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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della odierna discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.3736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Parte_1
Licciardello, giusta procura in atti------------------------opponente
===E===
a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, giusta
[...] procura in atti----------------------------------------------opposta
*******
CONCLUSIONI: come da verbale odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (d'ora innanzi notificava a Controparte_1 CP_1 atto di precetto col quale preannunziava l'inizio Parte_2 dell'esecuzione in forza del contratto di mutuo del 16.8.1994 (in relazione al quale essa era cessionaria del credito). proponeva opposizione al precetto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Bari;
quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Trani.
Il giudizio era perciò riassunto in questa sede, ma da Parte_1
, il quale, dopo avere in qualche misura ripercorso vicende
[...] giudiziarie decennali che avrebbero interessato lui ed altri,
pagina 1 di 3 chiedeva accertarsi la nullità del mutuo per “la sua inesistenza giuridica” e per essere fondato sul cd. ammortamento alla francese.
Nello specifico, sosteneva che il mutuo non era mai Parte_1 sorto in capo alla e che la somma mutuata RT
(lire 120 milioni) sarebbe stata versata su un conto chiuso prima ancora di poterla utilizzare.
Si costituiva la che contestava sotto ogni profilo la CP_1 domanda, facendo rilevare in primis che il giudizio non poteva essere riassunto da una persona che non era l'intimato nel precetto.
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza motivata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Fermo quanto già affermato con l'ordinanza del 17.4.2024 circa il tema della validità del mutuo, già ampiamente dibattuto in altra sede giudiziaria con pronunciamento anche della Suprema Corte, e comunque quanto alla ben evidente esistenza del mutuo e del credito originariamente in capo a è oggi Controparte_4 sufficiente rilevare che l'iniziativa per la riassunzione è stata assunta da soggetto estraneo al processo iniziato presso il
Tribunale di Bari e, soprattutto, da soggetto che non è mai stato destinatario del precetto.
Difatti, come già esposto, la ha intimato l'esecuzione solo a CP_1
cui ha notificato il precetto il 27.1.2023; e non Parte_2
a caso l'iniziativa di avviare il processo di opposizione preventiva all'esecuzione così preannunciata è stata adottata, presso un tribunale incompetente territorialmente, da . Parte_2
In questo quadro, evidentemente, a non spetta Parte_1 alcuna legittimazione attiva in sede di giudizio di opposizione a precetto (v. Cass.n. 24047/2009, che apertamente individua quale legittimato attivo il destinatario del precetto).
Non è quindi questione di ammettere la proposizione di domande correlate in sede di opposizione a precetto, cosa che in linea di principio è ben possibile e non si intende di certo mettere in pagina 2 di 3 discussione, ma di rilevare che la riassunzione ex art.50 c.p.c. di un giudizio che nasce quale opposizione al precetto non può che venire dal destinatario del precetto e non da un soggetto terzo
(che, al più, ove vi fosse stata regolare e tempestiva riassunzione da parte del destinatario del precetto, avrebbe potuto solo intervenire nel giudizio). E ciò perché con il precetto si intima l'esecuzione a uno o più soggetti determinati che, di contro, potranno opporsi alla minaccia dell'esecuzione di cui sono effettivamente destinatari.
D'altro canto, la riassunzione implica che il processo introdotto presso il Tribunale incompetente prosegua presso quello competente, non che se ne inizi uno nuovo e diverso.
In ultimo, deve rilevarsi che non vi sono dubbi che Parte_1 abbia inteso riassumere quel processo e non iniziarne uno nuovo: egli ha espressamente rubricato la citazione come “atto di riassunzione”, ha depositato l'ordinanza di incompetenza del
Tribunale di Bari, ha riportato quanto avvenuto in quella sede e ha riproposto le domande svolte in quella sede da Parte_1
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per CP_1 compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza allegata al verbale.
