Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Sanfilippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del decreto di causa di servizio n. -OMISSIS- emesso in data 14.12.2022 dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Per i Servizi Di Ragioneria – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza notificato il 17.01.2023 con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo per infermità occorsa durante il servizio previo parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio del Ministero dell'Economia e Delle Finanze n. -OMISSIS- nell'adunanza n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con il ricorso notificato il 17 marzo 2023, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza, notificato il 17.01.2023, con cui è stata rigettata la domanda finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per le infermità “spondiloartrosi cervico-dorsale-lombare”, “gastrite in soggetto ben nutrito”, “ernia iatale”, “malattia da reflusso gastroesofageo”, “ernia discale C5-C6 e protusione discale C6-C7 in soggetto con sofferenza neurogena cronica C5-C7 EMG documentata in atto a moderata incidenza funzionale”, “labirintopatia bilaterale con acufeni a destra in atto a moderata incidenza funzionale”, previo parere del Comitato n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-, che ha riconosciuto dette infermità NON DIPENDENTI da causa di servizio.
Con motivo unico deduce: Violazione di legge in relazione agli art. 2 e 7 DPR 461/2001- L 1094/70 derivanti da travisamento dei fatti eccesso di potere e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato .
In particolare, il ricorrente prospetta l’illegittimità della valutazione medico-legale condotta dall’Amministrazione per eccesso di potere da travisamento dei fatti e manifesta illogicità, rinviando alla ctp effettuata dal dr. -OMISSIS-(medico del lavoro) e allegata in atti, per la quale le malattie denunciate sarebbero riconducibili tutte (almeno a livello concausale) alle disagevoli condizioni di lavoro in cui il ricorrente si sarebbe trovato ad operare durante il servizio quasi ventennale svolto a -OMISSIS-e Licata con riferimento agli sbarchi degli immigrati.
Riferisce a questo riguardo che, dopo aver partecipato al corso di video foto-segnalatore presso -OMISSIS- in data 12 marzo 2002, veniva aggregato per attività di -OMISSIS-, al posto di segnalamento di -OMISSIS-e -OMISSIS- ed impiegato in servizi di Ordine Pubblico per sbarchi di extracomunitari. Dal 2002 al 2019 ha svolto Servizi di Ordine Pubblico anti-immigrazione clandestina svolgendo servizi di Foto-Segnalamento, con turni organizzati e con turni su chiamata, su richiesta di personale specializzato dal -OMISSIS- svolgendo attività a-OMISSIS-con turni fuori sede a -OMISSIS-di 10/15 giorni, fotosegnalando gli immigrati, con procedure che duravano anche 20 ore al giorno e inserendo dati al computer in AFIS e allo SDI. In questi anni sull'isola di -OMISSIS-dichiara di aver svolto anche attività tecnica di ispezione cadaverica, con prelievo di impronte e DNA, su cadaveri recuperati in mare dai pescatori o dalla Guardia Costiera, salendo sulle barche, di giorno e di notte, svolgendo riprese video e foto, per guerriglie provocate dai migranti sull'isola oltre a sopralluoghi di attività tecnica per incendi appiccati al CPSA distrutto ad opera dei migranti, con interventi su chiamata, operando anche di notte, ed intervenendo in condizioni meteo avverse.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali resistenti (Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze) a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, deducendo l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – presso cui è incardinato con funzioni consultive il Comitato di verifica per le cause di servizio – ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
Alla udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, come da costante e univoco indirizzo giurisprudenziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, “ perché il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, incardinato presso il primo, è a sua volta privo di legittimazione passiva nella controversia avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale, privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio ” (T.A.R. Roma, Lazio, Sez. I, 29/03/2022, n.3571; in senso conforme, T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19/05/2022, n.235).
Nel merito il ricorso è infondato.
A questo proposito occorre rammentare che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S.) costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (da ultimo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 02/05/2024, n. 8757).
Nel caso concreto, il C.V.C.S., all’esito di un attento esame della documentazione medica in suo possesso e degli accertamenti compiuti dalla C.M.O., ha ritenuto, con valutazione congruamente motivata, che le infermità riscontrate derivino da fattori costitutivi ed endogeni qualificabili come indici rivelatori di una condizione patologica preesistente, non correlabile quindi al servizio.
In particolare, con riferimento alla prima infermità, “GASTRITE IN SOGGETTO BEN NUTRITO”, l’organo in questione ha affermato l’origine genetica di tale patologia, cui sono soggette le persone costituzionalmente predisposte a causa di un fragile equilibrio neurovegetativo e conseguente alterazione della secrezione gastrica.
Quanto alla seconda infermità denunciata, ovvero “SPONDILOARTROSI CERVICO DORSO LOMBARE IN ATTO A MODERATA INCIDENZA FUNZIONALE”, il Comitato ha ricondotto la stessa a fattori dismetabolici degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, fattori sintomi di fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, tali da non essere riconducibili al servizio prestato quali fattori concausali efficienti o determinanti.
Con riferimento alla “LABIRINTOPATIA BILATERALE CON ACUFENI A DESTRA IN ATTO A MODERATA INCIDENZA FUNZIONALE”, il Comitato ha articolato la motivazione, descrivendo il tipo di patologia e argomentando di conseguenza sulle cause del suo insorgere, riconducendole ad anomalia angioneurotica derivante da una predisposizione individuale e, pertanto, non rapportabile a causa di servizio.
Riguardo alla “MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO”, alla luce della descrizione delle sue caratteristiche, il Comitato ha ricondotto la patologia in questione ad anomalie di carattere costituzionale (in particolare all’ernia iatale presente nel ricorrente), non potendo in alcun modo ricondursi a disagi di servizio.
L’“ERNIA DISCALE C5-C6 E PROTRUSIONE DISCALE C6-C7 IN SOGGETTO CON SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA C5-C7 EMG DOCUMENTATA IN ATTO A MODERATA INCIDENZA FUNZIONALE” deriva a sua volta da fattori dismetabolici degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali del tratto cervicale del rachide e usura dei dischi cartilaginei intervertrebali, coinvolgendo le radici dei nervi spinali; detto processo degenerativo non è tale da poter essere ricondotto ad eventi di servizio, che non sono tali da risultare prevalenti su una predisposizione individuale. Ne discende la non rapportabilità di tale patologia allo specifico episodio di scaricamento dei bagagli all’interno di un’autovettura di servizio, episodio che, al più, può costituire un indice rivelatore di un’infermità preesistente.
Infine, con riferimento all’ “ERNIA IATALE IN ATTO A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE”, il Comitato ha articolato la sua motivazione descrivendone l’origine di natura costituzionale, legata ad un’ampiezza maggiore dello iato esofageo e, pertanto, non passibile di essere influenzata negativamente dal servizio, in assenza di prova in ordine a specifici elementi concausali connessi a traumi subiti a causa del servizio reso.
L’attendibilità medico-legale di tale valutazione tecnica compiuta dal Comitato non è incrinata dai rilievi di parte ricorrente e, in particolare, dalle generiche e indeterminate allegazioni concernenti non ben individuati fatti di servizio che si sarebbero dipanati lungo un arco temporale piuttosto lungo (compreso tra il 2002 e il 2019) e che avrebbero comportato il disimpegno degli ordinari compiti di servizio in condizioni climatiche estreme e con modalità lavorative particolarmente stressanti. Né la relazione di consulenza tecnica di parte evidenzia profili di manifesta illogicità o travisamento di fatti o abnormità di giudizio imputabili al Comitato di verifica e tali da inficiarne il giudizio, essendosi limitato il perito di parte a prospettare piuttosto una ricostruzione alternativa del nesso eziopatologico, fondata in larga parte su elementi congetturali e per nulla dirimenti.
Invero, il ctp riconduce apoditticamente la spondiloatrosi (a livello non di causa, ma di concausa) a fenomeni climatici avversi e umidità che presume essersi realizzati a -OMISSIS-durante il servizio di foto-segnalamento dal 2002 al 2019 (senza dare evidenza di tale generica affermazione e trascurando che in tale periodo il ricorrente non è stato impiegato continuativamente sull’Isola, ma solo per trasferte di 10-15 giorni in relazione agli sbarchi), mentre la gastrite con reflusso e la labirintite sarebbero imputabili allo stress lavoro-correlato, conseguente a turni di servizio massacranti e a elevate ore di straordinario prestate per ragioni contingenti e imprevedibili legati agli sbarchi (tuttavia non è presente in atti alcuna diagnosi di stress lavorativo effettuata da uno specialista nel periodo di riferimento, muovendoci anche qui nell’ambito di valutazioni non solo opinabili, ma ampiamente congetturali).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non essendo emerso dalla relazione del consulente tecnico di parte alcun elemento da cui inferire il legame tra i fatti di servizio o le cause inerenti al servizio medesimo, quali l’ambiente o le condizioni di lavoro e l’insorgere delle infermità, tale per cui essi possano essere considerate fattori concausali efficienti e determinanti per lo sviluppo delle patologie in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.