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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2024, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 68 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. VERONICA LA MURA;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsa Mattino; CP_1
parte resistente
nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2024, chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 di affidamento, mantenimento e di collocamento della figlia minore nata dall'unione Per_1 more uxorio intrattenuta con . All'uopo, rappresentava che l'unione era CP_1 venuta meno e che, previo riconoscimento del regime di affidamento condiviso con collocamento della minore presso di sé, fossero regolamentate le modalità di esercizio del diritto di visita dell'altro genitore e che, infine, quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 26.04.2024, si costituiva in CP_1 giudizio e chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre nonché chiedeva che fosse regolamentato il suo diritto di visita e che fosse posta a suo carico la somma mensile di €. 150,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. All'uopo, deduceva di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire un reddito mensile di €. 2.700,00 derivante dalla locazione di due beni immobili
(reddito dal quale andava detratta la somma di €. 473,65 per i finanziamenti contratti in precedenza), oltre a dover provvedere anche al mantenimento di un'altra figlia nata da un'altra unione.
All'udienza del 04.06.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezion di inammissibilità del ricorso proposta da parte resistente, in quanto la mancanza del piano genitoriale cosi' come degli altri elementi indicati non comporta l'inammissibilità dell'atto, in quanto non è possibile applicare la più grave sanzione dell'inammissibilità in assenza di una disposizione di legge che preveda espressamente ciò ed anche perché in contrasto con il principio della conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo.
Passando al merito, va disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori non essendo emersi né tantomeno essendo stati dedotti dalle parti i profili di inidoneità delle parti. Va inoltre disposto il collocamento della minore presso la madre, potendosi ritenere che la concorde richieste delle parti sia indicativa della sussistenza di una situazione di maggior favore per la minore presso l'abitazione materna.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, esso andrà esercitato nei termini meglio indicati in dispositivo, facendo tuttavia salvi i diversi accordi delle parti purchè non pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni economiche, occorre considerare che il resistente è proprietario di due beni immobili (che già di per sé sono indicativi di una fonte di reddito), anche se al contempo non risulta più svolgere alcuna attività lavorativa.
Al contempo, nessuna rilevanza assume la circostanza della nascita di una nuova figlia.
Tale circostanza, infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, non determina di per sé sola un peggioramento delle condizioni economiche e della capacità di contribuzione al mantenimento di altri figli nati da precedenti unioni.
Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare (con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica) che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre — così come avverrebbe in una famiglia unica —
l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente (così Cass. n. 14175 del 12/07/2016; conformi
Cass. 28 settembre 2015, n. 19194, n. 6289 del 19/03/2014, Cass. 11 aprile 2011, n. 8227e n.
25010 del 30/11/2007).
Orbene, sul punto, il ricorrente nulla ha provato, in particolare sulle capacità economiche e reddituali della sua nuova compagna, madre della nuova figlia, non avendo neanche dedotto né tantomeno provato l'impossibilità da parte della predetta di svolgere attività lavorativa.
Pertanto, tenuto conto dei redditi prodotti e della titolarità di due beni immobili, si reputa congruo e proporzionato porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di €. 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 'obbligatorie', per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
2. dispone che possa vedere la figlia in difetto di diverso accordo CP_1 scritto, con le seguenti modalità: per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore
20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni,
o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29
Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese ad eccezione dell'anno 2022 in cui il preavviso sarà ridotto a quindici giorni prima). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi della minore;
3. dispone che versi a la somma di €. 250,00 mensili a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici;
Org_1
4. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia nella misura del 50% ciascuno;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 04.06.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo