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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 305/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 305/2016
promossa da:
c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto all'atto di appello, dall'Avv. Valentino Viali, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Terni, Viale Del Cassero, 18/B
appellante
contro
, c.f.: elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Moretti, che rappresenta, in Amelia via delle Rimembranze n. 8, appellato
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
136/2016 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento di ad un contratto d'opera. CP_1
L'appellante con il primo motivo di appello, rubricato “errata applicazione dell'art.
1176, 2° comma, c.c. e sulla sussistenza del nesso di causalità tra condotta inadempiente e danno subito” ha censurato la sentenza sostenendo che sebbene il Giudice di primo grado avesse riconosciuto l'inadempimento del convenuto per non avere espletato l'attività professionale con la diligenza media esigibile ha ritenuto erroneamente che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un danno causalmente collegato alla condotta di inadempimento per essere stato l'assistito tutelato dal difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quello non comparso e per essere state disattese dal Giudice le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
Con il secondo motivo, rubricato “sulla contumacia dell'imputato nel Parte_1 procedimento penale per ricettazione” ha censurato la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la questione della sua contumacia (derivata dal fatto che il difensore non lo avrebbe informato dell'udienza) che aveva sicuramente contribuito a formare il convincimento del Collegio giudicante sulla sua colpevolezza.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.1.2018, questa Corte ha preso atto del decesso di , CP_1 come da certificato di morte depositato allegato al verbale di udienza e ha dichiarato l'interruzione della causa a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta. Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie, sono decorsi oltre 7 anni dalla dichiarazione in udienza del decesso dell'appellato, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa;
quindi, ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Tribunale di Terni n. 136/2016;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 305/2016
promossa da:
c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto all'atto di appello, dall'Avv. Valentino Viali, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Terni, Viale Del Cassero, 18/B
appellante
contro
, c.f.: elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Andrea Moretti, che rappresenta, in Amelia via delle Rimembranze n. 8, appellato
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
136/2016 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento di ad un contratto d'opera. CP_1
L'appellante con il primo motivo di appello, rubricato “errata applicazione dell'art.
1176, 2° comma, c.c. e sulla sussistenza del nesso di causalità tra condotta inadempiente e danno subito” ha censurato la sentenza sostenendo che sebbene il Giudice di primo grado avesse riconosciuto l'inadempimento del convenuto per non avere espletato l'attività professionale con la diligenza media esigibile ha ritenuto erroneamente che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un danno causalmente collegato alla condotta di inadempimento per essere stato l'assistito tutelato dal difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quello non comparso e per essere state disattese dal Giudice le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
Con il secondo motivo, rubricato “sulla contumacia dell'imputato nel Parte_1 procedimento penale per ricettazione” ha censurato la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la questione della sua contumacia (derivata dal fatto che il difensore non lo avrebbe informato dell'udienza) che aveva sicuramente contribuito a formare il convincimento del Collegio giudicante sulla sua colpevolezza.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.1.2018, questa Corte ha preso atto del decesso di , CP_1 come da certificato di morte depositato allegato al verbale di udienza e ha dichiarato l'interruzione della causa a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta. Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie, sono decorsi oltre 7 anni dalla dichiarazione in udienza del decesso dell'appellato, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa;
quindi, ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Tribunale di Terni n. 136/2016;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni