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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr.avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1126/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
con sede legale in Milano, via Vezza D'Oglio n.7 (c.f ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce dell'atto introduttivo, dall'Avv.Giuseppe Franco Ferrari
( ), ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta via C.Marchesi n.8, presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'Avv.Dario Frazzetta.
attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f ), rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe Licata ( ), giusta P.IVA_2 CodiceFiscale_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gela viale Europa n.93.
convenuta
Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.7.2023, la società ha adito questo Tribunale per Parte_1
Con ottenere la condanna dell (di seguito ) al pagamento della Controparte_1
somma di € 10.375,26, oltre ad interessi moratori ex art.5 del d.lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo, alla refusione del contributo unificato e delle spese di registrazione, nonché al pagamento delle spese processuali. Con In particolare, l'attrice ha dedotto di avere fornito protesi acustiche a favore di soggetti assistiti dall' durante l'anno 2018 e di avere emesso n.109 fatture a fronte di dette forniture, per l'importo complessivo di
€ 124.158,92, determinato applicando le tariffe nazionali incrementate del 9%, come previsto dall'art.2,
Con comma 380, l.n.244/2007. L' ha pagato l'importo delle fatture scorporando l'incremento del 9%, per cui residuerebbe un credito a favore di essa attrice di € 10.375,26, a cui andrebbero sommati gli interessi moratori nella misura prevista dall'art.5 del d.lgs. 231/2002.
L' si è costituita in giudizio con comparsa del 30.10.2023, contestando la fondatezza della Controparte_3
pretesa di parte attrice poiché l'incremento previsto dall'art.2, comma 380, della l.n.244/2007, non si applicherebbe automaticamente ma sarebbe subordinato all'adozione, da parte della Regione Sicilia, di un apposito tariffario. Di conseguenza, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
Le parti hanno depositato memorie ex art.171 ter c.p.c., senza richiedere l'ammissione di mezzi istruttori.
Indi, all'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'odierna controversia si fonda esclusivamente sull'interpretazione da attribuire all'art.2, comma 380, della l.n.244/2007, il quale dispone che “nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n.332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmato. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento”.
Secondo l'assunto della società attrice, l'incremento tariffario previsto dalla suddetta norma si applicherebbe automaticamente su tutto il territorio nazionale, senza alcuna possibilità per le singole regioni di prevedere trattamenti deteriori, e ciò sarebbe confermato dalla circolare del Ministero della Salute n.25949 del
05.08.2008, a tenore della quale “La disposizione della legge finanziaria, “al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni” incide direttamente sugli importi fissati come tariffe massime del citato decreto del 12 settembre 2006, incrementandoli del 9%”.
Con Secondo la tesi dell' convenuta, invece, la suddetta disposizione, nella parte in cui prevede l'incremento tariffario del 9%, non può ritenersi direttamente applicabile alle aziende sanitarie in mancanza dell'adozione di un apposito tariffario da parte della Regione Sicilia, che nel caso non sarebbe mai stato adottato. Ebbene, ritiene questo giudicante che l'opzione interpretativa preferibile sia quella propugnata dalla società attrice, in conformità, peraltro, con quanto statuito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del
Consiglio di Stato.
Ed invero, come giustamente ricordato dall'attrice, la Corte di Cassazione sez.III, con ordinanza n.12908 del 26.6.2020, ha affermato che: “Va d'altro canto osservato che l'interpretazione della L. n. 244
del 2007, art. 2, comma 380, (secondo cui: “1. Nell'anno 2008 a livello nazionale e in ogni singola Regione, la spesa per l'erogazione di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmato.
2. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dal Decreto del ministro della Sanità 12 settembre 2006, art. 4, sono incrementati del 9 per cento”) offerta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza è senz'altro corretta. Nell'osservare non potersi individuare “tra le due disposizioni di cui si compone la L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 380, alcuna connessione che non sia il comune riferimento alle “prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n.
332”, il quale solo ha determinato l'inclusione, nell'ambito della manovra economica periodica, di una norma avente una finalità estranea alla programmazione economica del breve periodo e coincidente con il dichiarato scopo di voler “omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dal Decreto del Ministro della Sanità 12 settembre 2006, art. 4″, fissandola al 9% già adottato da numerose Regioni a seguito dell'accordo revisionale del 2004”, la corte di merito
è pervenuta a ritenere “che non sia affatto ravvisabile il contrasto tra norme o la contraddittorietà di finalità paventate dall'appellante, giacché le disposizioni in parola si mantengono autonome essendo volte a perseguire finalità del tutto diverse, l'una (il primo capoverso) di natura programmatica, essendo volta a garantire il contenimento della spesa pubblica, statale e regionale, prevista per l'anno 2008 in relazione alle prestazioni di assistenza protesica per determinati dispositivi, nei limiti dei livelli di spesa registrati nel 2007 con l'incremento ivi previsto, l'altra, invece, di natura dispositiva e immediatamente precettiva, intesa a ristabilire l'uniformità sull'intero territorio nazionale della remunerazione delle medesime prestazioni erogate dai singoli fornitori delle amministrazioni regionali, adeguando le tariffe massime stabilite attraverso la previsione dell'incremento già
disomogeneamente recepito a livello regionale ed applicato nel corso degli anni”. La corte di merito ha quindi escluso
“la sussistenza tra le disposizioni in esame del nesso di interdipendenza prospettato dall'appellante, in forza del quale l'indicato incremento tariffario del 9% potrebbe trovare applicazione solo laddove le Regioni non superi il limite di spesa “registrato per l'anno 2007 con incremento del tasso di inflazione programmato”. Ha al riguardo posto in rilievo che l'opzione ermeneutica sostenuta dall'odierna ricorrente “ove applicata rischierebbe… di provocare, essa sì, contraddizioni ed illogicità non affatto sanabili nella lettura delle norme, giacché non solo relegherebbe la revisione tariffaria introdotta allo stretto lasso temporale dell'anno 2008, rendendo così del tutto incerta l'individuazione della tariffa applicabile per gli anni ad esso successivi (le prestazioni erogate dall'attrice di cui alle fatture in atti sono state rese negli anni 2009 e 2010), ma reintrodurrebbe a livello nazionale quelle disomogeneità nella remunerazione delle prestazioni in commento che si riproponeva di superare, posto che l'incremento tariffario sarebbe garantito ai soli fornitori delle amministrazioni regionali “più virtuose”, quelle, cioè, che nell'anno 2008 avessero osservato i limiti di spesa sopra detti”. Ha al riguardo posto in rilievo che l'opzione ermeneutica sostenuta dall'odierna ricorrente “ove applicata… condurrebbe… a conseguenze del tutto illogiche, incoerenti ed aleatorie che alcuno sforzo ermeneutico consentirebbe di colmare se non sovvertendo i canoni interpretative di cui all'art. 12 preleggi, tanto di esegesi letterali quanto di interpretazione logica”, sicché,
“quand'anche si volesse prescindere dall'interpretazione meramente testuale del secondo capoverso della L. cit. art. 2, comma 380, quale quella adottata dal giudice di prime cure, l'approdo ad un'interpretazione di tipo logico sistematico, volta ad individuare il vero scopo perseguito dal Legislatore del 2007, non lascerebbe spazio a valutazioni conclusive difformi da quelle adottate dal giudice di primo grado, non rinvenendosi nella fattispecie una voluntas legis che non sia quella, fatta palese, di uniformare nell'intero territorio nazionale la remunerazione delle prestazioni per cui è causa e ciò, necessariamente, a prescindere dal contenimento della spesa prefissato per il solo anno 2008”. In altri termini, la corte di merito ha correttamente ritenuto che “l'aumento degli “importi delle tariffe massime di cui al Decreto del Ministero della Sanità 12 settembre 2006, art. 4, sono incrementate del 9% per cento” è del tutto svincolata dai limiti di spesa”. Conclusione che ha sottolineato essere invero non smentita ma anzi confermata dalla Circolare del 5/8/2008 con la quale il “Ministero della Salute avrebbe avvertito la necessità di precisare… che le Regioni debbano definire i propri piani tariffari per la fornitura dei dispositivi di cui all'elenco 1 del D.M. n. 332 del 1999, entro gli importi massimi stabiliti dal secondo capoverso e nel rispetto del vincolo di cui al primo capoverso del comma 380”, al riguardo avvertendo che “non solo essa, se letta nei termini prospettata dall'appellante incorrerebbe nei medesimi vizi di incoerenza e contraddittorietà sopra prospettati, ma… la sua valenza sarebbe del tutto irrilevante ai fini del decidere posto che, dato l'assetto gerarchico delle fonti del diritto (tra cui esse non figurano), non solo non possono derogare alle disposizioni di legge, ma anche laddove abbiano un contento interpretativo della norma, restano comunque atti di indirizzo e direttiva a rilevanza meramente interna”. Emerge evidente, a tale stregua, come diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente l'interpretazione offerta dalla corte di merito risulti formulata all'esito della corretta applicazione da parte della corte di merito dei criteri ermeneutici fissati all'art. 12 preleggi.”.
Sulla scorta di quanto sopra, il Consiglio di Stato sez.III, con sentenza n.3083 del 14.04.2021, ha quindi affermato che “La disposizione in esame dispone – senza possibilità di letture difformi – l'applicazione della maggiorazione sulle tariffe massime. Ciò è effettuato dal legislatore, con fonte primaria e nazionale - in chiara adesione alla ratio evincibile nella volontà di uniformità sul territorio nazionale delle tariffe dei LEA. Rimane inalterata la possibilità delle regioni di disporre al di là dei predetti margini, e solo ove ciò avvenga allora vale non solo la necessità del rispetto dei limiti di spesa, ma anche – secondo quanto affermato dall'amministrazione appellata – la remunerazione a carico della Regione. L'aumento del 9% incide direttamente sul limite già stabilito e non riguarda lo spazio di contrattazione. IV - La lettura svolta dal giudice di primo grado, risulta, dunque, non giustificata dalla lettera della norma, né dall'interpretazione della stessa all luce della volontà del legislatore che traspare dalla stessa. Essa, peraltro, si pone in contrasto con la necessità di garantire l'uniformità delle prestazioni rientranti nei Lea nell'ambito del territorio nazionale.”.
Applicando i superiori principi alla vicenda in esame, ne consegue che la domanda attrice appare fondata, non rilevando al riguardo che la Regione Sicilia non abbia adottato alcun tariffario.
Per ciò che concerne la quantificazione del credito operata da parte attrice, in mancanza di contestazioni da parte della convenuta, si ritiene che la stessa possa essere determinata nella somma di € 10.375,26, cui vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art.5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi risultanti dalle Tabelle Professionali ex D.M. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria), per le cause di scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1126/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
Con condanna l' di Caltanissetta al pagamento in favore di della somma di € 10.375,26, Parte_1
cui vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art.5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della società attrice, che si liquidano in € 3.235,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna la convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di contributo unificato e delle spese di registrazione della sentenza.
Caltanissetta 27 dicembre 2024 Il G.O.P.
Dr.Avv. Andrea Ingiulla