Così deciso in Trani il 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TRANI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della odierna discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n.3736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto
-======================TRA=======================
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Parte_1
Licciardello, giusta procura in atti------------------------opponente
===E===
a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, giusta
[...] procura in atti----------------------------------------------opposta
*******
CONCLUSIONI: come da verbale odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (d'ora innanzi notificava a Controparte_1 CP_1 atto di precetto col quale preannunziava l'inizio Parte_2 dell'esecuzione in forza del contratto di mutuo del 16.8.1994 (in relazione al quale essa era cessionaria del credito). proponeva opposizione al precetto dinanzi al Parte_2
Tribunale di Bari;
quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Trani.
Il giudizio era perciò riassunto in questa sede, ma da Parte_1
, il quale, dopo avere in qualche misura ripercorso vicende
[...] giudiziarie decennali che avrebbero interessato lui ed altri,
pagina 1 di 3 chiedeva accertarsi la nullità del mutuo per “la sua inesistenza giuridica” e per essere fondato sul cd. ammortamento alla francese.
Nello specifico, sosteneva che il mutuo non era mai Parte_1 sorto in capo alla e che la somma mutuata RT
(lire 120 milioni) sarebbe stata versata su un conto chiuso prima ancora di poterla utilizzare.
Si costituiva la che contestava sotto ogni profilo la CP_1 domanda, facendo rilevare in primis che il giudizio non poteva essere riassunto da una persona che non era l'intimato nel precetto.
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza motivata, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Fermo quanto già affermato con l'ordinanza del 17.4.2024 circa il tema della validità del mutuo, già ampiamente dibattuto in altra sede giudiziaria con pronunciamento anche della Suprema Corte, e comunque quanto alla ben evidente esistenza del mutuo e del credito originariamente in capo a è oggi Controparte_4 sufficiente rilevare che l'iniziativa per la riassunzione è stata assunta da soggetto estraneo al processo iniziato presso il
Tribunale di Bari e, soprattutto, da soggetto che non è mai stato destinatario del precetto.
Difatti, come già esposto, la ha intimato l'esecuzione solo a CP_1
cui ha notificato il precetto il 27.1.2023; e non Parte_2
a caso l'iniziativa di avviare il processo di opposizione preventiva all'esecuzione così preannunciata è stata adottata, presso un tribunale incompetente territorialmente, da . Parte_2
In questo quadro, evidentemente, a non spetta Parte_1 alcuna legittimazione attiva in sede di giudizio di opposizione a precetto (v. Cass.n. 24047/2009, che apertamente individua quale legittimato attivo il destinatario del precetto).
Non è quindi questione di ammettere la proposizione di domande correlate in sede di opposizione a precetto, cosa che in linea di principio è ben possibile e non si intende di certo mettere in pagina 2 di 3 discussione, ma di rilevare che la riassunzione ex art.50 c.p.c. di un giudizio che nasce quale opposizione al precetto non può che venire dal destinatario del precetto e non da un soggetto terzo
(che, al più, ove vi fosse stata regolare e tempestiva riassunzione da parte del destinatario del precetto, avrebbe potuto solo intervenire nel giudizio). E ciò perché con il precetto si intima l'esecuzione a uno o più soggetti determinati che, di contro, potranno opporsi alla minaccia dell'esecuzione di cui sono effettivamente destinatari.
D'altro canto, la riassunzione implica che il processo introdotto presso il Tribunale incompetente prosegua presso quello competente, non che se ne inizi uno nuovo e diverso.
In ultimo, deve rilevarsi che non vi sono dubbi che Parte_1 abbia inteso riassumere quel processo e non iniziarne uno nuovo: egli ha espressamente rubricato la citazione come “atto di riassunzione”, ha depositato l'ordinanza di incompetenza del
Tribunale di Bari, ha riportato quanto avvenuto in quella sede e ha riproposto le domande svolte in quella sede da Parte_1
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per CP_1 compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza allegata al verbale.
Così deciso in Trani il 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 3 di 3