della erronea convinzione che il Trionì avrebbe avuto del fatto che, avendo egli ceduto le quote di partecipazione di sua spettanza della New business a tale Cozza, egli sarebbe stato in tal modo anche sollevato dalla qualifica di legale rappresentante della predetta compagine societaria;
ma si tratta di una mera 5 Il Presidente prospettazione, peraltro, priva di qualsivoglia elemento dimostrativo e, per vero, difficilmente giustificabile, dal punto di vista logico, dalla circostanza che la cessione delle quote è avvenuta a distanza di solo due giorni dalla scadenza dell'obbligo fiscale (si tratta, infatti, di atto del 28 settembre 2012, mentre l'adempimento fiscale sarebbe dovuto intervenire già il 30 settembre 2012), di tal che non è comprensibile la ragione per la quale il NI avrebbe potuto ritenere che a distanza di un così breve lasso di tempo ed in assenza di qualsivoglia deliberazione societaria, l'assetto delle cariche sociali della compagine in questione poteva essere variato. La pretesa carenza argomentativa della sentenza impugnata non è nel caso in esame riscontrabile e, pertanto, sul punto il ricorso del NI va dichiarato inammissibile e, visto l'art. 624 cod. proc. pen., la responsabilità del NI in ordine alla violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 deve considerarsi definitivamente accertata. Come, detto, va, invece, annullata la sentenza, limitatamente alla affermazione della responsabilità del predetto imputato quanto al restante reato a lui contestato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NO OC, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria della difesa del ricorrente, a forma dell'avv.ssa Raffaella ZAMPERINI, del foro di Brescia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 5473 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 22 novembre 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale, il precedente 17 febbraio del medesimo anno, il Tribunale di Cremona aveva condannato NI AN, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e concesse al medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato o distrutto la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno 2012 concernente la "New business e cc. srl" - compagine della quale quello era il legale rappresentante - e della quale è obbligatoria la conservazione al fine di non consentire la ricostruzione del reddito e del volume di affari da quella prodotto, nonché in relazione al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante delle predetta società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione fiscale riguardante la citata società relativa all'anno di imposta 2012, avendo in tal modo evaso la somma di euri 286919,00 a titolo di Ires e la somma di euri249.303,00 a titolo di Iva. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha Interposto ricorso per cassazione il NI, tramite la propria difesa fiduciaria, chiedendo l'annullamento della stessa in ragione dei due motivi qui di seguito sinteticamente rassegnati. Col primo motivo di impugnazione l'imputato si è doluto della ritenuta inadeguatezza motivazionale in relazione alla confermata dichiarazione di penale responsabilità quanto al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello fondato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sulla sola presunzione che il ricorrente avesse ricevuto le scritture contabili dalla NO, soggetto che si era resa intermediaria nella cessione delle quote della New business in favore dell'imputato, ottenendone la disponibilità, senza giustificare le ragioni di tale presunzione, pur a fronte di emergenze probatorie che escluderebbero tale circostanza;
nonché per avere fondato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione sulla sola circostanza che il ricorrente rivestisse i panni di legale rappresentante della predetta società, senza motivare in relazione alla effettiva volontà del fatto ed alla sua preventiva ricostruzione mentale da parte dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso è riferito alla violazione di legge ed alla carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al reato di 2 cui all'art. 5 del digs n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il dolo specifico proprio di tale reato, senza motivare in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente della volontà di evadere le imposte e senza valutare un fatto essenziale tale da escludere la sussistenza di tale evento, cioè l'avvenuta cessione delle quote della società e l'intento di cedere anche la gestione della impresa condotta tramite quella, essendo il ricorrente rimasto solo formalmente il legale rappresentante della New business, qualifica che lo stesso NI riteneva, erroneamente, essere cessata per ciò che lo riguardava unitamente all'avvenuta cessione delle quote societarie, considerato anche il subentro di altra persona nella materiale amministrazione societaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto limitatamente a quanto di ragione. Fondato è, infatti, risultato il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la responsabilità del NI quanto al reato di cui all'art. 10 del dPR n. 74 del 2000. Osserva, infatti, il Collegio che la commissione del reato in contestazione, afferente alla distruzione o all'occultamento, finalizzata all'evasione delle imposte dirette e dell'iva, delle scritture contabili delle quali è obbligatoria la conservazione, presuppone logicamente che di tali documenti l'agente abbia avuto, anteriormente alla realizzazione della condotta delittuosa, la disponibilità; non si può, infatti, né distruggere né occultare ciò con cui non si ha una relazione materiale di possesso o, quanto meno, di detenzione. Quanto alla presente fattispecie la Corte di appello - rilevato che la persona che aveva ceduto al NI le quote societarie della New business srl, tale ES FR, aveva dichiarato di avere consegnato le scritture contabili afferenti alla predetta società al soggetto che lei stessa aveva incaricato di curare la vendita delle medesime, tale NO Patrizia, circostanza quella della consegna consacrata in un verbale redatto fra le parti in data 18 gennaio 2012 - a fronte di una precisa doglianza formulata dall'odierno ricorrente (riguardante l'avvenuta consegna a suo favore dei documenti poi non più rinvenuti) avverso la sentenza del giudice di primo grado, che, in apparente contrasto con quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale (o, quanto meno, in termini ultronei rispetto a quanto dianzi rilevato) aveva affermato che, dalla documentazione consegnata da colei che aveva ceduto al NI la partecipazione nella citata società commerciale era risultato che "la 3 documentazione (scilicet: contabile e fiscale) era stata istituita e consegnata all'odierno imputato", si è limitata ad osservare, in termini minati da un'inguaribile contraddittorietà, che "dalla istruttoria dibattimentale è emerso che la documentazione contabile (...) era stata consegnata al NI. Il dato appare certo, alla luce delle dichiarazioni della ES (...) da cui emerge (...) la sua consegna alla NO all'atto della vendita della società, con verbale di consegna del 18 gennaio 2012". Appare, infatti, singolare l'affermazione, svolta in termini di assoluta certezza, secondo la quale dalla consegna di un dato oggetto a Tizio possa ineludibilmente desumersi la consegna dello stesso a Caio. Né appare idoneo a risolvere la evidente aporia logica del ragionamento operato in sede di gravame quanto ha aggiunto la Corte dì merito, cioè che non sarebbe stato logicamente comprensibile il motivo per cui la NO, mera intermediaria, avrebbe dovuto omettere tale consegna, non essendo neppure interessata alla gestione societaria, di tal che il reato contestato al ricorrente risultava dimostrato, "emergendo certa la prova della istituzione delle scritture contabili ed il successivo occultamento da parte del NI". Ritiene il Collegio che la risposta in tale modo data dalla Corte di Brescia allo specifico motivo di doglianza formulato in sede di gravame dalla difesa dell'imputato sia insoddisfacente e tale da apparire sostenuta da una motivazione meramente apparente. Detta Corte, invero, non solo postula la totale carenza di interesse da parte della NO nella gestione della New business (circostanza questa che parrebbe posta quanto meno in discussione, senza che la Corte di merito abbia dato una quale risposta ai rilievi in tale senso formulati dal ricorrente, dal fatto che era stata la stessa NO, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e neppure esaminato, sia pure per una qualche eventuale confutazione, da parte della Corte di merito, sia a reperire il Notaro che ha poi rogato l'atto di cessione delle quote della predetta compagine sociale ed a pagare le relative somme al citato rogante), fattore questo che non appare tale, di per sé, da giustificare il fatto che quella abbia "certamente" trasmesso la documentazione contabile della citata società al NI, ma, principalmente, fonda la circostanza secondo la quale la NO avreebbe trasmesso la documentazione ricevuta dalla Danesi, sulla base di un'apodittica considerazione di mera probabilità e verosimiglianza, senza in alcun modo considerare né il fatto, emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, che il NI aveva in tale sede espressamente negato di avere mai ricevuto le scritture contabili, né il dato, non trascurabile dal punto di vista 4 logico, che, mentre la consegna della documentazione dalla Danesi alla NO era stata consacrata dal punto di vista probatorio da un apposito verbale, la pretesa consegna del medesimo materiale dalla NO al NI non avrebbe trovato alcuna documentazione. Tali fattori, del tutto pretermessi da parte della Corte di merito, avrebbero giustificato la soddisfazione di un onere motivazionale più intenso da parte del giudicante che ha basato la propria decisione su elementi di semplice verosimiglianza senza effettuare alcuna verifica né in ordine alla rispondenza al vero della ipotesi aprioristicamente da essa formulata né fornendo una esaustiva risposta al motivo di censura articolato sul punto dall'imputato. Né va trascurato che la verifica in tal caso richiesta non avrebbe presentato nessuna complessità, potendo la stessa essere eseguita, senza dovere ricorrere alla astrazione di ipotesi di tipo esclusivamente probabilistico, attraverso l'esame testimoniale della NO, cioè del soggetto che, materialmente, avrebbe, secondo l'accusa, trasmesso all'imputato la documentazione da lui poi distrutta o occultata. La predetta carenza motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata sul punto ed il rinvio per nuovo giudizio riguardo ad esso ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, afferente alla contestazione della penale responsabilità dell'imputato relativamente alla seconda ipotesi delittuosa a lui contestata. Invero - pacifica essendo la circostanza che il ricorrente, il quale rivestiva alla data di scadenza del termine per l'adempimento dell'incombente tributario in questione la qualifica di legale rappresentante della New business srl, abbia omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2012 la prescritta dichiarazione dei redditi - si osserva che la censura da lui mossa alla sentenza della Corte bresciana - cioè che la stessa avrebbe illegittimamente e comunque immotivatamente sostenuto la sussistenza in capo al prevenuto dell'elemento soggettivo proprio del reato in questione, consistente nel dolo specifico volto ad evadere le imposte - è destituita di fondamento in quanto la stessa è sviluppata esclusivamente con riferimento alla pretesa omessa considerazione della erronea convinzione che il Trionì avrebbe avuto del fatto che, avendo egli ceduto le quote di partecipazione di sua spettanza della New business a tale Cozza, egli sarebbe stato in tal modo anche sollevato dalla qualifica di legale rappresentante della predetta compagine societaria;
ma si tratta di una mera 5 Il Presidente prospettazione, peraltro, priva di qualsivoglia elemento dimostrativo e, per vero, difficilmente giustificabile, dal punto di vista logico, dalla circostanza che la cessione delle quote è avvenuta a distanza di solo due giorni dalla scadenza dell'obbligo fiscale (si tratta, infatti, di atto del 28 settembre 2012, mentre l'adempimento fiscale sarebbe dovuto intervenire già il 30 settembre 2012), di tal che non è comprensibile la ragione per la quale il NI avrebbe potuto ritenere che a distanza di un così breve lasso di tempo ed in assenza di qualsivoglia deliberazione societaria, l'assetto delle cariche sociali della compagine in questione poteva essere variato. La pretesa carenza argomentativa della sentenza impugnata non è nel caso in esame riscontrabile e, pertanto, sul punto il ricorso del NI va dichiarato inammissibile e, visto l'art. 624 cod. proc. pen., la responsabilità del NI in ordine alla violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 deve considerarsi definitivamente accertata. Come, detto, va, invece, annullata la sentenza, limitatamente alla affermazione della responsabilità del predetto imputato quanto al restante reato a lui contestato, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore