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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/04/2025 innanzi al Giudice onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16695/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. Bonfante Salvatore per parte ricorrente, l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro e l'avv. Paterniti nell'interesse dell' per la parte CP_1 resistente
I procuratori delle parti concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16695 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, via Petralia Sottana n. 71, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bonfante, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_1
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RI Paterniti, per mandato in atti
Resistenti
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/04/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
- Annulla gli avvisi di addebito n.59620220003510344000 e n. 59620180007742223000; - Rigetta per il resto il ricorso.
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2024, chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento n. 29620249016823360/000 notificata il 17-27.09.2024 e dei sottostanti avvisi di addebito aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali (IVS):
-Avviso di addebito 59620180007742223000 anno 2017/2018;
-Avviso di addebito 59620210002396785000 anno 2019;
-Avviso di addebito 59620220003510344000 anno 2020;
-Avviso di addebito 59620220007150078000 anno 2021.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del diritto della riscossione dei crediti previdenziali per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, CP_1
deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito e conseguentemente l'improponibilità
dell'opposizione per la tardività delle contestazioni proposte oltre il termine di giorni 40 previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, eccepiva altresì l'imputabilità
esclusiva all' della eventuale prescrizione maturatasi successivamente alla Controparte_2
notifica degli avvisi di addebito.
Si costituiva anche l' , eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva in ordine alle doglianze relative alla notifica degli avvisi di addebito, il cui onere spettava all'ente impositore, nel merito deduceva l'inesistenza della prescrizione e il rigetto della opposizione con vittoria di spese di lite.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione. All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 . (secondo cui «contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, va esaminata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , non vi è Controparte_3
prova della notifica degli avvisi di addebito n. 59620180007742223000 e n. 59620220003510344000
relativi a contributi per il periodo 2017/2018, ne consegue la loro nullità mentre, tenuto conto dei termini di sospensione per l'emergenza covid e della notifica dell'avviso di intimazione n.
29620229018495879000 effettuata da in data 20.9.2023, i crediti sottostanti non risultano CP_4
prescritti alla data della notifica dell'intimazione impugnata (17-27.09.2024).
Emerge, per tabula, invece, la regolare notifica dell'avviso di addebito n.59620210002396785000 in data 21.01.2022 e dell'avviso di addebito n.59620220007150078000 in data 23.02.2023.
Ne consegue che la mancata impugnazione degli avvisi di addebito de quibus nei termini di cui al
Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. Ord. n.
26101del 2-11-2017).
Ciò posto, con riguardo al periodo successivo alla notificazione, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_5
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Accertata, quindi, la regolare notifica degli avvisi di addebito in oggetto , tenuto altresì conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid di giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia n.
18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n.
183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), non vi è dubbio che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 17-27.09.2024, nessuna prescrizione
è maturata.
In conclusione, ritenendo assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullati gli avvisi di addebito n. 59620220003510344000 e n. 59620180007742223000, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 16.4.2025 Il Giudice Onorario
Carmela Fachile