Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/03/2025 , RGC n. 691 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Rosito (per delega dell'avv. SOMMARIO DOMENICO ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
La parte precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termine per note;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 691 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Sommario
OPPONENTE
E
(P.I. in Controparte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Salvato e Andrea Piacentini
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 4 marzo 2024 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 548/2022, dell'importo di euro 16.090,00, emesso il 27 settembre 2022 dal Tribunale di Castrovillari in virtù del mancato pagamento delle rette universitarie, mai opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 27 gennaio 2023.
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Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone nel merito il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c.
2. In primo luogo, è inammissibile in questa sede la doglianza relativa al termine di notifica del decreto ingiuntivo (peraltr o perfezionatasi in data 17 novembre 2022, vale a dire entro il termine di legge di 60 giorni), atteso che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero mediante istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. al giudice del monitorio, non essendo consentito al giudice dell'opposizione a precetto dichiarare l'inefficacia di un titolo giudiziale.
2.1. Totalmente inconferente è anche il richiamo alla revocazione, in quanto una simile domanda, peraltro improponibile a causa del decorso del termine di notifica del decreto ingiuntivo, circostanza non rientrante in alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 395
c.p.c., non può essere proposta al giudice dell'opposizione a precetto, il quale non può intervenire sul titolo giudiziale.
3. Anche nel merito l'opposizione è inammissibile.
Infatti, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 2008 n. 22402; cfr. anch e Cass. civ. Sez.
III, 17 febbraio 2014, n. 3619, secondo cui “ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione a quest'ultima - non può effettuare alcun controllo intrin seco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi att ribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede)”).
Pertanto, considerato che le ragioni di opposizione attengono al merito della pretesa e riguardano fatti antecedenti alla formazione del titolo, le doglianze sono inammissibili.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014 e del livello di difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sostenute da parte opposta vengono liquidate in euro 4.000,00 (di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per
2 la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
5. Parte opposta ha chiesto la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda va accolta, in quanto l'azione è risultata manifestamente inammissibile e proposta nella più totale noncuranza dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili in materia.
Il danno può essere equitativamente q uantificato in un importo pari alle spese di lite al netto degli accessori, vale a dire in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla cau sa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibili i motivi di opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 4.000,00 per compensi p rofessionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3. Condanna parte opponente al pagamento di euro 4.000,00 in favore di parte opposta ex art. 96, comma III, c.p.c.
Così deciso in Castrovillari, 14 marzo 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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