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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 971/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.6.1980
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1988; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zaccaria Giovanni;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 24.8.2006 in TU (BR).
Con decreto del 25.1.2021 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi stabilite.
Con ricorso depositato in data 06.3.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio), concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 15.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo
1 stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 24.08.2006 Parte_1 Parte_2 in TU (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11, parte I, anno 2006) alle condizioni depositate telematicamente il 10.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 24.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 971/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.6.1980
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21.3.1988; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zaccaria Giovanni;
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio il 24.8.2006 in TU (BR).
Con decreto del 25.1.2021 questo Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi stabilite.
Con ricorso depositato in data 06.3.2025 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio), concordando le condizioni.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 15.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo
1 stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 24.08.2006 Parte_1 Parte_2 in TU (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11, parte I, anno 2006) alle condizioni depositate telematicamente il 10.7.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Brindisi il 24.9.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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