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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 735/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via Cesare Civello N.62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 876 DEL 05/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro il Comune di Campofelice di Roccella, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 797 e ss., della L. 160/2019 (provvedimento n. 876 del 05/12/2024) - I.M.U. 2019, emessa dal Comune di Campofelice di Roccella, Città Metropolitana di Palermo notificato in data 28.12.2024,imputato all'immobile sito in Indirizzo_1 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), e catastalmente identificato al Dati catastali_1 - con rendita catastale di euro 503,55.
Parte ricorrente nell'atto di opposizione premetteva quanto segue.
Detto immobile, (dal 2020 intestato solo al coniuge Sig. Nominativo_1), era stato acquistato dalla ricorrente unitamente al marito Sig. Nominativo_1 in data 15.02.2011 e fin da subito era stato adibito dagli stessi a residenza coniugale principale.
A seguito della rottura del rapporto coniugale avvenuta nel 2014, la ricorrente aveva lasciato l'abitazione e dal 2015 aveva trasferito anche la sua residenza a Parma, stipulando un regolare contratto di lavoro e di locazione ad uso residenziale.
I coniugi si erano accordati sulle condizioni della separazione ed il Giudice adito, con decreto n. cronol.
150/2020 del 07/01/2020 RG n. 1443/2019, aveva omologato tale separazione ai patti e condizioni indicate nell'accordo allegato, nel quale veniva dato atto che il Sig. Nom._1 aveva goduto dell'immobile in maniera esclusiva dal 2014, aveva pagato tutte le rate del mutuo ed era stato concordato il trasferimento da parte della ricorrente della quota di proprietà del 50% dell' immobile al Sig. Nom._1 con l'onere a carico di quest'ultimo di pagare ogni imposta, tassa inerente allo stesso da qualsiasi Ente venisse accertata.
Veniva, altresì, precisato che i coniugi all'epoca dei fatti, oltre ad essere comproprietari della casa adibita a residenza coniugale, non erano titolari di altri immobili, né di altri diritti reali su tutto il territorio nazionale.
Premesso quanto sopra in diritto rilevava che:
1. l'imposta municipale propria (IMU) fosse l'imposta dovuta per il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. La disciplina legata al trattamento
IMU dell'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi risaliva all'art. 4, co. 12-quinquies del D.L. n.
16/12. Secondo questa disposizione, l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, da parte di un giudice, configurava l'insorgere di un diritto di abitazione.
Il coniuge assegnatario acquisiva, quindi, il diritto di abitazione sull'immobile e ciò indipendentemente dalla proprietà effettiva detenuta nello stesso sull'immobile. Il diritto di abitazione faceva sorgere l'obbligo del versamento IMU in capo al coniuge assegnatario. Nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi veniva assegnato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria che disponeva la separazione, lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, il soggetto passivo dell'IMU sarebbe stato il coniuge assegnatario sia in qualità di proprietario, per la sua quota di comproprietà sia in qualità di titolare di diritto di abitazione conseguente all'assegnazione, per la quota di comproprietà dell'altro coniuge ad esso assegnata dal
Tribunale.Il coniuge comproprietario assegnatario, tuttavia, sarebbe stato esentato dall'IMU sia in virtù dell'assegnazione stessa (ex art. 13. comma 2. lett. c), D.L. n. 201/2011) sia perché avrebbe adibito l'immobile a sua abitazione principale. In conclusione, poiché dal 2014 non era dovuta l'IMU sull'abitazione principale e dal momento che la casa coniugale era considerata per legge abitazione principale, finché sussisteva il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario sarebbero stati tenuti a pagare l'imposta de qua.
2. Tuttavia, considerato che nel caso in esame, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al marito era stato emesso dal giudice dopo diversi anni che la ricorrente aveva lasciato l'abitazione coniugale, pur essendo incorsa una lunga battaglia legale tra le parti, veniva altresì precisato quanto segue. Era pacifico in giurisprudenza che l'esenzione l.M.U. fosse un beneficio fiscale in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta, e se il soggetto passivo dell'imposta era un nucleo familiare il concetto di "abitazione principale" richiamava quello tradizionale di "residenza della famiglia".La frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comportava una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non poteva più essere identificata con la casa coniugale. Da quanto precede, era rilevabile che se vi era un nucleo familiare il beneficio di esenzione spettava una volta sola, ma quando il nucleo familiare si disgregava, e di tale disgregazione si poteva dare prova, il beneficio ritornava a spettare singolarmente ai coniugi. E ciò non solo quando si era verificata una separazione legale, ma anche quando si era verificata una separazione di fatto.
3. Nel contesto legislativo ed interpretativo di cui in narrativa, si invocava per la ricorrente il principio dell'obiettiva incertezza della norma tributaria sancito dall'art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000 con conseguente sgravio delle sanzioni in essere.
4. Infine veniva rappresentata la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Con memoria illustrativa e istanza di rinuncia al ricorso, ex art. 44 d.lgs 546/1992, del 02.02.2026, parte ricorrente chiedeva che questa Corte volesse prendere atto della rinuncia al ricorso e dichiarare l'estinzione del giudizio senza condanna alle spese.
La parte rappresentava, altresì, che l'istanza de qua non era stata notificata alle altre parti, in quanto, allo stato, non risultavano parti costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto della rinuncia al giudizio ai sensi dell'art.44 del decreto legislativo n.546/1992 prodotta dal procuratore che era incaricato anche per tale finalità come si evince dalla procura in atti.
Atteso che la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite e che le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un eventuale effettivo interesse alla prosecuzione del processo, questa
Corte non può che dichiarare estinto il processo.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Nulla per le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 735/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campofelice Di Roccella - Via Cesare Civello N.62 90010 Campofelice Di Roccella PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 876 DEL 05/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro il Comune di Campofelice di Roccella, Ricorrente_1 impugnava:
l'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 797 e ss., della L. 160/2019 (provvedimento n. 876 del 05/12/2024) - I.M.U. 2019, emessa dal Comune di Campofelice di Roccella, Città Metropolitana di Palermo notificato in data 28.12.2024,imputato all'immobile sito in Indirizzo_1 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), e catastalmente identificato al Dati catastali_1 - con rendita catastale di euro 503,55.
Parte ricorrente nell'atto di opposizione premetteva quanto segue.
Detto immobile, (dal 2020 intestato solo al coniuge Sig. Nominativo_1), era stato acquistato dalla ricorrente unitamente al marito Sig. Nominativo_1 in data 15.02.2011 e fin da subito era stato adibito dagli stessi a residenza coniugale principale.
A seguito della rottura del rapporto coniugale avvenuta nel 2014, la ricorrente aveva lasciato l'abitazione e dal 2015 aveva trasferito anche la sua residenza a Parma, stipulando un regolare contratto di lavoro e di locazione ad uso residenziale.
I coniugi si erano accordati sulle condizioni della separazione ed il Giudice adito, con decreto n. cronol.
150/2020 del 07/01/2020 RG n. 1443/2019, aveva omologato tale separazione ai patti e condizioni indicate nell'accordo allegato, nel quale veniva dato atto che il Sig. Nom._1 aveva goduto dell'immobile in maniera esclusiva dal 2014, aveva pagato tutte le rate del mutuo ed era stato concordato il trasferimento da parte della ricorrente della quota di proprietà del 50% dell' immobile al Sig. Nom._1 con l'onere a carico di quest'ultimo di pagare ogni imposta, tassa inerente allo stesso da qualsiasi Ente venisse accertata.
Veniva, altresì, precisato che i coniugi all'epoca dei fatti, oltre ad essere comproprietari della casa adibita a residenza coniugale, non erano titolari di altri immobili, né di altri diritti reali su tutto il territorio nazionale.
Premesso quanto sopra in diritto rilevava che:
1. l'imposta municipale propria (IMU) fosse l'imposta dovuta per il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. La disciplina legata al trattamento
IMU dell'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi risaliva all'art. 4, co. 12-quinquies del D.L. n.
16/12. Secondo questa disposizione, l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, da parte di un giudice, configurava l'insorgere di un diritto di abitazione.
Il coniuge assegnatario acquisiva, quindi, il diritto di abitazione sull'immobile e ciò indipendentemente dalla proprietà effettiva detenuta nello stesso sull'immobile. Il diritto di abitazione faceva sorgere l'obbligo del versamento IMU in capo al coniuge assegnatario. Nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi veniva assegnato con provvedimento dell'Autorità giudiziaria che disponeva la separazione, lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, il soggetto passivo dell'IMU sarebbe stato il coniuge assegnatario sia in qualità di proprietario, per la sua quota di comproprietà sia in qualità di titolare di diritto di abitazione conseguente all'assegnazione, per la quota di comproprietà dell'altro coniuge ad esso assegnata dal
Tribunale.Il coniuge comproprietario assegnatario, tuttavia, sarebbe stato esentato dall'IMU sia in virtù dell'assegnazione stessa (ex art. 13. comma 2. lett. c), D.L. n. 201/2011) sia perché avrebbe adibito l'immobile a sua abitazione principale. In conclusione, poiché dal 2014 non era dovuta l'IMU sull'abitazione principale e dal momento che la casa coniugale era considerata per legge abitazione principale, finché sussisteva il diritto di abitazione, né il coniuge assegnatario né il coniuge non assegnatario sarebbero stati tenuti a pagare l'imposta de qua.
2. Tuttavia, considerato che nel caso in esame, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al marito era stato emesso dal giudice dopo diversi anni che la ricorrente aveva lasciato l'abitazione coniugale, pur essendo incorsa una lunga battaglia legale tra le parti, veniva altresì precisato quanto segue. Era pacifico in giurisprudenza che l'esenzione l.M.U. fosse un beneficio fiscale in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta, e se il soggetto passivo dell'imposta era un nucleo familiare il concetto di "abitazione principale" richiamava quello tradizionale di "residenza della famiglia".La frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comportava una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non poteva più essere identificata con la casa coniugale. Da quanto precede, era rilevabile che se vi era un nucleo familiare il beneficio di esenzione spettava una volta sola, ma quando il nucleo familiare si disgregava, e di tale disgregazione si poteva dare prova, il beneficio ritornava a spettare singolarmente ai coniugi. E ciò non solo quando si era verificata una separazione legale, ma anche quando si era verificata una separazione di fatto.
3. Nel contesto legislativo ed interpretativo di cui in narrativa, si invocava per la ricorrente il principio dell'obiettiva incertezza della norma tributaria sancito dall'art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000 con conseguente sgravio delle sanzioni in essere.
4. Infine veniva rappresentata la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Con memoria illustrativa e istanza di rinuncia al ricorso, ex art. 44 d.lgs 546/1992, del 02.02.2026, parte ricorrente chiedeva che questa Corte volesse prendere atto della rinuncia al ricorso e dichiarare l'estinzione del giudizio senza condanna alle spese.
La parte rappresentava, altresì, che l'istanza de qua non era stata notificata alle altre parti, in quanto, allo stato, non risultavano parti costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte prende atto della rinuncia al giudizio ai sensi dell'art.44 del decreto legislativo n.546/1992 prodotta dal procuratore che era incaricato anche per tale finalità come si evince dalla procura in atti.
Atteso che la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite e che le parti resistenti non si sono costituite per manifestare un eventuale effettivo interesse alla prosecuzione del processo, questa
Corte non può che dichiarare estinto il processo.
Nulla per le spese in assenza di parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia del ricorrente. Nulla per le spese.