Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Torsello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Per l'udienza del 14/04/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024, la ricorrente ha domandato la revisione del decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Lecce in data 16/03/2021, chiedendo che sia disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore – attualmente per un ammontare di 200,00 euro mensili-, in ragione delle sue mutate condizioni di salute che per un verso, le impediscono di svolgere quei lavori saltuari che svolgeva in precedenza e che, in sede di separazione, l'hanno indotta ad accettare un assegno di mantenimento pari
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, pur regolarmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio. Controparte_1
Per l'udienza del 9/09/2024 e per quella successiva del 14/04/2025, parte ricorrente ha depositato documentazione a supporto di quanto affermato in ricorso e ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali. La causa, pertanto, dopo breve istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare parziale accoglimento. E invero, le deduzioni di parte ricorrente, come suffragate dalla documentazione in atti e avvalorate dal disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, inducono a ritenere che l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione possa essere modificato prevedendo un aumento in favore della beneficiaria.
In particolare, benché la documentazione medica versata in atti non attesti la presenza di patologie croniche tali da provocare invalidità permanenti, tanto che non viene neppure riconosciuta la c.d. indennità di accompagnamento, non può trascurarsi quanto riportato nel verbale dell'INPS contenuto negli allegati. Invero, la Commissione Medica che ha disposto il predetto verbale, ha riconosciuto una difficoltà, per la ricorrente, medio – grave, che si attesta attorno all'80% relativamente allo svolgimento delle funzioni e compiti propri della sua età.
Tra le disabilità constatate risultano: quella mentale, limitazioni funzionali relative ai movimenti articolari nonché quelle cardio – circolatorie.
Il peggioramento delle condizioni di salute, avveratosi successivamente alla separazione personale dei coniugi, può essere considerato, secondo il diffuso intendimento giurisprudenziale, un mutamento significativo laddove incida sulla capacità lavorativa e reddituale ovvero sulla capacità del richiedente di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento, come nel caso di specie. Pertanto, il Collegio, esaminati i documenti dai quali si evince la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, tenuto conto delle mutate condizioni di salute della ricorrente che inevitabilmente incidono sulla capacità di procurarsi reddito autonomo al fine di provvedere al proprio sostentamento anche in maniera indipendente, ritiene di poter accogliere la domanda formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio ovvero l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore di nella misura, ritenuta più congrua, di € 300,00 in luogo del 400,00 richiesti. Parte_1
2 L'esito del giudizio, stante la mancata opposizione del resistente, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, a parziale modifica del decreto di omologa della separazione, emesso dal Tribunale medesimo in data 16/03/2021, così provvede:
1) dispone l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore di da Parte_1
€ 200,00 a € 300,00;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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