Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3330
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità delle intimazioni di pagamento per notifica a mezzo PEC da indirizzo non iscritto nei pubblici registri

    La Corte ha ritenuto che la mancata iscrizione dell'organo pubblico notificante nei registri pubblici non costituisca vizio invalidante, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite.

  • Rigettato
    Omessa notifica di atti presupposti e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti (avvisi di accertamento esecutivo per Tari 2017 e 2018) siano stati ritualmente e tempestivamente notificati a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Violazione art. 24 Cost., L. 241/90 e Statuto del Contribuente per mancata indicazione dei metodi di calcolo

    La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del calcolo di interessi e sanzioni, l'indicazione della normativa applicata e della somma complessiva, ponendo a carico del contribuente l'onere di proporre un calcolo alternativo specifico, che non è stato assolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3330
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3330
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo