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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 23/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3607/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1738/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230040097564000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione Modello Redditi/2018 anno di imposta 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni Resistente_1notificava in data 15/05/2023 alla signora cartella di pagamento n. 068 2023 00400975 64 000, con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro 9.811,36, di cui Euro 5.752,00 quale omesso versamento IRPEF, Euro 1.142,00 quale recupero del credito di imposta per riacquisto della prima casa, Euro 2.068,20 a titolo di sanzioni, Euro 843,28 a titolo di interessi, oltre euro 5,88 per diritti di notifica. Resistente_1Avverso la cartella di pagamento, la signora , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale deduceva che per l'anno 2017 aveva inizialmente Nominativo_1presentato Modello 730/2018 congiunto con il coniuge . Da tale Modello risultava un credito di euro 9.799,00 chiesto a rimborso tramite il suo sostituto di imposta. Successivamente a tale invio, presentava in data 22/8/2018 Modello Redditi PF 2018 Anno 2017 integrativo, quindi sostituiva il precedente 730, per correggere alcuni errori indicati nello stesso In tale Modello nel rigo RN42, campo 3 era stato erroneamente indicato che il credito di euro 9.799,00 era sta rimborsato ad opera del sostituto di imposta del coniuge. Da tale Modello emergeva, quindi un debito IRPEF di 5.752,00. Tuttavia, accortasi dell'errore in quanto tale rimborso non era ai tempi e non è a tutt'oggi avvenuto, l'Istante presentava un secondo Modello Redditi PF 2018 - Anno 2017 integrativo in data 1/6/2020, nel quale correggeva l'errata indicazione del credito rimborsato dal rigo RN42 di talché la dichiarazione presentava un credito IRPEF di euro 4.047,00. Tale seconda dichiarazione integrativa, quindi, rappresentava la dichiarazione corretta da considerare e vista la progressività temporale di invio era evidente l'intento di sostituire gli invii precedenti. Ciò nonostante, da alcune interlocuzioni fatte dalla Contribuente tramite il canale Civis dell'Agenzia Entrate era emerso che il secondo Modello Redditi Integrativo sarebbe stato annullato/respinto dal sistema automatico dell'A.F., facendo “rivivere” il primo Modello Redditi/2018, anno 2017 integrativo, che presentava un debito di Euro 5.752,00. Quindi, insisteva per la correttezza del secondo Modello integrativo presentato, dal quale si rilevava un credito di Euro 4.047,00. Pertanto, chiedeva l'annullamento della cartella. L'Agenzia delle Entrate di Milano non si era costituita in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione terza, con sentenza n. 1738/2024 del 12/02/2024 depositata il 22/04/202a, accoglieva il ricorso, annullando interamente la cartella impugnata. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, proponeva appello, eccepiva violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c., debenza dell'importo di Euro 516,00, chiedeva il recupero del credito d'imposta di Euro 1.142,00 ed Euro 516,00 in quanto utilizzati in detrazione d'imposta a scomputo dell'IRPEF. Resistente_1 Difensore_1La signora , difesa e rappresentata dalla dott.ssa , si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto asserito e dedotto dall'Ufficio. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante lamenta violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c., debenza dell'importo di Euro 516,00, chiede il recupero del credito d'imposta di Euro 1.142,00 ed Euro 516,00 in quanto utilizzati in detrazione d'imposta a scomputo dell'IRPEF. Le censure sono infondate, pertanto meritano rigetto. La decisione della Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, di Milano, correttamente motivata è immune da vizi, pertanto, deve essere confermata. Il Collegio, dopo aver affrontato sia in punto di fatto che di diritto tutte le questioni proposte, con motivazioni logiche ed esaurienti, cui questo consesso fa proprie, accoglieva il ricorso della ricorrente Come rilevato dai primi giudici si tratta di un duplice errore commesso dalla contribuente con le prime due dichiarazioni, che ha sanato presentando la seconda dichiarazione integrativa dalla quale emerge palesemente un credito d'imposta di Euro 4.47,00, anziché un debito d'imposta di Euro 5.752,00, come pretende l'Ufficio con l'atto impugnato. La sentenza impugnata dall'Ufficio rileva correttamente come: “D'altronde gli errori commessi involontariamente dalla Contribuente nella compilazione delle due precedenti dichiarazioni, sarebbero stati sanati se il sistema automatico ex-art. 36 bis del DPR 600/1973 avesse accettato quest'ultima dichiarazione integrativa;
che comunque poteva essere considerata dall'Ufficio in sede di autotutela, sì da evitare il ricorso e dare prova di collaborazione con la Contribuente”. Sarebbe stato quindi sufficiente che l'Ufficio esercitasse correttamente il potere di autotutela che le compete e rilevasse l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria disponendo la stessa di tutti gli strumenti per verificare la sorte di quel credito erroneamente indicato come rimborsato. Il principio che, in via generale, le denunce dei redditi costituiscono dichiarazioni di scienza e possono pertanto essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti è oramai consolidato in giurisprudenza, la quale ha tuttavia precisato che l'emendabilità degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (per esempio, errori di calcolo o di errata liquidazione degli importi) oppure formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta). Nel caso de quo quella dell'appellata è stato un errore proprio nell'individuazione delle voci del Modello da compilare, avendo dato nel primo Modello Redditi un'informazione sbagliata circa il rimborso del credito di euro 9.799,00. Pertanto, anche il rilievo di euro 1.142,00 per recupero del credito per riacquisto della prima casa considerato dall'Ufficio indebitamente compensato si ritiene infondato. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte rigetta l'appello dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.982,00 oltre oneri e accessori di legge. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3607/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1738/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230040097564000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione Modello Redditi/2018 anno di imposta 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni Resistente_1notificava in data 15/05/2023 alla signora cartella di pagamento n. 068 2023 00400975 64 000, con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro 9.811,36, di cui Euro 5.752,00 quale omesso versamento IRPEF, Euro 1.142,00 quale recupero del credito di imposta per riacquisto della prima casa, Euro 2.068,20 a titolo di sanzioni, Euro 843,28 a titolo di interessi, oltre euro 5,88 per diritti di notifica. Resistente_1Avverso la cartella di pagamento, la signora , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale deduceva che per l'anno 2017 aveva inizialmente Nominativo_1presentato Modello 730/2018 congiunto con il coniuge . Da tale Modello risultava un credito di euro 9.799,00 chiesto a rimborso tramite il suo sostituto di imposta. Successivamente a tale invio, presentava in data 22/8/2018 Modello Redditi PF 2018 Anno 2017 integrativo, quindi sostituiva il precedente 730, per correggere alcuni errori indicati nello stesso In tale Modello nel rigo RN42, campo 3 era stato erroneamente indicato che il credito di euro 9.799,00 era sta rimborsato ad opera del sostituto di imposta del coniuge. Da tale Modello emergeva, quindi un debito IRPEF di 5.752,00. Tuttavia, accortasi dell'errore in quanto tale rimborso non era ai tempi e non è a tutt'oggi avvenuto, l'Istante presentava un secondo Modello Redditi PF 2018 - Anno 2017 integrativo in data 1/6/2020, nel quale correggeva l'errata indicazione del credito rimborsato dal rigo RN42 di talché la dichiarazione presentava un credito IRPEF di euro 4.047,00. Tale seconda dichiarazione integrativa, quindi, rappresentava la dichiarazione corretta da considerare e vista la progressività temporale di invio era evidente l'intento di sostituire gli invii precedenti. Ciò nonostante, da alcune interlocuzioni fatte dalla Contribuente tramite il canale Civis dell'Agenzia Entrate era emerso che il secondo Modello Redditi Integrativo sarebbe stato annullato/respinto dal sistema automatico dell'A.F., facendo “rivivere” il primo Modello Redditi/2018, anno 2017 integrativo, che presentava un debito di Euro 5.752,00. Quindi, insisteva per la correttezza del secondo Modello integrativo presentato, dal quale si rilevava un credito di Euro 4.047,00. Pertanto, chiedeva l'annullamento della cartella. L'Agenzia delle Entrate di Milano non si era costituita in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione terza, con sentenza n. 1738/2024 del 12/02/2024 depositata il 22/04/202a, accoglieva il ricorso, annullando interamente la cartella impugnata. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, proponeva appello, eccepiva violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c., debenza dell'importo di Euro 516,00, chiedeva il recupero del credito d'imposta di Euro 1.142,00 ed Euro 516,00 in quanto utilizzati in detrazione d'imposta a scomputo dell'IRPEF. Resistente_1 Difensore_1La signora , difesa e rappresentata dalla dott.ssa , si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava quanto asserito e dedotto dall'Ufficio. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. La controversia è trattata all'udienza del 09 febbraio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio appellante lamenta violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c., debenza dell'importo di Euro 516,00, chiede il recupero del credito d'imposta di Euro 1.142,00 ed Euro 516,00 in quanto utilizzati in detrazione d'imposta a scomputo dell'IRPEF. Le censure sono infondate, pertanto meritano rigetto. La decisione della Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado, di Milano, correttamente motivata è immune da vizi, pertanto, deve essere confermata. Il Collegio, dopo aver affrontato sia in punto di fatto che di diritto tutte le questioni proposte, con motivazioni logiche ed esaurienti, cui questo consesso fa proprie, accoglieva il ricorso della ricorrente Come rilevato dai primi giudici si tratta di un duplice errore commesso dalla contribuente con le prime due dichiarazioni, che ha sanato presentando la seconda dichiarazione integrativa dalla quale emerge palesemente un credito d'imposta di Euro 4.47,00, anziché un debito d'imposta di Euro 5.752,00, come pretende l'Ufficio con l'atto impugnato. La sentenza impugnata dall'Ufficio rileva correttamente come: “D'altronde gli errori commessi involontariamente dalla Contribuente nella compilazione delle due precedenti dichiarazioni, sarebbero stati sanati se il sistema automatico ex-art. 36 bis del DPR 600/1973 avesse accettato quest'ultima dichiarazione integrativa;
che comunque poteva essere considerata dall'Ufficio in sede di autotutela, sì da evitare il ricorso e dare prova di collaborazione con la Contribuente”. Sarebbe stato quindi sufficiente che l'Ufficio esercitasse correttamente il potere di autotutela che le compete e rilevasse l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria disponendo la stessa di tutti gli strumenti per verificare la sorte di quel credito erroneamente indicato come rimborsato. Il principio che, in via generale, le denunce dei redditi costituiscono dichiarazioni di scienza e possono pertanto essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti è oramai consolidato in giurisprudenza, la quale ha tuttavia precisato che l'emendabilità degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (per esempio, errori di calcolo o di errata liquidazione degli importi) oppure formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta). Nel caso de quo quella dell'appellata è stato un errore proprio nell'individuazione delle voci del Modello da compilare, avendo dato nel primo Modello Redditi un'informazione sbagliata circa il rimborso del credito di euro 9.799,00. Pertanto, anche il rilievo di euro 1.142,00 per recupero del credito per riacquisto della prima casa considerato dall'Ufficio indebitamente compensato si ritiene infondato. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte rigetta l'appello dell'Ufficio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.982,00 oltre oneri e accessori di legge. Milano, lì 09/02/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)