Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2025, proposto da
GI EL, AO EL, ZA AR, PO OG AR, EP AR, AN AR AR, OV EL, ARnna EL, IL EL, NI EL, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Buttitta, Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Palermo Sez. distaccata di Bagheria n. 73/2009 e della sentenza n. 544/2016 della Corte d’Appello di Palermo;
e per la fissazione
ai sensi dell’art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione comunale per la violazione, la successiva inosservanza ed il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulle citate sentenze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa RA AR SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze rese dal Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (n. 73/2009)
e dalla Corte d’Appello di Palermo (n. 544/2016).
Con memoria del 23 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato che, essendo stata raggiunta un’intesa con il Comune, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tale circostanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Su richiesta di parte ricorrente, il collegio, tenuto conto della natura della presente decisione, ritiene che debba disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO VA, Presidente
RA AR SS, Primo Referendario, Estensore
Marco AR Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR SS | RO VA |
IL SEGRETARIO