Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13753/2020 R.G., avente per oggetto:
“azione di ingiustificato arricchimento”;
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Rosario Pace, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
p.i. , in persona del legale rappresentante C.F._3 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lentini e
Donata Milano, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2
la e hanno chiesto la condanna della Controparte_1
stessa alla restituzione della somma di euro 10.000,00, a loro dire,
dipendente del RO, sull'erroneo presupposto dell'uso dei canali telematici da parte del marito, , attività, per cui era Parte_1
stata applicata, in via solidale, una sanzione allo stesso e al Pt_1
RO CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la e ha CP_1
sostenuto la legittimità della trattenuta e ha chiesto il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, emerge dagli atti che in data
7.06.2018 è stato notificato ad e a Parte_1 Parte_3
nella qualità di responsabile dell'Ufficio provinciale del RO
verbale di accertamento n. 18/362 del 28.5.2018, CP_3
elevato dall'Ispettorato del Lavoro di Catania - su segnalazione dell' - e relativo alla violazione dell'art. 17 l. 152/2001 “per avere CP_4
eluso il divieto, previsto per agenzie e singoli procacciatori, di
esplicare qualsiasi opera di mediazione nell'assistenza ai lavoratori e
ai loro aventi causa in materia di lavoro, assistenza e previdenza
obbligatorie” (cfr. verbale di accertamento all. in atti).
Dall'esame del detto verbale di accertamento predetto risulta che con nota del 16.04.2018 l' aveva comunicato all'Ispettorato del CP_4
Lavoro che “la sede provinciale del RO si era CP_2
avvalsa, per la trattazione delle pratiche di propria competenza ed
unitamente a -dipendente del Patronato- del Parte_2 Parte_1 , il quale aveva utilizzato i canali telematici senza alcuna
[...]
autorizzazione” e che per la detta violazione veniva irrogata al una sanzione amministrativa di euro 10.000,00, Pt_1
relativamente alla quale risultava obbligato in solido anche il RO
CP_2
Risulta dagli atti che l'obbligato solidale ha richiesto CP_5 CP_3
al sindacato responsabile dei servizi telematici, il CP_1
rimborso delle somme sul presupposto, appunto, che la dipendente avesse permesso l'uso illegittimo dei canali telematici. Pt_2
Orbene, occorre innanzitutto evidenziare che, quanto alla condotta contestata al - consistente nell'utilizzo da parte dello stesso Pt_1
dei canali telematici in uso al RO - parte attrice ne ha sostenuto la legittimità, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di collaborazione tra lo stesso e il RO . CP_3
Tale circostanza è stata contestata da parte convenuta che -
riportando peraltro quanto esplicitato nel verbale di accertamento - ha sostenuto che il non fosse legato al RO da alcun Pt_1
rapporto di subordinazione e/o collaborazione.
A fronte di questa contestazione, parte attrice non ha provato alcun contratto di lavoro, né fornito altri elementi idonei a dare prova della sussistenza e della natura del rapporto predetto;
inoltre, il ha Pt_1
proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del suindicato verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, ma non ha dedotto nulla – né a maggior ragione provato –sull'esito della detta opposizione.
Indi, può ritenersi provato, proprio per quanto emerso dal verbale di accertamento sopra indicato, che il utilizzasse i canali Pt_1 telematici senza alcuna autorizzazione e che sia stata proprio la Pt_2
a fornire al marito le credenziali di accesso ai canali telematici utili alla gestione delle pratiche dei lavoratori e che di questa attività se ne serviva il RO.
Detto ciò, passando ora alla questione relativa alla ritenzione della somma di euro 10.000,00 da parte della parte attrice ha CP_1
sostenuto che la l'importo predetto fosse stato detratto indebitamente dal compenso spettante a dipendente, in quanto, in Parte_2
realtà, la sanzione irrogata al non sarebbe mai stata pagata Pt_1
all' . CP_4
Tuttavia, anche tale circostanza risulta irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia, oltre che sfornita di prova.
Invero, parte attrice ha desunto il mancato pagamento della sanzione da parte della dalla mancata produzione di CP_1
alcuna ricevuta di avvenuto pagamento all' e, inoltre, dall'asserita CP_4
ricezione, da parte del della cartella di pagamento Pt_1
29320240007675790000, relativa all'iscrizione a ruolo n.
2024/001344, proprio per la sanzione elevata dall'Ispettorato del
Lavoro.
Ebbene, con riferimento alla mancata produzione della ricevuta di avvenuto pagamento all' da parte di deve CP_4 CP_1
rilevarsi che parte convenuta - così come dalle stessa eccepito - non avrebbe potuto comunque trovarsi nella disponibilità di tale documento,
in quanto essa non era tenuta direttamente ed in proprio all'adempimento. Obbligato in tal senso, piuttosto, è il RO CP_3
e solo quest'ultimo, pertanto, avrebbe potuto essere in possesso
[...]
della ricevuta del pagamento che era tenuto ad effettuare. Quanto alla presunta ricezione della cartella dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione - elemento valorizzato da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale - occorre evidenziare che non è stato possibile acquisire e, dunque, valutare la documentazione predetta in quanto depositata tardivamente (cfr. note del 16.4.24 e ordinanza del
4.6.24); in istruttoria, questo Giudice ha invitato la parte a produrre la notificazione di detta cartella al fine appunto di verificare la data di notificazione e, di conseguenza, la tempestività, o meno, della produzione rispetto ai termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, ma la parte attrice non ha prodotto alcunché.
In ogni caso, il pagamento, o meno, da parte del soggetto coobbligato ( è irrilevante in questa sede: la CP_2
alla richiesta della sede centrale di versare la somma CP_1
de qua a causa di un comportamento illecito posto in essere da una propria dipendente, ha pagato la somma per come risulta dal bonifico effettuato in favore della sede centrale (cfr. copia in atti), rivalendosi poi giustamente sulla dipendente medesima, che aveva permesso l'uso illecito dei canali telematici. Parte convenuta, infatti, ha tempestivamente prodotto, innanzitutto, copia della mail ricevuta dal RO a mezzo della quale quest'ultimo richiedeva il CP_2
versamento della somma necessaria al pagamento della sanzione (cfr.
mail del 30.07.2018 dove appunto si fa riferimento al verbale n.
18/362), nonché copia del bonifico dallo stesso effettuato al RO
pari alla somma di euro 10.000,00, al fine di adempiere CP_2
alla richiesta del RO (cfr. documentazione in atti).
Un'ultima notazione va fatta con riferimento all'assunto di parte attrice in ordine all'imputazione della somma se alla sanzione applicata al o al responsabile provinciale del RO Pt_1 Pt_3 CP_3
oppure ad un diverso verbale;
è irrilevante ai fini della presente
[...]
controversia stabilire l'imputazione della somma: nella specie, si discute appunto del comportamento illecito di una dipendente, la che appunto ha permesso l'uso illecito dei canali telematici e Pt_2
ha provocato l'applicazione di una sanzione al RO CP_6
Dell'eventuale mancato pagamento della sanzione
[...]
amministrativa, nonostante la ricezione della somma, o dell'imputazione della somma ad una diversa sanzione, la parte attrice si dovrebbe semmai dolere nei confronti del RO e CP_2
non certo nei confronti della che ha versato la CP_1 Pt_4
somma dovuta per il comportamento illecito della dipendente, somma che, poi, sarebbe stata utilizzata dall' per provvedere al CP_2
pagamento delle sanzioni applicate in via solidale o iure proprio a seguito del comportamento della dipendente.
Indi, non sussiste alcuna indebita ritenzione della somma da parte della la domanda attorea va rigettata perché infondata. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
13753/2020:
rigetta la domanda avanzata da parte attrice. Condanna gli attori, in solido, al rimborso in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.086,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro
777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)