TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6174/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6174/2019, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Giuliano, giusta procura in atti;
contro
:
, nato a [...], il [...], e residente a [...] , CP_1
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv Angelo Lantieri, giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione pagina 1 di 7 sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 9.12.2019, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 7.09.1998, dal quale nascevano la figlie (nata CP_1 Per_1
il 3.08.1989), (nata il [...]) e (il 26.07.1994) chiedeva Per_2 Per_3 pronunciarsi la separazione dal marito, con l'assegnazione a sé della casa coniugale per viverci insieme alla GL , ancora non indipendente economicamente, e la Per_3
previsione di un contributo di complessive 500,00 euro mensili in capo a controparte per il mantenimento di moglie e GL.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale si CP_1 associava alla domanda di separazione, mentre, chiedeva l'assegnazione a sé della casa familiare e il rigetto delle domande avverse, ivi compresa quella di mantenimento di moglie e GL, o in subordine di disporsi il solo mantenimento per nella misura Per_3
di 200,00 euro.
All'esito dell'udienza presidenziale, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo in capo al di versare la somma mensile di euro 200,00 per CP_1
il mantenimento della GL – maggiorenne non ancora economicamente indipendente – e
100,00 per il mantenimento della moglie.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova per testi (v. udienza 29.03.2022); e, all'udienza del 18 marzo 2025 la Pt_1
causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle pagina 2 di 7 parti.
2. La domanda di di mantenimento a favore della GL risulta Parte_1 Per_3
priva di fondamento e va rigettata.
Si osserva che, sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
Orbene, nel caso di specie, l'iscrizione all'Università di (oggi di 31 anni), la Per_3
quale, ha già conseguito (incontestatamente) la laurea triennale (in lingua e letteratura comparate), non può ancora oggi giustificare l'obbligo del padre di continuare a provvedere al suo mantenimento. Ed invero, pur nel rispetto delle legittime aspirazione della giovane donna a conseguire la laurea magistrale, tuttavia, la protrazione oltre ragionevoli limiti di tempo della durata del suo percorso di studi non può andare a danno del genitore, il quale, peraltro, ha degli introiti esigui.
D'altro canto, dall'istruttoria svolta è emerso che nell'anno 2018 ha lavorato per Per_3
un periodo di 8 mesi presso l'Istituto privato WALL STREET ENGLISH, al fine di pagina 3 di 7 percepire degli introiti che le consentissero di iscriversi all'università (v. verbale interrogatorio formale di il 29.03.2022), con ciò dimostrando di essere in Parte_1
grado di inserirsi nel mondo lavorativo e di provvedere ai suoi bisogni.
Ne consegue che deve pronunciarsi la revoca dell'obbligo del di provvedere al CP_1
mantenimento della GL, con decorrenza dalla decisione odierna.
3. Alla luce della raggiunta indipendenza della GL , non ha più ragion d'essere Per_3
l'assegnazione alla della casa coniugale sita a Siracusa in Viale Polibio n. 85, Pt_1 trovando essa giustificazione solo nell'interesse del figlio minorenne o maggiorenne e non indipendente a preservare il legame con l'habitat domestico;
ragione che nel caso di specie è venute meno.
Conseguentemente deve revocarsi l'assegnazione alla madre della casa familiare, rilevando che i coniugi potranno regolare la loro posizione sull'immobile in altra sede sulla base del titolo di proprietà.
4. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, invece, merita accoglimento.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
pagina 4 di 7 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte a mezzo della
Guardia di Finanza di Siracusa è emersa una sproporzione reddituale tra i coniugi.
Invero risulta, come in passato, priva di reddito (v. documentazione Parte_1 scadenza reddito di cittadinanza dell'anno 2023 e rigetto assegno di inclusione per il
2024).
, il quale fino al 2020 è stato dipendente, come cameriere, presso l'Hotel CP_1
Borgo Don Chisciotte e che ha sempre provveduto con i suoi introiti ai bisogni della famiglia (come dallo stesso dedotto negli scritti difensivi), attualmente è pensionato e le sue entrate mensili sono pari a 1.100,00 euro netti (v cedolini pensione e dichiarazione redditi).
Entrambi i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare.
Per quanto sopra, ritiene il decidente che, considerate la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi e l'impossibilità della ricorrente di inserirsi, ad oggi, nel mondo lavorativo stante l'età avanzata (64 anni) e l'assenza di qualifiche e competenze specifiche, essendosi sempre occupata della famiglia, debba essere posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, in favore della moglie, una somma a titolo di mantenimento.
Nella sua determinazione, deve, tenersi conto della circostanza che la casa familiare,
pagina 5 di 7 diversamente che in precedenza, non è più assegnata alla resistente e che entrambe le parti si trovano con la medesime necessità abitative, fermo restando la comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare;
infine, che il non è più tenuto a versare il CP_1
mantenimento a favore della GL, con una conseguente maggiore capienza economica.
Per cui appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare a parte ricorrente per il suo mantenimento la somma di 250,00, euro mensili, con decorrenza dalla decisione odierna.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, esse vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n6174/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati.
Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della GL , con Per_3
decorrenza dalla data della decisione odierna.
Revoca l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita a Siracusa in viale Polibio
n. 85.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere – entro giorno 5 di ogni mese - CP_1
in favore di la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento Parte_1
per la stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dalla data della presente decisione.
Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 19.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6174/2019, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Giuliano, giusta procura in atti;
contro
:
, nato a [...], il [...], e residente a [...] , CP_1
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv Angelo Lantieri, giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 18.03.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione pagina 1 di 7 sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 9.12.2019, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 7.09.1998, dal quale nascevano la figlie (nata CP_1 Per_1
il 3.08.1989), (nata il [...]) e (il 26.07.1994) chiedeva Per_2 Per_3 pronunciarsi la separazione dal marito, con l'assegnazione a sé della casa coniugale per viverci insieme alla GL , ancora non indipendente economicamente, e la Per_3
previsione di un contributo di complessive 500,00 euro mensili in capo a controparte per il mantenimento di moglie e GL.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale si CP_1 associava alla domanda di separazione, mentre, chiedeva l'assegnazione a sé della casa familiare e il rigetto delle domande avverse, ivi compresa quella di mantenimento di moglie e GL, o in subordine di disporsi il solo mantenimento per nella misura Per_3
di 200,00 euro.
All'esito dell'udienza presidenziale, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo in capo al di versare la somma mensile di euro 200,00 per CP_1
il mantenimento della GL – maggiorenne non ancora economicamente indipendente – e
100,00 per il mantenimento della moglie.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova per testi (v. udienza 29.03.2022); e, all'udienza del 18 marzo 2025 la Pt_1
causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle pagina 2 di 7 parti.
2. La domanda di di mantenimento a favore della GL risulta Parte_1 Per_3
priva di fondamento e va rigettata.
Si osserva che, sebbene l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con la maggiore età del figlio, tuttavia, dovendosi presumere che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Così, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre, Cassazione n. 17183 del
2020) .
Orbene, nel caso di specie, l'iscrizione all'Università di (oggi di 31 anni), la Per_3
quale, ha già conseguito (incontestatamente) la laurea triennale (in lingua e letteratura comparate), non può ancora oggi giustificare l'obbligo del padre di continuare a provvedere al suo mantenimento. Ed invero, pur nel rispetto delle legittime aspirazione della giovane donna a conseguire la laurea magistrale, tuttavia, la protrazione oltre ragionevoli limiti di tempo della durata del suo percorso di studi non può andare a danno del genitore, il quale, peraltro, ha degli introiti esigui.
D'altro canto, dall'istruttoria svolta è emerso che nell'anno 2018 ha lavorato per Per_3
un periodo di 8 mesi presso l'Istituto privato WALL STREET ENGLISH, al fine di pagina 3 di 7 percepire degli introiti che le consentissero di iscriversi all'università (v. verbale interrogatorio formale di il 29.03.2022), con ciò dimostrando di essere in Parte_1
grado di inserirsi nel mondo lavorativo e di provvedere ai suoi bisogni.
Ne consegue che deve pronunciarsi la revoca dell'obbligo del di provvedere al CP_1
mantenimento della GL, con decorrenza dalla decisione odierna.
3. Alla luce della raggiunta indipendenza della GL , non ha più ragion d'essere Per_3
l'assegnazione alla della casa coniugale sita a Siracusa in Viale Polibio n. 85, Pt_1 trovando essa giustificazione solo nell'interesse del figlio minorenne o maggiorenne e non indipendente a preservare il legame con l'habitat domestico;
ragione che nel caso di specie è venute meno.
Conseguentemente deve revocarsi l'assegnazione alla madre della casa familiare, rilevando che i coniugi potranno regolare la loro posizione sull'immobile in altra sede sulla base del titolo di proprietà.
4. La domanda di mantenimento per sé, avanzata dalla ricorrente, invece, merita accoglimento.
L'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n.
pagina 4 di 7 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte a mezzo della
Guardia di Finanza di Siracusa è emersa una sproporzione reddituale tra i coniugi.
Invero risulta, come in passato, priva di reddito (v. documentazione Parte_1 scadenza reddito di cittadinanza dell'anno 2023 e rigetto assegno di inclusione per il
2024).
, il quale fino al 2020 è stato dipendente, come cameriere, presso l'Hotel CP_1
Borgo Don Chisciotte e che ha sempre provveduto con i suoi introiti ai bisogni della famiglia (come dallo stesso dedotto negli scritti difensivi), attualmente è pensionato e le sue entrate mensili sono pari a 1.100,00 euro netti (v cedolini pensione e dichiarazione redditi).
Entrambi i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare.
Per quanto sopra, ritiene il decidente che, considerate la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi e l'impossibilità della ricorrente di inserirsi, ad oggi, nel mondo lavorativo stante l'età avanzata (64 anni) e l'assenza di qualifiche e competenze specifiche, essendosi sempre occupata della famiglia, debba essere posto a carico del convenuto l'obbligo di versare, in favore della moglie, una somma a titolo di mantenimento.
Nella sua determinazione, deve, tenersi conto della circostanza che la casa familiare,
pagina 5 di 7 diversamente che in precedenza, non è più assegnata alla resistente e che entrambe le parti si trovano con la medesime necessità abitative, fermo restando la comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare;
infine, che il non è più tenuto a versare il CP_1
mantenimento a favore della GL, con una conseguente maggiore capienza economica.
Per cui appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di versare a parte ricorrente per il suo mantenimento la somma di 250,00, euro mensili, con decorrenza dalla decisione odierna.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, esse vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n6174/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati.
Revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della GL , con Per_3
decorrenza dalla data della decisione odierna.
Revoca l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita a Siracusa in viale Polibio
n. 85.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere – entro giorno 5 di ogni mese - CP_1
in favore di la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento Parte_1
per la stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dalla data della presente decisione.
Compensa le spese di lite.
Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 19.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7