Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2020, proposto da
Telecom AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
contro
Amministrazione Provinciale de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso lo studio Pierfranco De Nicola in L'Aquila, via Monte Cagno 3;
nei confronti
Comune de L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- del provvedimento della Provincia de L’Aquila prot. n. 13069 del 29 giugno 2020, trasmesso alla ricorrente a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ SP 37 – DI CAVALLETTO - Istanza per realizzazione di attraversamento trasversale parziale di sottosuolo stradale per allaccio alla rete telefonica esistente con cavo telefonico all'interno del centro abitato del Comune di Monticchio nel Comune dell'Aquila. RICHIESTA VERSAMENTI ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello gravato, ivi compreso il provvedimento, anche implicito, di archiviazione della pratica, allo stato non conosciuto;
- ove occorra, del “ Regolamento per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali per la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi su strade provinciali ” approvato dalla Provincia de L’Aquila con deliberazione consiliare n. 56 del 20 dicembre 2019, nei limiti precisati nel presente ricorso;
nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla istanza di autorizzazione per apertura buca e posa di nuovo cavo telefonico sotterraneo in diramazione da cavo telefonico sotterraneo esistente presentata dalla Società Telecom AL S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., protocollata dalla Provincia dell'Aquila con n. 11675 dell'11 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale de L’Aquila;
Vista la nota del 19 dicembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Telecom AL S.p.A., odierna ricorrente, gestisce il servizio di telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale, in forza di apposita autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In data 10 giugno 2020 Telecom AL S.p.A. inviava a mezzo PEC alla Provincia de L’Aquila odierna resistente, in qualità di ente gestore della strada interessata dagli interventi, una “ Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico in aree urbane (art. 88 D.Lgs 259/03). Lavori di rottura suolo pubblico sulla “SP 37 di Cavalletto” alla km.ca 1+765 per apertura buca e posa di nuovo cavo telefonico sotterraneo in diramazione da cavo telefonico esistente sotterraneo esistente. Località Monticchio, Comune dell’Aquila ”, istanza che veniva protocollata dall’Amministrazione in data 11 giugno 2020 con n. 11675.
A tale istanza la Provincia de L’Aquila provvedeva con il provvedimento n. 13069 del 29 giugno 2020, di cui in epigrafe, con cui la Provincia de L’Aquila - Settore Viabilità comunicava che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, la ricorrente avrebbe dovuto effettuare i seguenti versamenti: i) pagamento di “diritti per spese di istruttoria” di importo pari ad € 150,00; ii) costituzione di un “deposito cauzionale di euro 3.000 (…) mediante Polizza Fidejussoria a garanzia dei ripristini delle pertinenze stradali manomesse inviandone il relativo certificato all’indirizzo di posta elettronica certificata urp@cert.provincia.laquila.it dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila”; iii) acquisto di n. 1 marca da bollo da € 16,00, da inviare al medesimo indirizzo di PEC dell’Amministrazione Provinciale tramite modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla stessa nota.
L’odierna ricorrente provvedeva dapprima ad effettuare il pagamento dei diritti istruttori e a stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dei ripristini, con riserva di ripetizione, e poi proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 1° ottobre 2020, avverso il sopra menzionato provvedimento n. 13069 del 29 giugno 2020, chiedendone l’annullamento deducendo motivi relativi a violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio, in data 28 gennaio 2022, l’Amministrazione Provinciale de L’Aquila con memoria di stile e, poi, depositando successiva memoria in data 13 dicembre 2024 in cui ha rappresentato dapprima che “ con nota acquisita al protocollo della scrivente Provincia n. 24922 del 18.11.2021 la IB (operatore di infrastrutture del Gruppo TIM) ha presentato richiesta di autorizzazione per opere di scavo necessarie all’apertura di n. 2 buche sulla S.P. n. 37 “Di Cavalletto, km.ca 1+415 e 1+475 per posa di nuovo cavo telefonico in diramazione da cava telefonico sotterraneo esistente e distributori necessari all’attivazione di nuova utenza (ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni). Alla richiesta sono (stati) allegati i medesimi elaborati e la stessa foto del luogo dell’intervento facenti parte dell’istanza del 10.06.2020; anche il referente tecnico (Sig. Buttici) e la ditta esecutrice dei lavori (CEIT s.p.a) sono identici ”.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Provincia de L’Aquila ha poi affermato che “ Tale nuova istanza è stata accolta dalla scrivente Amministrazione con provvedimento prot. n. 2067 del 1.02.2022 ”, provvedimento con cui non sono state più chieste somme alla ricorrente e, dunque, secondo parte resistente da tale circostanza “ ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi verificata una situazione di fatto (ma anche di diritto) del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, con conseguente venire meno per la Telecom di ogni utilità della pronuncia del giudice. ”.
In data 19 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato agli atti propria nota in cui ha dichiarato che “ in vista dell’udienza, la Provincia depositava il provvedimento con cui, a seguito della presentazione di una nuova istanza per lo stesso intervento oggetto del giudizio, era stato rilasciato il nulla osta per l’occupazione permanente della strada, con espresso riconoscimento della non debenza di oneri istruttori e deposito cauzionale, a conferma della fondatezza dell’impugnativa ” e che tale circostanza “ comporta il venir meno di ogni interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, avendo la nuova istanza (e conseguente autorizzazione) sostituito e superato la precedente ”, chiedendo poi pronuncia consequenziale con compensazione delle spese.
Infine, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota del 19 dicembre 2024, depositata in giudizio in pari data, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che “ in vista dell’udienza, la Provincia depositava il provvedimento con cui, a seguito della presentazione di una nuova istanza per lo stesso intervento oggetto del giudizio, era stato rilasciato il nulla osta per l’occupazione permanente della strada, con espresso riconoscimento della non debenza di oneri istruttori e deposito cauzionale, a conferma della fondatezza dell’impugnativa ” e, dunque, preso atto di ciò, Telecom AL SP ha dichiarato “ di non aver più interesse alla definizione del ricorso indicato in epigrafe, e chiede l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ” aggiungendo che “ l’Amministrazione provinciale dell’Aquila ha anticipato alla ricorrente di concordare sulla richiesta di compensazione delle spese di lite ”.
A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui " La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta...l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità " (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, anche in ragione di richiesta espressa in tal senso da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO