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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3330/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FA SC, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14684/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002427840216303969 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500024283021694656 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l accoglimenro
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della intimazione ad adempiere n.
20250002427840216303969, afferente all'accertamento esecutivo n. 82194233710 per Tari del 2017 di Euro
3.710,66, nonché l'intimazione ad adempiere 2025000242783021694656 riguardante l'avviso accertamento esecutivo Tari dell'anno 2018 n. 86340847778 di Euro 3.914,62.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) nullità delle intimazioni di pagamento in quanto notificate a mezzo pec da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri;
2) omessa notifica di atti presupposti e conseguente estinzione della pretesa fiscale per decorrenza del termine di prescrizione;
3) violazione dell'art. 24 Cost. , della L. 241/90 e dello Statuto del Contribuente. Eccezione di nullità del provvedimento impugnato, in quanto non erano stati indicati i metodi di calcolo applicati.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli deducendo di contro che il gravame riferito all'imposta Tari per gli anni 2017 e 2018 era da ritenersi legittimo.
Difatti, la notifica dell'atto di riscossione era stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 prot. n.
821942/33710 del 14/11/2022 regolarmente notificato, a mezzo p.e.c., in data 20/11/2022;
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2018 prot. n.
863408/47778 del 29/11/2022 regolarmente notificato, a mezzo p.e.c., in data 02/12/2022.
3. Si costituiva altresì in giudizio IA PA deducendo, in aggiunta a quanto già evidenziato dal resistente ente locale, che del tutto infondata era anche la censura relativa alla mancata indicazione della modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi in quanto l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi e sanzioni era stato assolto attraverso l'indicazione dell'importo richiesto, della relativa base normativa, e dei tassi legali annuali applicato secondo legge.
In ogni caso, peraltro, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, la società IA S.p.A. aveva eletto
Domicilio Digitale alla PEC Email_4 sin dal 2.10.2024, data da cui decorreva l'iscrizione presso il pubblico registro: pertanto era del tutto infondata l'eccezione di parte, in virtù dell'iscrizione del domicilio digitale nel pubblico registro IPA.
Per mera chiarezza argomentativa, occorre precisare che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16979/2022, ha affermato che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Inoltre, evidenziava che il contribuente, impugnando l'atto in oggetto aveva sanato ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento: in tal senso l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18461 del 05.07.2024, secondo cui “nella specie, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'asserito pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro
(non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. "malware"), ma ha anche proposto tempestivo ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione”.
4. All'udienza del 24.2 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso è sufficiente segnalare, seguendo l'ordine dei motivi proposti, quanto segue:
- che, come segnalato dalla resistente, la eventuale mancata iscrizione nei registri pubblici dell'organo pubblico notificate non è vizio invalidante, come stabilito dalla giurisprudenza, in precedenza riportata, del giudice nomofilattico;
- che, di conseguenza, risultano ritualmente e tempestivamente notificati gli atti presupposti;
- che ai fini del calcolo degli interessi e delle sanzioni è sufficiente indicare la normativa applicata e la somma complessiva, mentre è onere di parte ricorrente – nella fattispecie non assolto – proporre un calcolo specifico alternativo.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
7. Spese di lite come in dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro1500,00 oltre oneri accessori se dovuti in favore del Comune di
NAPOLI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
FA SC, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14684/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002427840216303969 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500024283021694656 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ed insiste per l accoglimenro
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento della intimazione ad adempiere n.
20250002427840216303969, afferente all'accertamento esecutivo n. 82194233710 per Tari del 2017 di Euro
3.710,66, nonché l'intimazione ad adempiere 2025000242783021694656 riguardante l'avviso accertamento esecutivo Tari dell'anno 2018 n. 86340847778 di Euro 3.914,62.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) nullità delle intimazioni di pagamento in quanto notificate a mezzo pec da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri;
2) omessa notifica di atti presupposti e conseguente estinzione della pretesa fiscale per decorrenza del termine di prescrizione;
3) violazione dell'art. 24 Cost. , della L. 241/90 e dello Statuto del Contribuente. Eccezione di nullità del provvedimento impugnato, in quanto non erano stati indicati i metodi di calcolo applicati.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli deducendo di contro che il gravame riferito all'imposta Tari per gli anni 2017 e 2018 era da ritenersi legittimo.
Difatti, la notifica dell'atto di riscossione era stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 prot. n.
821942/33710 del 14/11/2022 regolarmente notificato, a mezzo p.e.c., in data 20/11/2022;
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2018 prot. n.
863408/47778 del 29/11/2022 regolarmente notificato, a mezzo p.e.c., in data 02/12/2022.
3. Si costituiva altresì in giudizio IA PA deducendo, in aggiunta a quanto già evidenziato dal resistente ente locale, che del tutto infondata era anche la censura relativa alla mancata indicazione della modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi in quanto l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi e sanzioni era stato assolto attraverso l'indicazione dell'importo richiesto, della relativa base normativa, e dei tassi legali annuali applicato secondo legge.
In ogni caso, peraltro, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, la società IA S.p.A. aveva eletto
Domicilio Digitale alla PEC Email_4 sin dal 2.10.2024, data da cui decorreva l'iscrizione presso il pubblico registro: pertanto era del tutto infondata l'eccezione di parte, in virtù dell'iscrizione del domicilio digitale nel pubblico registro IPA.
Per mera chiarezza argomentativa, occorre precisare che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16979/2022, ha affermato che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Inoltre, evidenziava che il contribuente, impugnando l'atto in oggetto aveva sanato ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento: in tal senso l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18461 del 05.07.2024, secondo cui “nella specie, non solo la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'asserito pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro
(non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. "malware"), ma ha anche proposto tempestivo ricorso avverso detta intimazione, sanando eventuali irregolarità che si dovessero ravvisare con riferimento alla sua notificazione”.
4. All'udienza del 24.2 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso è sufficiente segnalare, seguendo l'ordine dei motivi proposti, quanto segue:
- che, come segnalato dalla resistente, la eventuale mancata iscrizione nei registri pubblici dell'organo pubblico notificate non è vizio invalidante, come stabilito dalla giurisprudenza, in precedenza riportata, del giudice nomofilattico;
- che, di conseguenza, risultano ritualmente e tempestivamente notificati gli atti presupposti;
- che ai fini del calcolo degli interessi e delle sanzioni è sufficiente indicare la normativa applicata e la somma complessiva, mentre è onere di parte ricorrente – nella fattispecie non assolto – proporre un calcolo specifico alternativo.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
7. Spese di lite come in dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro1500,00 oltre oneri accessori se dovuti in favore del Comune di
NAPOLI