Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula "B" 02 0 14 017 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 7282/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 26. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: condono Cron. 3422 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza 1. Dottor Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni FIAMM, in per- suo legale rappresentante, elettivamente domicilia- sona del ta in Roma, in Lungotevere Michelangelo 9, presso lo studio dell'avvocato Mattia Persiani, che la rappresenta e difende insieme all'ew. Selve Tore TRiFiRo" giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in 9571 1 Roma, in via della Frezza 17, presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza del 23 gennaio 1998, depositata il 4 aprile 1998, numero 7, r.g. 70/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Giampiero Proia, per delega dell'avvocato Persiani, e Antonino Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe è stato rigettato l'ap- pello proposto dalla società FIAMM nei confronti della pro- nuncia di primo grado con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a una causa per opposizione a decreto ingiuntivo avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali, rilevando- si che ostava all'esame della fondatezza dell'opposizione la circostanza della intervenuta istanza di condono richiesto dalla opponente, non potendo assumere rilievo alcuno il fat- to che l'istanza stessa contenesse una espressa riserva di ripetizione delle somme versate qualora i contributi fossero risultati non dovuti a seguito della azione giudiziaria che 2 si sarebbe promossa. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società FIAMM con ricorso sostenuto da due motivi e illustrato con memoria. L'ente previdenziale resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e fal- sa applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge numero 6 del 1993, convertito nella legge numero 63 dello stesso an- e deduce che erroneamente si è ritenuto di dovere esclu- no, dere validità alla riserva di ripetizione apposta sulla i- stanza di condono - lamentandosi violazione della stessa norma, degli articoli 2033 del codice civile, 3, 23, 24, 38 e 97 della Costituzione, nonchè omessa o insufficiente moti- vazione si invoca preliminarmente la applicazione del di- sposto del comma 9 dell'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998 numero 448 e si insiste, in ogni caso, sulla erroneità della sentenza anche con riferimento alla stessa interpreta- zione della normativa in materia di condono previdenziale. Assorbente ai fini della decisione è che, per costante giu- risprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'ar- ticolo 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 numero 448 applicabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso le clausole di riserva di ripetizione, subordinate - all'esito del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, pre- sentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 3 1997 numero 79, convertito nella legge 28 maggio 1997 numero 140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono vali- de e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito, conseguendone che la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni conte- stazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertan- to ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accer- tamento negativo del debito contributivo (ex plurimis, 17 febbraio 2000, n. 1767; Cass., 8 giugno 1999, n.Cass., 5655). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di ap- pello di Venezia, alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Vene- zia. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente (lessa 1ր ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCE L REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Deposit O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 2007 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 4