Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 445/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, Parte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Controparte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 21/02/2017, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambe i genitori, i quali, pertanto, Persona_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) Il figlio minore sarà collocato presso la madre e, in considerazione del fatto Persona_1
che è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, deciderà in autonomia le modalità ed i tempi di frequentazione col padre, sia per quanto riguarda le frequentazioni settimanali durante l'anno, sia per quanto riguarda le vacanze.
3) Il padre corrisponderà mensilmente alla sig.ra madre la Parte_1 Controparte_1 somma di € 450,00 rivalutabili ISTAT a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_1
tale somma entro la fine di ogni mese dovrà essere corrisposta con bonifico sul conto
[...]
corrente intestato alla madre e ciò fino a quando il predetto figlio non risulterà Controparte_1
economicamente autosufficiente.
4) Le spese di natura straordinaria relative al predetto figlio saranno a carico di Persona_1
entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno ed i ricorrenti chiedono che il Tribunale disponga circa le predette spese attenendosi al vigente Protocollo.
Per spese straordinarie devono intendersi:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) viste specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 2 di 4 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo SMS, Whattsapp, E-mail, etc. etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a richiedersi un assegno divorzile ex art. 5, comma VI, L.
898/1970 e successive modifiche, godendo allo stato di redditi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita;
6) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore del figlio minore, per l'espatrio a scopi turistici e culturali.
7) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 07/09/2007; Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 3 di 4 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modena il 27/03/2004 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 25 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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