Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 giugno 1991 |
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- 1. Trib. Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 248Provvedimento: N. R.G. 3890/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3890/2023 tra Parte_1 Ricorrente e Controparte_1 Resistente Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 13,01 innanzi al dott. AR CC, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. FATTORINI GIOVANNI il quale contesta le avverse memorie ed insite per l'accoglimento del ricorso. Per Controparte_1 l'avv. CASACCIA DANIELA la quale contesta le avverse deduzioni, si riposta ai propri scritti difensivi ed insite per il rigetto del ricorso. I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa. All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle …Leggi di più...
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- art. 16 L. 689/1981·
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- art. 22 L. 689/1981
Versioni del testo
- Art. 1.
Le regioni, in attuazione dell' articolo 1 della legge, 22 luglio 1975, n. 382 , nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
E' fatta, altresi', salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , e relativo regolamento di esecuzione.
NOTE
Nota all' art. 1, primo comma :
L' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Nonne sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) ha delegato il Governo ad emanare decreti delegati per il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative. In attuazione di questa delega e' stato emanato il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui l'art. 66 individua le funzioni amministrative rientranti nella materia "agricoltura e foreste" mentre l'art. 69 concerne il trasferimento delle funzioni relative ai territori montani ed alle foreste.
Nota all' art. 1, terzo comma:
La legge 30 aprile 1962, n. 283 , ha sostituito la disciplina contenuta negli artt. 242 , 243 , 247 , 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie , approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 . Il relativo regolamento di esecuzione e' stato approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 . - Art. 2.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
((5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato))
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta. - Art. 3.
La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 .
Note all'art. 3, ultimo comma:
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766 , ha convertito vari decreti-legge riguardanti il riordinamento degli usi civici nel Regno.
L'art. 4 di detta legge prevede:
"Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:
1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in genere i diritti di servizi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici 1 diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura.
Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finche' non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario".
I diritti di cui all'art. 1 sono gli usi civici e "qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune.
- Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 , ha approvato il regolamento esecutivo della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
L'art. 9 di detto regolamento prevede:
"Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procedera' alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario".