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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5927/24 R.G. promossa da
(C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(BG), in proprio ed in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della società - già Controparte_1 [...]
(C.F. ), con sede in Terno d'Isola Controparte_2 P.IVA_1
(BG), rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Giulia Galli del foro di Perugia
- opponenti - contro
(C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._2
Brancaleone (RC), rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv.
Marco Praino del foro di Milano
- opposto –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: come da atto depositato in data 17/04/2025.
Per l'opposto: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
30/04/2025.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9/10/2024 il sig. in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della società proponeva opposizione al CP_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2020/2024 del 26/07/2024 con cui il Tribunale di
Bergamo aveva ingiunto nei suoi confronti e della predetta società il pagamento in favore di della somma di euro 26.500, oltre accessori, per Controparte_3
effetto di surrogazione di quest'ultimo ex art. 1201 c.c. o di regresso a seguito del pagamento da costui effettuato al comune creditore dava atto CP_4
che il pagamento era avvenuto in adempimento di un accordo transattivo raggiunto tra il creditore ed il solo in data 28/02/2024. CP_2
Con l'opposizione il sig. contestava il decreto asserendo che, in Pt_1
considerazione della natura solidale dell'obbligazione nei confronti del creditore il non vantava alcun diritto di regresso ed CP_4 CP_2
eccepiva inoltre la nullità di altro accordo transattivo dallo stesso opponente concluso con il creditore in data 29/07/2024 per il pagamento rateizzato dell'ulteriore importo di euro 85.000 stante il relativo difetto di causa, atteso il pagamento già effettuato allo stesso titolo dal fideiussore. Inoltre, rilevava la violazione da parte dell'opposto della buona fede nella fase contrattuale e precontrattuale ed altresì della società per aver dapprima CP_4
estromesso il debitore principale nella fase delle trattative e poi recato allo stesso pregiudizio tramite la sottoscrizione delle transazioni intervenute tra le parti;
assumeva conseguentemente il diritto al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa e porre in compensazione.
L'opponente chiedeva dunque al Tribunale di voler revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di voler dichiarare la nullità del contratto transattivo concluso tra debitore principale e creditrice in data 29/07/2024 per mancanza di causa stante l'intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte del fideiussore ed altresì di voler condannare opposto e terza chiamata al
2 risarcimento dei danni causati all'opponente da condotte poste in violazione del dovere di buona fede, da liquidarsi in via equitativa ed eventualmente da porsi in compensazione.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando in fatto ed in Controparte_3
diritto l'opposizione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 12/12/2024 veniva rigettata la richiesta di chiamata del terzo e disposto il mutamento del rito.
Concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva trattenuta in decisione senza il compimento di attività istruttoria.
L'opposizione deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti risulta incontestato che il ha effettuato in CP_2
favore di il pagamento di euro 26.500 in adempimento dell'obbligo di CP_4
garanzia cui era tenuto quale fideiussore per le obbligazioni contratte da
[...]
ed a seguito di accordo transattivo stipulato in Controparte_1
data 28.2.2025 con la creditrice.
Assume, in primo luogo, l'opponente la nullità della transazione intercorsa in data 29.7.2024 tra esso debitore e la società creditrice perché atto privo CP_4
di causa;
in particolare, il deduce che, avendo il già transatto Pt_1 CP_2
la posizione debitoria della concordando un pagamento 'a saldo e CP_1
stralcio', null'altro poteva essere preteso dalla CP_4
Si osserva, preliminarmente, che ogni questione relativa alla eventuale nullità della scrittura privata di transazione sottoscritta tra il e la in Pt_1 CP_4
data 29.7.2024 non può essere accertata in questa sede nella quale non è parte la società creditrice. Peraltro, tale accertamento non può dirsi connesso neppure all'oggetto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto che riguarda il diritto di surrogazione o regresso del per quanto dallo stesso pagato CP_2
alla in forza di diverso atto di transazione, nei confronti del debitore CP_4
principale.
3 L'accertamento della nullità della transazione in data 29.7.2024 riguarderebbe invece un atto irrilevante rispetto a quanto dovuto dal al che Pt_1 CP_2
ha già pagato.
D' altra parte l'art. 1304, comma 1, c.c., “nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale (quale, appunto, quella realizzatasi nella fattispecie in esame) che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione” (Cass. 7094/22,19541/2015).
E nella specie, dal tenore della scrittura in data 28.2.2024 si evince chiaramente che la ha inteso definire la sola posizione del fideiussore e non invece CP_4
quella di entrambi i debitori per l'intero ammontare del credito. In essa, infatti, si legge che 'il sig. offre, ad integrale saldo, stralcio, Controparte_3
tacitazione delle pretese creditorie tutte per capitale, interessi e spese vantate da nei confronti del medesimo…' e ' accetta..a saldo, stralcio e CP_4 CP_4
tacitazione di ogni pretesa dalla stessa vantata..nei confronti di
[...]
, nessun riferimento invece è contenuto alla posizione della debitrice CP_3
principale e del socio accomandatario della stessa.
Di nessun rilievo in questa sede è invece il testo dell'accordo sottoscritto in data 25.1.2024 dalle parti poiché esso non prevede alcuna clausola specifica in merito all'obbligo di pagamento dei debiti nei confronti della BTL da parte dell'uno o dell'altro contraente.
4 Assume poi l'opponente la responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. del fideiussore per non aver tempestivamente informato l'opponente dell'intervenuta transazione in data 28.2.2025 e dunque prima che egli si trovasse a stipulare un diverso accordo transattivo con in data CP_4
29.7.2024.
L'assunto è tuttavia infondato atteso che il ha richiesto tramite il CP_2
proprio legale, con comunicazione in data 15.5.2024, il pagamento di quanto pagato proprio in relazione ad un evidente accordo intercorso con il creditore
; infatti sia il che il quale socio accomandatario della CP_4 CP_2 Pt_1
erano stati destinatari di un decreto ingiuntivo emesso dal CP_1
Tribunale di Brescia per il pagamento dell'importo complessivo di euro
124.345,92 a favore della predetta creditrice.
Pertanto, allorché il è pervenuto alla stipula della nuova transazione Pt_1
nel luglio successivo, ben conosceva l'intervenuto precedente accordo con il condebitore CP_2
La domanda di accertamento della responsabilità della per violazione CP_4
degli arttt.1175,1337 e 1375 c.c. non può essere esaminata in questa sede attesa la mancanza in giudizio della società stessa.
L'opposizione deve dunque essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge devono essere rifuse dall'opponente all'opposto.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese processuali liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
5 Così deciso in Bergamo il 5.6.2025
Il Giudice
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